) x f Istituto Comprensivo Sennori Via Mazzini, 07036, Sennori, Sassari, tel. 079-3049277/285/6/7 e-mail: SSIC80700Q@istruzione.it; posta certificata: ssic80700g@pec.istruzione.it www.icsennori.edu.it Al Sig. Fabio Pietrosanti, con domicilio digitale comunicazioni@)pec.monitora- pa.it; p.c. Al Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione Sardegna Pec: drsa@postacert.istruzione.it A seguito della Sua istanza Prot. n. 5824 del 21/09/2022 nella quale richiedeva l’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 33/2013 ai seguenti documenti: 1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà 1 servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall’Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell’istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo; copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento der servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo; dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa; Considerato che l'istanza di accesso civico generalizzato è suscettibile di rigetto in ragione dei limiti previsti dall’art. 5 bis, commi 1,2 e 3 del d. lgs. n. 33/2013 a tutela di interessi pubblici e privati. Considerato che l’istanza di accesso civico generalizzato può essere altresì rigettata quando la richiesta è tale da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione come nel caso di richieste: - massive (grandi quantità di dati richiesti) - ripetute (numerose istanze in arco temporale ristretto) - vessatorie (richieste con carattere pretestuoso o irritante per via del grado di ripetitività in un intervallo di tempo limitato ovvero del tono della richiesta) Ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 Anac ha precisato che non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. Ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 Anac ha precisato che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima può ponderare da un lato l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e dall’altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”. Considerato che la sentenza del 13 agosto 2019 del consiglio di Stato - Sezione VI stabilisce che l'accesso civico serve a favorire forme diffuse di controllo sull’attività dell’ente e sull’uso delle risorse pubbliche ma non può intralciare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Va svolta quindi una valutazione caso per caso per garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento, che non se ne faccia un uso malizioso e non si crei una sorta di effetto "boomerang" sull’ente destinatario. Considerato che il Consiglio di Stato nell’ Adunanza Plenaria, n.10 del 02/04/2020 ha stabilito che “l’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose 0 sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati 0 di documenti, 0 richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste veseatorieo pretestuosa detture dal solo intento emulutivo, da valutarsi in Bacca parametri oggettivi’, Constatatala natura massiva della richiesta inoltrata a più di 8000 scuole italiane e parte di una cstipagna più ampia che si protrae da diversi mesi con istanze ricorrenti alle caselle PEC dalle istituzioni scolastiche. Constatata la natura generica è meramente esplorativa delle richieste volte a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone, peraltro et più anni ecolaztici, con aggravio di lavere notevale. Visto i parere del DPO cheritiene nonei possa concedere l’accesso integrale ai dooumenti ai punti 2,3,4 65 con ulteriore aggravio di lavoro per l’amuninistrazione che dovmebbe procedere ad operare degli cetratti di tali documenti e ad inserire degli crise. Considerata la necessità di finalizzare prioritariamente l’atcività dell'ufficio al buon andamente dell’arruvinistrazione e alla regolare erogazione del servizio acelastico; si rende noto che la serivente istituzione scolastica non darà seguito alla richiesta pervenuta in quanto non avamiseibile. 1) Dirigente Scolastico (Povamento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codive dell Amministrazione Digitale e norme ad esco connesse)