ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “F. RE CAPRIATA” Via Campobello, 135 — Licata (AG) 92027 - C.M. AGIS013006 Tel. 0922 891227 — Fax 0922- 893366 - Codice Fiscale: 81000810846 www.recapriata.edu.it - e-mail agis0 13006 @istruzione.it - agis013006@pec.istruzione.it - UFP6X0 AI Sig. Fabio Pietrosanti Co-fondatore di Monitor PA https://monitora-pa.it Via PEC comunicazioni @ pec.monitora-pa.it OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO DEL 20.09.2022. In riferimento alla richiesta pervenuta in data 20.09.2022 volta adottenere l’accesso civico generalizzato al sensi dell’art. 5 e segg. del D.lvo 33/2013 della seguente documentazione: 1. copiadel contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell’istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario perla fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa; CONSIDERATI i limiti all’accesso civico generalizzato nella fattispecie individuati A] Richieste «massive o manifestamente irragionevoli» Le linee guida dell’ ANAC di cui alla determinazione n. 1309 del 28.12.2016 testualmente recita “nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l'interesse ad un buon andamento dell’amministrazione (cfr. CGUE, Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03)”. B] Richiesta di documenti che non possono qualificarsi come ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione. C] In via generale l’accesso civico può essere rifiutato dalla P.A esclusivamente in ragione dei limiti previsti all'art 5 bis, commi 1,2,3 d. lgs 33/2013, nella fattispecie, nel caso in cui il diniego sia necessario al fine di tutelare un particolare interesse pubblico. Nella fattispecie la richiesta di informazioni riguardanti l’analisi dei rischi informatici (regole tecniche, DPIA quando obbligatori) riguarda documenti soggetti, per loro natura, a riservatezza a tutela dell’interesse pubblico del Titolare. Ciò premesso per significarle, in risposta alle richieste, quanto segue: Punto 1 parziale accoglimento della richiesta limitatamente ai contratti relativi alla piattaforma DAD e Registro elettronico, reperibili ai seguenti link: https://www.portaleargo.it/areautenti/#/areaamministrativa/documenti https://www.goto.com/it/company/legal/terms-and-conditions https://www.weschool.com/termini-e-condizioni/ Per tutte le altre richieste il diniego all’accesso è motivato in quanto la richiesta risulta massiva, manifestamente irragionevole con conseguente in termini di costo organizzativo e buon funzionamento degli uffici di segreteria. Punto 2 La richiesta riguarda documenti non obbligatori così come specificato dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020 e riguardano documenti che rivestono carattere di riservatezza. Il diniego all’accesso risulta quindi motivato dall’interesse del soggetto pubblico, dalla genericità della richiesta e dall’eccessiva onerosità in termini organizzativi. Punto 3 La richiesta riguarda documenti non obbligatori così come specificato dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020 e riguardano documenti che rivestono carattere di riservatezza. Il diniego all’accesso risulta quindi motivato dall’interesse del soggetto pubblico, dalla genericità della richiesta e dall’eccessiva onerosità in termini organizzativi oltre che dal carattere meramente esplorativo della richiesta. Punto 4 La richiesta riguarda documenti non obbligatori così come specificato dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020 e riguardano documenti che rivestono carattere di riservatezza. Il diniego all’accesso risulta quindi motivato dall’interesse del soggetto pubblico, dalla genericità della richiesta e dall’eccessiva onerosità in termini organizzativi. Punto 5 La richiesta riguarda documenti non obbligatori considerato che la scelta della scuola, nella scelta dei fornitori, ha individuato fornitori accreditati AGID e le configurazioni degli utenti in piattaforma ha rispettato il principio di minimizzazione dei dati compreso, in alcuni casi, la pseudonimizzazione. Punto 6 La richiesta riguarda documenti non disponibili in quanto non obbligatori considerato che il regolamento di contabilità delle scuole non indica un obbligo di conservazione degli atti (di valutazione comparativa) per acquisti sotto soglia. Distinti saluti Licata, 18/10/2022 La Dirigente Scolastica [omissis] (Documento firmato digitalmente ai sensi del DIgs 82/2005 e norme collegate)