ISTITUTO COMPRENSIVO (3 TEL BRIGATA SASSARI UNIONE EUROPEA Via Mastino, 6 - Tel. 079 2845274 M.I. SASSARI Prot. n. 21084/01-01 Sassari, 17/10/2022 Destinatari comunicazioni@pec.monitora-pa.it OGGETTO: Risposta alla istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 - Monitora PA A seguito della richiesta di accesso civico generalizzato pervenuta a questa istituzione scolastica si ritiene che l'istanza non meriti di essere accolta per diversi motivi. In primis, questo si può rilevare dalla pronuncia recentissima del Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495, la quale riporta in auge l’esigenza di incanalare il diritto di accesso entro argini di ragionevolezza e non pretestuosità, anche e soprattutto quando si parla di accesso civico: «... se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ..., pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi ...». Oltre ciò, l'istanza in esame obbligherebbe la Scuola a produrre un rilevante volume di documenti, senza che la richiesta presentata sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Infatti, anche il Consiglio di Stato, nell’Adunanza plenaria n. 10/2020, al punto 6) ha stabilito che « L'accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi.» Inoltre, poiché l’istanza, ai punti 2, 4, 5 e 6, è diretta ad ottenere copia di documenti quali le valutazioni di impatto della protezione dei dati - DPIA (artt. 34 e 35 GDPR) - prodotte dal titolare del trattamento, essendo questi documenti interni alla PA in cui il titolare valuta la sicurezza dei trattamenti posti in essere nonché le eventuali misure integrative e gli strumenti per prevenire e risolvere le criticità lato privacy, ed essendo poi questi documenti soggetti direttamente al controllo dell'Autorità Garante, non vi è ragione per concedere l’accesso. Ai fini della valutazione dell’istanza in esame deve inoltre evidenziarsi quanto espresso nel parere formulato dall’Avvocatura dello Stato dell’Ufficio Distrettuale di Napoli del 03-10-2022, secondo il quale la richiesta di accesso de quo non parrebbe meritevole di accoglimento poiché, pur essendo qualificata come istanza di accesso civico generalizzato la stessa risulterebbe del tutto assimilabile a un'istanza di accesso da ricondursi alla disciplina ed alle condizioni di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990. Tale qualificazione dell’istanza, determinerebbe l’inaccoglibilità dell’istanza. Oltretutto, l’omessa indicazione delle reali e concrete finalità dell’istanza che, nei fatti, si risolverebbe in un “controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”, caso di esclusione del diritto d’accesso espressamente previsto dal legislazione, rafforzerebbe le motivazioni dell’inaccoglibilità nel caso in cui si riconducesse l’istanza più propriamente all’accesso disciplinato dalla Legge 241/1990. Alla luce delle predette motivazioni, quale che sia la qualificazione cui l’istanza possa ricondursi, la stessa deve dichiararsi inaccoglibile. Si comunica inoltre di aver adeguatamente informato il DPO e il RPCT del MI in ordine a detta circostanza. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse ISTITUTO COMPRENSIVO BRIGATA SASSARI ssic856001@bpec.istruzione.it — ssic856001@istruzione.it | www.icbrigatasassari.edu.it | CF 92150590906