Ministero dell'Istruzione LICEO CLASSICO G. SIOTTO PINTOR Viale Trento 103, Cagliari codice fiscale 80003420926- codice univoco ufficio: UFFYT1 Sto Web: https://liceosiotto.edu.it/ - 7 TEL.0702765901/2/3- e-mail: capc050004@istruzione.it - pec: capc050004@pec.istruzione.it LICEO CLASSICO - "G, SIOTTO PINTOR"-CAGLIARI AI Sig. Fabio Pietrosanti, Prot. 0009450 del 11/10/2022 con domicilio digitale 1-4 (scita) comunicazioni@pec.monitora-pa.it; p.c. AI Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Pec: drsa@postacert.istruzione.it AI DPO [omissis] m.mureddu ec.it A seguito della Sua istanza nostro Prot. n. 8276 del 20/09/2022 nella quale richiedeva l’accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013 ai seguenti documenti: 1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell’istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo; finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa; Considerato che l’istanza di accesso civico generalizzato è suscettibile di rigetto in ragione dei limiti previsti dall'art. 5 bis, commi 1,2 e 3 del d. lgs. n.. 33/2013 a tutela di interessi pubblici e privati. Considerato che l’istanza di accesso civico generalizzato può essere altresì rigettata quando la richiesta è tale da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione come nel caso di richieste: - massive (grandi quantità di dati richiesti) - ripetute (numerose istanze in arco temporale ristretto) - vessatorie (richieste con carattere pretestuoso o irritante per via del grado di ripetitività in un intervallo di tempo limitato ovvero del tono della richiesta) Ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, Anacha precisato che non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. Ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre, 2016 Anacha precisato che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima può ponderare da un lato l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e dall’altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”. Considerato che la sentenza del 13 agosto 2019 del consiglio di Stato - Sezione VI stabilisce che l'accesso civico serve a favorire forme diffuse di controllo sull’attività dell'ente e sull'uso delle risorse pubbliche ma non può intralciare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Va svolta quindi una valutazione caso per caso per garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento, che non se ne faccia un uso malizioso e non si crei una sorta di effetto "boomerang" sull’ente destinatario. Considerato che il Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria, n.10 del 02/04/2020 ha stabilito che “/’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell'amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi”. Considerato che la sentenza del 25 gennaio 2021 del consiglio di Stato - Sezione Il, n. 495, riporta in auge l'esigenza di incanalare il diritto di accesso entro argini di ragionevolezza e non pretestuosità, anche e soprattutto quando si parla di accesso civico: «... se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, .., pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi ..». Constatata la natura massiva della richiesta inoltrata a più di 8000 scuole italiane e parte di una campagna più ampia che si protrae da diversi mesi con istanze ricorrenti alle caselle PEC delle istituzioni scolastiche. Constatata la natura generica e meramente esplorativa delle richieste volte a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone, peraltro su più anni scolastici, con aggravio di lavoro notevole. Valutato che la richiesta formulata da Monitora_PA, di cui all’oggetto, appare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare, la richiesta al punto 1), qualificandosi come una richiesta vessatoria. Considerato che l’istanza, ai punti 2, 4,5 e 6, è diretta ad ottenere copia di documenti quali le valutazioni di impatto della protezione dei dati - DPIA (artt. 34 e 35 GDPR) - prodotte dal titolare del trattamento, che sono documenti interni alla PA in cui il titolare valuta la sicurezza dei trattamenti posti in essere nonché le eventuali misure integrative e gli strumenti per prevenire e risolvere le criticità lato privacy, ed essendo poi questi documenti soggetti direttamente al controllo dell’Autorità Garante, non vi è ragione per concedere l’accesso. Valutato che la richiesta di accesso di cui all'oggetto non parrebbe meritevole di accoglimento poiché, pur essendo qualificata come istanza di accesso civico generalizzato, la stessa risulterebbe del tutto assimilabile a un'istanza di accesso da ricondursi alla disciplina ed alle condizioni di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990. Tale qualificazione dell’istanza, unitamente allamancanza di un reale titolo di legittimazione attiva del richiedente, attivista animato piuttosto da finalità strumentali e ideologiche, determinerebbe l’inaccoglibilità dell'istanza. Oltretutto, l’omessa indicazione delle reali e concrete finalità dell’istanza che, nei fatti, si risolverebbe in un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, caso di esclusione del diritto d’accesso espressamente previsto dal legislatore, rafforzerebbe le motivazioni dell’inaccoglibilità nel caso in cui si riconducesse l'istanza più propriamente all'accesso disciplinato dalla Legge 241/1990. Visto il parere del DPO, ns. prot. n. 8897 del 30 settembre 2022, che ritiene non si possano condividere le informazioni di cui ai punti 1, 2, 3,4,5e6e perciò che non si possa concederne l’accesso anche per il rischio molto alto insito nel rendere pubbliche le misure di sicurezza messe in atto e anche per l'ulteriore aggravio di lavoro per l’amministrazione che dovrebbe procedere ad operare degli estratti di tali documenti e ad inserire degli omissis. Visto il parere del DPO, ns. prot. n. 8897 del 30 settembre 2022 che, valutando i potenziali impatti della pubblicazione dei dati richiesti sulla protezione dei dati personali trattati, ritiene che tale pubblicazione potrebbe mettere in pericolo la sicurezza dei dati personali di utenti e dipendenti della scuola. Visto il parere del RPCT prot. n. 21662 del 5 ottobre 2022 che ritiene non si possa concedere l’accesso integrale ai documenti ai punti 1, 2,3,4,5e6 in quanto: - la richiesta va qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative; - l'istanza è manifestamente onerosa e sproporzionata, tale da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo ad interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; - l’istanza è carente nell’indicazione delle reali e concrete finalità risolvendosi in un controllo generalizzato dell’operato delle Pubbliche [omissis] necessità di finalizzare prioritariamente l’attività dell'ufficio al buon andamento dell’amministrazione e alla regolare erogazione del servizio scolastico . si comunica che la scrivente istituzione scolastica non darà seguito alla richiesta pervenuta in quanto non accoglibile. Distinti saluti IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] [Documento firmato digitalmente]