1° CIRCOLO DIDATTICO “MARIA PIA” VIA IV NOVEMBRE, n. 1 — 74027 - SAN GIORGIO JONICO (TA) Tel. 0995919988 — Sito web mariapiasg.edu.it PEO: taee08300v@istruzione.it- PEC: taee08300v@pec.istruzione.it Cod, Mec. TAEE08300V — CF. 80017190739 — Cod, IPA istsc_taee0D8300v — Cod. Uni. UFRIKQ San Giorgio Jonico, 18 ottobre 2022 AI Sig. Fabio Pietrosanti Monitora PA comunicazioni@pec.monitora-pa.it OGGETTO: Provvedimento di diniego alla richiesta di accesso civico generalizzato presentata dal Sig. Fabio Pietrosanti (Monitora- PA) ai sensi dell’art. 5 e ss. D. Lgs. n. 33/2013 Egregio Sig. Pietrosanti, la presente per formalizzarLe e riscontrare la richiesta di accesso civico generalizzato che Lei ha inviato a mezzo PEC alle ore 03:15:40 del 20/09/2022 e ricevuta da quest’istituzione scolastica con prot. n. 7125 del 20/09/2022. L'istanza non può essere accolta per i motivi esposti di seguito. La richiesta pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa. La richiesta, inoltre, lascia trasparire una finalità strumentale e ideologica, integrando di certo un meccanismo di controllo generalizzato preventivo e successivo dell'operato dell’Amministrazione scolastica , finalità palesemente travalicante l’istituto dell’accesso civico. Infine, di tutta evidenza è la contraddittorietà delle motivazioni poste alla base dell'istanza stessa che dapprima richiama i fondi del PNRR per poi riferirsi solo ed esclusivamente al trattamento dei dati personali, tant’ è che nella richiesta di accesso non vi è alcuna menzione degli atti del PNRR. Pertanto, tutto ciò premesso, sentito il parere del DPO, SI COMUNICA In relazione al punto 1) della richiesta di accesso civico generalizzato, ossia “[...] copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 [...l', la richiesta risulta essere oltremodo generica sia nei contenuti (“altro atto giuridico”) che nella fattispecie dei servizi individuati, alcuni dei quali non direttamente ascrivibili alle scuole e pertanto risulta essere vessatoria, onerosa e sproporzionata. Per tale motivo, la richiesta non può essere accolta. In relazione al punto 2) della richiesta di accesso civico generalizzato, ossia “|...] copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell'ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 |...]", l’accesso non può che essere negato non essendo l'istituzione scolastica in possesso di tale documentazione, in quanto non tenuta a redigere la suddetta valutazione di impatto. La scrivente istituzione scolastica , infatti, non effettua né trattamenti su larga scala né valutazioni sistematiche e globali degli aspetti personali relativi ai minori e alle proprie famiglie e, per tale motivo, è esclusa dalla DPIA. In relazione al punto 3) della richiesta di accesso civico generalizzato, ossia “|...] copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 [...]", l’accesso non può che essere negato non avendo l'istituzione scolastica in intestazione scelto piattaforme che erogano servizi più complessi e, per tale motivo, è esonerata dalla valutazione di impatto. In relazione al punto 4) della richiesta di accesso civico generalizzato, ossia “|...] copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo [...]”, l’accesso non può che essere negato, non essendo l'istituzione scolastica in possesso della documentazione richiesta, non effettuando né trattamenti su larga scala né valutazioni sistematiche e globali degli aspetti personali relativi ai minori e alle proprie famiglie. In relazione al punto 5) della richiesta di accesso civico generalizzato, ossia “[...] copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo [...]°, si evidenzia che per i servizi in uso ed ascrivibili all’istituzione scolastica non vi è trasferimento di dati all’estero così come attestato dalle relative policy dei fornitori, ovvero nell'eventualità di un trasferimento al di fuori dello SEE è comunque rispettato il quadro giuridico di riferimento attraverso decisioni di adeguatezza e clausole contrattuali tipo. La Commissione europea, infatti, ha stabilito che alcuni paesi esterni allo SEE sono tenuti a proteggere i dati personali in maniera adeguata. Le clausole contrattuali tipo (SCC) sono impegni scritti tra le parti che possono essere usati come base per i trasferimenti di dati dall'Unione europea a Paesi terzi fornendo le adeguate salvaguardie per la protezione dei dati. Le SCC sono state approvate dalla Commissione europea e non possono essere modificate dalle parti che le utilizzano. Ad ogni buon conto e tanto premesso, l’accesso non può che essere negato anche in considerazione del fatto che tale richiesta è, con tutta evidenza per quanto sopra in premessa richiamato, sproporzionata, onerosa e vessatoria. In relazione al punto 6) della richiesta di accesso civico generalizzato, ossia “|...] copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo |[...]"; premesso che l'istituzione scolastica non ha effettuato alcuna valutazione comparativa in quanto, oltre alla concessione in gratuità, la piattaforma digitale utilizzata per l’attività didattica è stata opzionata sulla base di indicazioni rese dal Ministero dell'Istruzione e rispettate in sede di selezione della piattaforma stessa, si rileva come la richiesta risulti onerosa e sproporzionata e tale da comportare un aggravio dell'attività della Pubblica Amministrazione. Per tutte le ragioni sopraesposte, si comunica 1l diniego totale alla Sua richiesta di accesso civico generalizzato. Distinti saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott. [omissis] documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.