Istituto Comprensivo V. Brancati - Favara (AG) Istituto Comprensivo Statale "Vitaliano Brancati" Via Grotte — 92026 Favara # È 0922 — 31248 e-mail agic83100g @istruzione.it-pec agic83100g @ pec.istruzione.it Cod. Mecc. - AGIC83100G Cod. Fisc. 80005140845 n ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ", BRANCATI"-FAVARA AI Sig. Fabio Pietrosanti Prot. 0007516 del 20/10/2022 comunicazioni @ pec.monitora-pa.it III (Uscita) e.p.c. al [omissis] furnariconsulting @ pec.it Oggetto: Riscontro richiesta di accesso civico generalizzato. In puntuale riscontro alla richiesta di accesso civico generalizzato presentata dalla S.V. si comunica quanto segue cui si premette che è stata preliminarmente esaminata la normativa che si riporta: Tenuto conto della Delibera 28/12/2016, n. 1309 dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); Considerata la Sentenza 20 ottobre 2020, n. 10660 del T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis; Preso atto della Sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 02/04/2020, n. 10; Sentito il DPO di questo Istituto; Tutto quanto sopra escusso, si forniscono i seguenti chiarimenti articolati per punti: Punto 1 a) Si inviano copia dei contratti relativi ai software ‘registro elettronico” relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Il contratto relativo al citato applicativo per l’ annualità 2022/2023 alla data odierna non risulta stipulato; b) Questa Istituzione scolastica ha sempre e solo utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica Istituzionale PEO/PEC forniti gratuitamente dal Miur le cui condizioni generali e documentazioni contrattuali sono in possesso e richiedibili a quest’ultimo; c) Non vengono utilizzate piattaforme di messaggistica; d) Periservizi di videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, questo Ente ha utilizzato ed utilizzerà i soli servizi gratuiti forniti dalla piattaforma GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION, le cui condizioni generali sono reperibili nel web all’indirizzo www.google.com; Punto 2/5 I dati richiesti dalla S.V. dal punto 2 al punto sono tutti rinvenibili in seno al documento di Valutazione d’impatto sulla Documento Programmatico Protocollo n.7438 del 25.10.2021 ed al documento di Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati Protocollo n.7464 del 19.10.2022. Punto 6 1 software secondo la definizione data dall’OMPI nel 1984 è “l’espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni (o simboli) contenuti in qualsiasi forma o supporto (nastro, disco, film, circuito), capace direttamente o indirettamente di far eseguire o far ottenere una funzione, un compito o un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell’informazione”. Successivamente pari riconoscimento è giunto dalla Direttiva CEE 91/250 recepita nel nostro ordinamento giuridico con il D. Lgs. 518 del 1992 che ha introdotto delle modifiche ed integrazioni alla Legge 633 del 1941 sul diritto d’autore (1). Nel nostro ordinamento il software viene tutelato come opera di ingegno se ed in quanto esso abbia 1 requisiti tecnici per rientrare nella definizione di cui all’art. 2, comma 1, n. 8 della Legge 633/1941. In ultimo, La tutela apprestata al software dal Legislatore italiano è stata recentemente rafforzata con la Legge 248/2000 n. 82 che ha inasprito le sanzioni penali. Nel caso in esame, essendo l’applicativo software “Registro elettronico”, rientrante nella citata categorie delle opere d’ingegno, presenta peculiari ed uniche caratteristiche che ne rendono impossibile la comparazione rispetto ad altre opere d’ingegno. Pertanto, risulta inapplicabile il disposto di cui all’art. 68 del d. Igs. 7/3/2005. Si rimanda alle spiegazioni di cui al Puntol relativamente agli altri applicativi di cui si chiede accesso agli atti Il Dirigente scolastico Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse