ICPT.A88F767.REGISTRO PROTOCOLLO.U.0018673.18-10-2022 Istituto Comprensivo Là 8 _ unicef Istituto Comprensivo “Pasquale Tola” Via Monte Grappa, 81 — 07100 Sassari Tel. 079/2845254 E-mail: ssic855005@istruzione.it PEC: ssic855005@ pec.istruzione.it ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "FP. TOLA" SASSARI Prot. 0018673 del 18/10/2022 | (scita) AI Signor Pietrosanti Fabio comunicazioni@pec.monitora-pa.it E Al Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna drsa@postacert.istruzione.it Oggetto: Istanza di accesso civico generalizzato A seguito della Sua istanza Prot. n. 16176 del 20.09.2022 nella quale richiedeva l’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 33/2013 ai seguenti documenti: 1 copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell’istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, Istituto Comprensivo ; 9 _.- Uunicef@® Istituto Comprensivo “Pasquale Tola” Via Monte Grappa, 81 — 07100 Sassari Tel. 079/2845254 E-mail: ssic855005@istruzione.it PEC: ssic855005@ pec.istruzione.it didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. Igs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa Considerato che l’istanza di accesso civico generalizzato è suscettibile di rigetto in ragione dei limiti previsti dall’art. 5 bis, commi 1,2 e 3 del d. Igs. n.. 33/2013 a tutela di interessi pubblici e privati Considerato che l’istanza di accesso civico generalizzato può essere altresì rigettata quando la richiesta è tale da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione come nel caso di richieste: - massive (grandi quantità di dati richiesti) - ripetute (numerose istanze in arco temporale ristretto) - vessatorie (richieste con carattere pretestuoso o irritante per via del grado di ripetitività in un intervallo di tempo limitato ovvero del tono della richiesta) Ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 Anac ha precisato che non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. Ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 Anac ha precisato che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima può ponderare da un lato l’interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e dall’altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”. Istituto Comprensivo Na 8 vio \e° Istituto Comprensivo “Pasquale Tola” Via Monte Grappa, 81 — 07100 Sassari Tel. 079/2845254 E-mail: ssic855005@istruzione.it PEC: ssic855005@ pec.istruzione.it Considerato che la sentenza del 13 agosto 2019 del consiglio di Stato - Sezione VI stabilisce che l'accesso civico serve a favorire forme diffuse di controllo sull'attività dell'ente e sull’uso delle risorse pubbliche ma non può intralciare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Va svolta quindi una valutazione caso per caso per garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento, che non se ne faccia un uso malizioso e non si crei una sorta di effetto "boomerang" sull’ente destinatario. Considerato che il Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria, n.10 del 02/04/2020 ha stabilito che “l’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi”. Considerato che il Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495, con la sua pronuncia riporta in auge l'esigenza di incanalare il diritto di accesso entro argini di ragionevolezza e non pretestuosità, anche e soprattutto quando si parla di accesso civico: «... se da un lato l'interesse alla trasparenza non richiedeuna motivazione specifica, dall'altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ..., pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrativee un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi ...». Analogamente a quanto viene espresso con la nota USR Veneto n. 21106 del 3 ottobre 2022, si evidenzia come “/a richiesta formulata daMonitora PA pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull'utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1). Si tratterebbe, quindi, di richiesta vessatoria, pertanto non accoglibile”. Oltre ciò, l'istanza in esame obbligherebbe l’Istituto a produrre un rilevante volume di documenti, senza chela richiesta presentata sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Constatata la natura massiva della richiesta inoltrata a più di 8000 scuole italiane e parte di una campagna più ampia che si protrae da diversi mesi con istanze ricorrenti alle caselle PEC delle istituzioni scolastiche. Constatata la natura generica e meramente esplorativa delle richieste volte a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone, peraltro su più anni scolastici, con aggravio di lavoro notevole. Istituto Comprensivo id A = \e° Istituto Comprensivo “Pasquale Tola” Via Monte Grappa, 81 — 07100 Sassari Tel. 079/2845254 E-mail: ssic855005@istruzione.it PEC: ssic855005@ pec.istruzione.it Visto il parere del DPO che ritiene non si possa concedere l’accesso integrale ai documenti ai punti 1, 2, 3,4 e 5 con ulteriore aggravio di lavoro per l’amministrazione che dovrebbe procedere ad operare degli estratti di tali documenti e ad inserire degli omissis. Visto il parere del DPO che ritiene, prima di concedere l’accesso ai documenti al punto 1 della richiesta, sia necessario coinvolgere le aziende nel ruolo di controinteressati a tutela dei loro interessi economici e commerciali, con ulteriore aggravio di lavoro per l’amministrazione considerata la molteplicità di operatori su più anni Visto che l’istanza, ai punti 2, 4, 5 e 6, è diretta ad ottenere copia di documenti quali le valutazioni d'impatto della protezione dei dati - DPIA (artt. 34 e 35 GDPR) - prodotte dal titolare del trattamento, essendo questi documenti interni alla PA in cui il titolare valuta la sicurezza dei trattamenti posti in essere nonché le eventuali misure integrative e gli strumenti per prevenire e risolvere le criticità lato privacy, ed essendo poi questi documenti soggetti direttamente al controllo dell’Autorità Garante, non vi è ragione per concedere l’accesso. Più nello specifico, nel merito della materia in esame, non si rileva la presenza di elementi che inducano a ritenere obbligatoria la DPIA. Visto il parere formulato dall'Avvocatura dello Stato dell'Ufficio Distrettuale di Napoli del 03-10-2022, secondo il quale la richiesta di accesso de quo non parrebbe meritevole di accoglimento poiché, pur essendo qualificata come istanza di accesso civico generalizzato la stessa risulterebbe del tutto assimilabile a un'istanza di accesso da ricondursi alla disciplina ed alle condizioni di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990. Tale qualificazione dell'istanza, unitamente alla mancanza di un reale titolo di legittimazione attiva del richiedente, determinerebbe l’inaccoglibilità dell'istanza. Oltretutto, l’omessa indicazione delle reali e concrete finalità dell'istanza che, nei fatti, si risolverebbe in un “controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”, caso di esclusione del diritto d’accesso espressamente previsto dal legislatore, rafforzerebbe le motivazioni dell’inaccoglibilità nel caso in cui si riconducesse l’istanza più propriamente all'accesso disciplinato dalla Legge 241/1990. Considerata la carenza di personale amministrativo che rende estremamente difficoltoso anche lo svolgimento dell’ordinaria attività istituzionale; Istituto Comprensivo _ unicef@® ife 1h 13 ì 1 TUE] N] Istituto Comprensivo “Pasquale Tola” Via Monte Grappa, 81 — 07100 Sassari Tel. 079/2845254 E-mail: ssic855005@istruzione.it PEC: ssic855005@ pec.istruzione.it Considerata la necessità di finalizzare prioritariamente l’attività dell’ufficio al buon andamento dell’amministrazione; si rende noto che la Scrivente Istituzione scolastica deve dare un riscontro negativo alla richiesta di accesso pervenuta per non compromettere la regolare erogazione del servizio scolastico . Si dichiara, pertanto, inaccoglibile l'istanza. Cordialità. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Firma digitale