Protocollo 0011253/2022 del 17/10/2022 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G.GARIBALDI” Liceo Classico — Linguistico - Scientifico —- Scienze Umane “Giuseppe Garibaldi” Cod. mecc. SSIS02300T— Cod. Fisc. 91025220905 Email : ssis02300t@istruzione.it MOD 7.2_7 Rev.2 del 01/09/2015 Red. RSG App. DS Agg. al /__/__ Pag.1/__ AI Sig. Fabio Pietrosanti, con domicilio digitale comunicazioni @ pec. monitora-pa.it; p.c. Al Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione Sardegna Pec: drsa@postacert.istruzione.it A seguito della Sua istanza Ns. Prot. n. 10241 del 20/09/2022, nella quale richiedeva l’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 ai seguenti documenti: l. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; S. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; Premesso che l’accesso generalizzato, previsto dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, presenta la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa; Considerato che l’istanza di accesso civico generalizzato è suscettibile di rigetto in ragione dei limiti previsti dall’art. 5 bis, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 33/2013 a tutela di interessi pubblici e privati; Considerato che l’istanza di accesso civico generalizzato può essere altresì rigettata quando la richiesta è tale da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione, come nel caso di richieste: - massive (grandi quantità di dati richiesti) - ripetute (numerose istanze in arco temporale ristretto) - vessatorie (richieste con carattere pretestuoso o irritante per via del grado di ripetitività in un intervallo di tempo limitato ovvero del tono della richiesta); Ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 Anac ha precisato che non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto; Ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 Anac ha precisato che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima può ponderare da un lato l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e dall’altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione ”’; Considerato che la sentenza del 13 agosto 2019 del Consiglio di Stato - Sezione VI stabilisce che l'accesso civico serve a favorire forme diffuse di controllo sull’attività dell’ente e sull’uso delle risorse pubbliche ma non può intralciare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Va svolta quindi una valutazione caso per caso per garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento, che non se ne faccia un uso malizioso e non si crei una sorta di effetto "boomerang" sull’ente destinatario; Considerato che il Consiglio di Stato nell’ Adunanza Plenaria, n.10 del 02/04/2020 ha stabilito che “l’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose 0 sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi”; 3’ Constatata la natura massiva della richiesta inoltrata a più di 8000 scuole italiane e parte di una campagna più ampia che si protrae da diversi mesi con istanze ricorrenti alle caselle PEC delle istituzioni scolastiche; Constatata la natura generica e meramente esplorativa delle richieste volte a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone, peraltro su più anni scolastici, con aggravio di lavoro notevole; Vista la Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. 21106 del 3 ottobre 2022, in cui si evidenzia che ‘“/a richiesta formulata da MonitoraPA pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull'utilizzo delle tecnologie comunicative”; Vista la Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna n. 21662 del 5 ottobre 2022, in cui, fra l’altro, si sottolinea la non obbligatorietà da parte delle Istituzioni Scolastiche di procedere a valutazioni di impatto della protezione dei dati — DPIA (artt. 34 e 35 GDPR); Visto il parere formulato dall’ Avvocatura dello Stato dell'Ufficio Distrettuale di Napoli del 3 ottobre 2022, secondo il quale la richiesta de quo non parrebbe meritevole di accoglimento poiché, pur essendo qualificata come istanza di accesso civico generalizzato, la stessa risulterebbe del tutto assimilabile a un'istanza di accesso da ricondursi alla disciplina ed alle condizioni di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990. Tale qualificazione dell’istanza, unitamente alla mancanza di un reale titolo di legittimazione attiva del richiedente, attivista animato piuttosto da finalità strumentali e ideologiche, a parere dell’ Avvocatura, determinerebbe l’inaccoglibilità dell'istanza. Oltretutto, l’omessa indicazione delle reali e concrete finalità dell’istanza che, nei fatti, si risolverebbe in un “controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”, caso di esclusione del diritto d’accesso espressamente previsto dal legislatore, rafforzerebbe le motivazioni dell’inaccoglibilità nel caso in cui si riconducesse l’istanza più propriamente all’accesso disciplinato dalla Legge 241/1990; Visto il parere del DPO che ritiene non si possa concedere l’accesso integrale ai documenti ai punti 1, 2,3,4e 5 con ulteriore aggravio di lavoro per l’amministrazione che dovrebbe procedere ad operare degli estratti di tali documenti e ad inserire degli omissis; Considerata la necessità di finalizzare prioritariamente l’attività dell’ufficio al buon andamento dell’amministrazione e alla regolare erogazione del servizio scolastico ; Si rende noto che la scrivente istituzione scolastica non darà seguito alla richiesta pervenuta in quanto non ammissibile. Cordiali saluti. Il Dirigente Scolastico [omissis]