DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO - OLBIA o ) W Via Cimabue N. 3 - Tel. 0789/21167-25925 Fax 0789/21804 Longa? E-Mail: ssee027003@istruzione.it Sito: www.olbiaterzocircolo.gov.it P.E.C.: ssee027003 @pec.it ssee027003 @pec.istruzione.it C.F. 91022680903 Prot. n. 9060 Olbia 19 ottobre 2022 AI Sig. Fabio Pietrosanti, con domicilio digitale comunicazioni @ pec.monitora-pa.it p.c. Al Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione Pec: drsa @postacert.istruzione.it Oggetto: Riscontro alla richiesta di accesso Civico Generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 — MONITORA PA A seguito della Sua istanza Prot. n. 8003 del 20/09/2022 nella quale richiedeva l’accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 33/2013 ai seguenti documenti: 1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall’Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell’istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo; copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo. Con riferimento alla istanza in oggetto, si formulano le seguenti osservazioni. Bi Q Rifle Slobia, ® Rini 09 FSC Az DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO - OLBIA dl 3 é Via Cimabue N. 3 - Tel. 0789/21167-25925 Fax 0789/21804 La? E-Mail: ssee027003@istruzione.it Sito: www.olbiaterzocircolo.gov.it P.E.C.: ssee027003 @pec.it ssee027003 @pec.istruzione.it C.F. 91022680903 favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa. Vero è, però, come riportato nelle Linee guida, contenute nella delibera dell’ Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016, che non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. A tal fine giova ricordare la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495, secondo la quale il diritto di accesso va riportato entro argini di ragionevolezza e non pretestuosità, anche e soprattutto quando si parla di accesso civico: «... se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ..., pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi ...). Tale pronuncia richiama un altro passaggio delle suddette Linee guida: “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima può ponderare da un lato l’interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e dall'altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”, nonché la sentenza del 13 agosto 2019 del Consiglio di Stato - Sezione VI secondo la quale l'accesso civico serve a favorire forme diffuse di controllo sull’attività dell’ente e sull’uso delle risorse pubbliche ma non può intralciare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Va svolta quindi una valutazione caso per caso per garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento, che non se ne faccia un uso malizioso e non si crei una sorta di effetto "boomerang" sull’ente destinatario, nonché quanto stabilito dal Consiglio di Stato nell’ Adunanza Plenaria, n.10 del 02/04/2020 al punto 6) “l’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi”. A tal proposito pare utile far riferimento al parere espresso dall’ Avvocatura dello Stato dell’ Ufficio Distrettuale di Napoli in data 03-10-2022 secondo il quale la richiesta di accesso de quo non parrebbe meritevole di accoglimento poiché, pur essendo qualificata come istanza di accesso civico generalizzato, la stessa risulterebbe del tutto assimilabile a un’istanza di accesso da ricondursi alla disciplina ed alle condizioni di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990. Tale qualificazione dell’istanza, unitamente alla mancanza di un reale titolo di legittimazione attiva del richiedente, attivista animato piuttosto da finalità strumentali e ideologiche, a parere dell’ Avvocatura, determinerebbe l’inaccoglibilità dell’istanza. Oltretutto, l’omessa indicazione delle reali e concrete finalità dell’istanza che, nei fatti, si risolverebbe in un “controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”, caso di esclusione del diritto d’accesso mi O Naldi Sbobica ma ® IBDICAA AUTONOMADI LASDIONA IDOONI ALUIORICMRA DILLA LATDIONA DPR FSC/o DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO - OLBIA o ) W Via Cimabue N. 3 - Tel. 0789/21167-25925 Fax 0789/21804 Aaa? E-Mail: ssee027003@istruzione.it Sito: www.olbiaterzocircolo.gov.it P.E.C.: ssee027003 @pec.it ssee027003 @pec.istruzione.it C.F. 91022680903 espressamente previsto dalla legislazione, rafforzerebbe le motivazioni dell’inaccoglibilità nel caso in cui si riconducesse l’istanza più propriamente all’accesso disciplinato dalla Legge 241/1990. Si osservi inoltre che l’istanza, ai punti 2, 4, 5 e 6, è diretta ad ottenere copia di documenti quali le valutazioni di impatto della protezione dei dati - DPIA (artt. 34 e 35 GDPR) - prodotte dal titolare del trattamento, essendo questi documenti interni alla PA in cui il titolare valuta la sicurezza dei trattamenti posti in essere nonché le eventuali misure integrative e gli strumenti per prevenire e risolvere le criticità lato privacy, ed essendo poi questi documenti soggetti direttamente al controllo dell’ Autorità Garante, non vi è ragione per concedere l’accesso. Più nello specifico, nel merito della materia in esame, non si rileva la presenza di elementi che inducano a ritenere obbligatoria la DPIA. Come osserva il DPO di questa Istituzione Scolastica non si può concedere l’accesso integrale ai documenti ai punti 1, 2,3,4 e 5 senza un con ulteriore aggravio di lavoro per l’amministrazione che dovrebbe procedere ad operare degli estratti di tali documenti e ad inserire degli omissis. Inoltre, sempre il nostro DPO, ritiene che prima di concedere l’accesso ai documenti al punto 1 della richiesta, sia necessario coinvolgere le aziende nel ruolo di controinteressati a tutela dei loro interessi economici e commerciali, con ulteriore aggravio di lavoro per l’amministrazione considerata la molteplicità di operatori su più anni. Tutto ciò premesso, considerato che l’istanza di accesso civico generalizzato è suscettibile di rigetto in ragione dei limiti previsti dall’art. 5 bis, commi 1,2 e 3 del d. lgs. n..33/2013 a tutela di interessi pubblici e privati. considerato che l’istanza di accesso civico generalizzato può essere altresì rigettata quando la richiesta è tale da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione come nel caso di richieste: - massive (grandi quantità di dati richiesti) - ripetute (numerose istanze in arco temporale ristretto) - vessatorie (richieste con carattere pretestuoso o irritante per via del grado di ripetitività in un intervallo di tempo limitato ovvero del tono della richiesta). Constatto che la natura massiva della richiesta inoltrata a più di 8000 scuole italiane ricade all’interno di una campagna più ampia che si protrae da diversi mesi con istanze ricorrenti alle caselle PEC delle istituzioni scolastiche. Constatata la natura generica e meramente esplorativa delle richieste volte a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone, peraltro su più anni scolastici, con aggravio di lavoro notevole. Considerato che l’accesso ai documenti richiesti costituirebbe con ulteriore aggravio di lavoro per la segreteria scolastica (inserimento degli omissis, consultazione dei controinteressati ...) già costantemente gravata dall’espletamento di numerosissime funzioni dedita, tra le altre, alle continue problematiche relative all’assunzione e contrattualizzazione del personale docente e ATA al fine di garantire il corretto andamento dell’anno scolastico . Considerata la necessità di finalizzare prioritariamente l’attività dell’ufficio al buon andamento dell’amministrazione e alla regolare erogazione del servizio scolastico che verrebbe preclusa nel caso in cui mo O Rifle Slobiana PITT ® AUIISPIA DI DLBDIOARA ABOIOAA ALTOMCMRA DALLA Dre FSCo DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO - OLBIA fi 3 Via Cimabue N. 3 - Tel. 0789/21167-25925 Fax 0789/21804 pS089 E-Mail: ssee027003@istruzione.it Sito: www.olbiaterzocircolo.gov.it P.E.C.: ssee027003 @pec.it ssee027003 @pec.istruzione.it C.F. 91022680903 l’attività amministrativa venisse concentrata nella produzione dell’enorme mole della documentazione oggetto di istanza di accesso; si rende noto che la scrivente istituzione scolastica non darà seguito alla richiesta pervenuta in quanto non ammissibile. Cordiali saluti Il Dirigente Scolastico Prof. Caterina La Rosa (documento firmato digitalmente) o EI . Ò 4 RBDIOMAI AUTONTRA DI MADIONA Ferdo tociste curepo: Noflabbiica Vbakigna IDAIOAA ALITORICMA DILLA IAMDIOMA