ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " G. FALCONE E P. BORSELLINO " Protocollo numero: 14000 / 2022 Data registrazione: 20/10/2022 Tipo Protocollo: USCITA Documento protocollato: RispostaAccessoCivico001.pdf AOO: ssis01700e IPA: istsc_ssis01700e Oggetto: Accesso civico generalizzato - Monitora Pa Destinatario: FABIO PIETROSANTI DIREZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SARDEGNA Ufficio/Assegnatario: UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO Protocollato in: 5331 - RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO Titolo: 1 - AMMINISTRAZIONE Classe: 4 - Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico Sottoclasse: - - - COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. Falcone e P. Borsellino” ITCG - Liceo Scientifico — Informatica e Telecomunicazioni — IPSCT --- Palau - Arzachena - Santa Teresa Gallura Via del Vecchio Marino 14 - 07020 - Palau (SS) Tel. 0789709721 - Fax 0789706436 - C. Fiscale n. 91007440901 - Cod. Mecc. SSIS01700E - CU IPA UF9SG6 e-mail ss1s01700e@istruzione.it - pec ssis01700e@pec.istruzione.it https://\www_iisfalconeborsellino.it Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia del documento elettronico firmato digitalmente e conservato presso l'1.1.S. "G. Falcone e P. Borsellino" di Palau ai sensi del D. Igs. 82/2005 e ss.mm.ii. Prot. n. (vedi segnatura di protocollo) Palau, 20.10.2022 AI Sig. Fabio Pietrosanti, con domicilio digitale comunicazioni@pec.monitora-pa.it; p.c. AI Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Sardegna Via Giudice Guglielmo, 46 09131 - Cagliari Oggetto: Accesso civico generalizzato Facendo seguito alla Sua istanza ns. prot. n. 12317 del 20/09/2022 nella quale richiedeva l’accesso civico general izzato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 33/2013 ai seguenti documenti: 1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo, VISTI gli artt. 5 e Sbis del D.Igs. 33/2013; VISTA la determinazione ANAC n. 1309 del 28.12.2016 rubricata Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 [ PRESO ATTO del contenuto della pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495 secondo il quale l’interesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ..., pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi; CONSIDERATO che la medesima sentenza, richiamando Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. d e Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702, precisa che è possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; PRESO ATTO della nota USR Sardegna n. 21662 del 05.10.2022 e la nota USR Veneto n. 21106 del 3 ottobre 2022 secondo le quali /a richiesta formulata da Monitora PA pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative particolare la richiesta sub.1). Si tratterebbe, quindi, di richiesta vessatoria, pertanto non accoglibile, PRESO ATTO del parere formulato dall’ Avvocatura dello Stato dell'Ufficio Distrettuale di Napoli del 03-10-2022, secondo il quale la richiesta di accesso de quo non parrebbe meritevole di accoglimento poiché, pur essendo qualificata come istanza di accesso civico generalizzato la stessa risulterebbe del tutto assimilabile a un’istanza di accesso da ricondursi alla disciplina ed alle condizioni di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 CONSIDERATO che tale qualificazione dell’istanza, secondo il parere espresso dall’ Avvocatura dello Stato dell’Ufficio Distrettuale di Napoli di cui sopra, unitamente alla mancanza di un reale titolo di legittimazione attiva del richiedente, anche a seguito di omessa indicazione delle reali e concrete finalità dell’istanza, nei fatti qualificherebbe l’istanza medesima in un ‘controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”, caso di esclusione del diritto d'accesso espressamente previsto dal legislazione, e rafforzerebbe le motivazioni dell’inaccoglibilità nel caso in cui si riconducesse l’istanza più propriamente all’accesso disciplinato dalla Legge 241/1990 SENTITO il parere del DPO nella persona del Geom. Peppino Masia, ricoprente tale funzione nel presente a.s. CONSIDERATO che l’istanza di accesso civico generalizzato può essere rigettata quando essa è tale da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione come nel caso di richieste massive, ripetute, vessatorie; CONSIDERATO che l’istanza rappresenterebbe un intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi; CONSIDERATA la natura massiva della richiesta inoltrata a più di 8000 scuole italiane come parte di una serie di istanze ampia e ricorrente indirizzata alle PEC delle istituzioni scolastiche per quanto esplicitato in premessa, codesto Istituto Scolastico non darà seguito alla richiesta pervenuta in quanto non ammissibile. Il Dirigente scolastico [omissis]