CRI MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO BONO Via Tirso, 07011 Bono Tel. 079 790110/Fax 7949254 - WWW.ics-bono.edu.it e.mail:ssic820006 @istruzione.it - Pec: ssic820006@.pec.istruzione.it Cod Univocolpa: UFRWLA — Cod. IPA istsc_ssic820006 C.F. 81000530907 Al Sig. Fabio Pietrosanti, con domicilio digitale comunicazioni@pec.monitora- pa.it; e p.c. Al Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione Pec: drsa@postacert.istruzione.it e p.c. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Ministero dell'Istruzione RPCT@postacert.istruzione.it e pc. Responsabile Protezione Dati antonio.vargiu@inqpec.eu Oggetto: Richiesta accesso civico generalizzato. A seguito della Sua del 19.09.2022, nella quale richiedeva l’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 33/2013 ai seguenti documenti: 1 copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell’istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa; Considerato che l’istanza di accesso civico generalizzato è suscettibile di rigetto in ragione dei limiti previsti dall'art. 5 bis, commi 1,2 e 3 del d. lgs. n.. 33/2013 a tutela di interessi pubblici e privati. Considerato che l’istanza di accesso civico generalizzato può essere altresì rigettata quando la richiesta è tale da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione come nel caso di richieste: - massive (grandi quantità di dati richiesti) - ripetute (numerose istanze in arco temporale ristretto) - vessatorie (richieste con carattere pretestuoso o irritante per via del grado di ripetitività in un intervallo di tempo limitato ovvero del tono della richiesta) Ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 Anac ha precisato che non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. Ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 Anac ha precisato che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima può ponderare da un lato l’interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e dall’altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”. Considerato che la sentenza del 13 agosto 2019 del consiglio di Stato - Sezione VI stabilisce che l'accesso civico serve a favorire forme diffuse di controllo sull'attività dell’ente e sull’uso delle risorse pubbliche ma non può intralciare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Va svolta quindi una valutazione caso per caso per garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento, che non se ne faccia un uso malizioso e non si crei una sorta di effetto "boomerang" sull’ente destinatario. Considerato che il Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria, n.10 del 02/04/2020 ha stabilito che “l’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie 0 pretestuose, dettate dol solo intento emulotivo, da valutorsin hose 0 porometri oggettivi”. Constatata lo noturo massiva della richiesta inoltrata 0 più di 8000 scuole italiane e porte di uno compogno più ompio che si proîroe do diversi mesi can istonze ricorrenti alle coselle PEC delle istituzioni scolastiche. Constatata fo notura generico e meramente esplorativo delle richieste volte o “scaprire” di quali informozioni amministrazione dispone, peroltro su più anni scolastici, con aggravio di lavora notevole. Visto il parere del DPO 82/2022 del 2.10.2022 che ritiene non si posso concedere l'accesso integrofe ci documenti ci punti 1, 2, 3, 4 e 5 con ulteriore aggravio di lovora per l'omministrazione che dovrebbe procedere ad operore degli estrotti di tali documenti e od inserire degli omissis. Vista lo nota del Direttore Generale dell'Ufficio Scalostica Regionale per fo Sordegno in qualità di Responsabile della Prevenzione della Comuzione e Trasparenza prot. N 0021662 del 05.10.2022 nella quole si esprime parere negativo ollo richiesto di accoglimento. Considerata lo necessità di finalizzare prionitoriomente l'attività dell'ufficio al buon ondamento dell'amministrozione e alla regolare erogazione del servizio scolastico ; pom si rende noto che la scrivente istituzione scolastica non dorà seguito olfa richiesta pervenuta in quonta non ammissibile.