LICEO STATALE PIETRO SICILIANI Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze UMane - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale Sede Centrale Via di Leuca 2/L -73100 LECCE 0832-246020 Sede Succursale Via Don Bosco, 22 - 73100 LECCE tel. 0832 242917 Cod. Mec. LEPM01000Q - Cod. Fisc. 80011210756 sito: www.liceosicilianilecce.edu.it e-mail: lepm01000q@istruzione.it pec: lepm01000g@peciistruzione.it Lecce Al Sig. Fabio Pietrosanti comunicazioni@pec.monitora-pa.it, p.c. AI Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale [omissis] UST- Ufficio VI Lecce All’Avvocatura dello Stato di Lecce Oggetto: RICHIESTA FOIA-01-LEPM01000Q Egr. sig. Fabio PIETROSANTI, facciamo seguito alla Sua richiesta FOIA di Accesso Civico Generalizzato, pervenuta via PEC allo scrivente Istituto in data 20/09/2022 e protocollata con protocollo 12233 per comunicarlLe i risultati della procedura di esame e valutazione delle richieste da Lei inoltrate. Richiesta 1 — Copia dei contratti o altro atto giuridico.... per gli A.S. 2020-21, 2021-22, 2022-23 Servizi di posta elettronica L'Istituto usufruisce in concessione di una casella di posta elettronica ministeriale e di una casella di posta certificata PEC ministeriale. Le software house fornitrici dei servizi di posta (Microsoft e Aruba) nel caso specifico-Aruba- sono scelte a livello ministeriale e la relativa contrattualizzazione è stata gestita dal Ministero competente. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in nostra disponibilità. Piattaforma DaD/DDI Le piattaforme DaD/DDI utilizzate dall'Istituto sono concesse agli Istituti Scolastici di ogni grado con una licenza di utilizzo gratuita. Per questo motivo non esiste un contratto economico sottoscritto tra le parti. Il rapporto tra le parti è regolato dai Termini di condizioni e utilizzo della piattaforma, che l’Istituto ha dovuto sottoscrivere prima dell’attivazione del servizio. I termini di utilizzo sono pubblici e sono reperibili sui siti web delle piattaforme in questione: - Google for Workspace: https://workspace.google.com/terms/education _terms.html L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti già disponibili pubblicamente. Registro Elettronico e Segreteria Digitale | contratti sottoscritti tra lo scrivente Istituto e le software house che forniscono i servizi di Registro Elettronico e Segreteria Digitale sono pubblicati nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, raggiungibile dal sito istituzionale, in osservanza del D.LGS. N. 33/2013. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti già disponibili pubblicamente. LICEO STATALE PIETRO SICILIANI Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze UMane - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale Sede Centrale Via di Leuca 2/L -73100 LECCE 0832-246020 Sede Succursale Via Don Bosco, 22 - 73100 LECCE tel. 0832 242917 Cod. Mec. LEPM01000Q - Cod. Fisc. 80011210756 sito: www.liceosicilianilecce.edu.it e-mail: lepm01000q@istruzione.it pec: lepm01000g@peciistruzione.it | Richiesta 2 — DPIA per piattaforma DDI per gli A.S. 2020-21 e 2021-22 | La valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) è regolata dall’art. 35 comma 3 del Regolamento UE 679/2016 GDPR. La DPIA è obbligatoria in casi specifici e normati, tra i quali non ricadono i trattamenti di dati in ambito scolastico : gli istituti scolastici infatti non effettuano trattamenti automatizzati (punto a), né su larga scala (punto b) né sistematici (punto c). Anche il Garante italiano per la Privacy con il provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020 (doc. web n. 9300784) ha dichiarato che non è prevista la DPIA per questa tipologia di trattamento: _30_ [omissis] normativa emergenziale in vigore negli anni scolastici in oggetto, il Garante Italiano ha altresì dichiarato che NON era richiesta la DPIA per il trattamento effettuato da una singola scuola nell'ambito di un servizio online di videoconferenza o di una piattaforma. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Richiesta 3 — Misure tecniche previste ed adottate La richiesta non è chiara, dal momento che non specifica “piattaforme più complesse” rispetto a cosa, o “servizi più complessi” rispetto a cosa. L’Istituto non fa uso di applicativi aggiuntivi complessi non confacenti ad un ambiente scolastico . L'utilizzo delle piattaforme multimediali si è sempre indirizzato verso l'ottenimento di uno strumento efficace e complementare delle attività di didattica, così come ricordato dalla nota del Garante Italiano in data 26 marzo 2020. La scuola ha attivato una gestione peculiare della piattaforma attivando le sole funzionalità previste e gestendo gli accessi e le abilitazioni tramite la creazione di specifiche OU con specifici permessi. La scuola ha attivato i soli servizi essenziali (Gmail, Classroom) regolati da termini di utilizzo che vincolano Google alla non registrazione e alla non divulgazione. Servizi non essenziali possono essere attivati solo per specifiche OU non collegate agli studenti. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta sia perché assolutamente generica ed indeterminata sia perché, in ogni caso, attinente a documenti non previsti né obbligatori. Richiesta 4 — DPIA per posta elettronica, DDI, registro elettronico per l’A.S. 2022-23 Posta Elettronica Come enunciato nella risposta alla Richiesta 1, le software house sono scelte a livello Ministeriale; la necessità di DPIA è stata quindi esaminata centralmente dal Ministero competente. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in nostra disponibilità. LICEO STATALE PIETRO SICILIANI Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze UMane - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale Sede Centrale Via di Leuca 2/L -73100 LECCE 0832-246020 Sede Succursale Via Don Bosco, 22 - 73100 LECCE tel. 0832 242917 Cod. Mec. LEPM01000Q - Cod. Fisc. 80011210756 sito: www.liceosicilianilecce.edu.it e-mail: lepm01000q@istruzione.it pec: lepm01000g@peciistruzione.it Piattaforma DDI (Messaggistica, videoconferenza, etc) La Didattica a Distanza (DaD) non è più uno strumento previsto dal Ministero competente, come indicato nella Nota 1199 del 28 agosto 2022 nella quale si legge che l’obiettivo è garantire la frequenza scolastica in presenza, limitando al massimo l’impatto delle misure di contenimento dell’epidemia. E’ pertanto inammissibile richiedere una DPIA su un servizio (la DaD) non più attivabile. L'Istituto ha facoltà di attivare strumenti complementari alle attività didattiche (DDI): la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) per questa tipologia di trattamento è regolata dall’art. 35 comma 3 del Regolamento UE 679/2016 GDPR. La DPIA è obbligatoria in casi specifici e normati, tra i quali non ricadono i trattamenti di dati in ambito scolastico : gli istituti scolastici infatti non effettuano trattamenti automatizzati (punto a), né su larga scala (punto b) né sistematici (punto c). Anche il Garante italiano per la Privacy con il provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020 (doc. web n. 9300784) ha dichiarato che non è prevista la DPIA per questa tipologia di trattamento: “La valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici).” L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Registro elettronico L'Istituto scrivente ha recepito all’atto della sottoscrizione del contratto di prestazione di servizio la DPIA redatta dalla software house fornitrice. Le DPIA delle software house fornitrici del servizio sono pubbliche e reperibili nella scheda del servizio SaaS presente nel Marketplace AgiD: https://catalogocloud.agid.gov.it/ L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti già disponibili pubblicamente. Richiesta 5 — TIA del trasferimento di dati all’estero per l’A.S. 2022-23 Posta elettronica Come enunciato nella risposta alla Richiesta 1, le software house sono scelte a livello Ministeriale; la necessità di DPIA-TIA è stata quindi esaminata centralmente dal Ministero competente. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in nostra disponibilità. Piattaforma DDI (Messaggistica, videoconferenza, etc) L'Istituto scrivente ha attivato i soli servizi essenziali (Gmail, Classroom) regolati da un contratto che vincola Google alla non registrazione e alla non divulgazione, e ha scelto come base dati la server farm europea di Google. LICEO STATALE PIETRO SICILIANI Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze UMane - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale Sede Centrale Via di Leuca 2/L -73100 LECCE 0832-246020 Sede Succursale Via Don Bosco, 22 - 73100 LECCE tel. 0832 242917 Cod. Mec. LEPM01000Q - Cod. Fisc. 80011210756 sito: www.liceosicilianilecce.edu.it e-mail: lepm01000q@istruzione.it pec: lepm01000g@peciistruzione.it La valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) per questa tipologia di trattamento è regolata dall’art. 35 comma 3 del Regolamento UE 679/2016 GDPR. La DPIA è obbligatoria in casi specifici e normati, tra i quali non ricadono i trattamenti di dati in ambito scolastico : gli istituti scolastici infatti non effettuano trattamenti automatizzati (punto a), né su larga scala (punto b) né sistematici (punto c). Anche il Garante italiano per la Privacy con il provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020 (doc. web n. 9300784) ha dichiarato che non è prevista la DPIA per questa tipologia di trattamento: “La valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici).” L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Registro elettronico L'Istituto scrivente ha recepito all’atto della sottoscrizione del contratto di prestazione di servizio la DPIA redatta dalla software house fornitrice. Le DPIA delle software house fornitrici del servizio sono pubbliche e reperibili nella scheda del servizio SaaS presente nel Marketplace AgiD: https://catalogocloud.agid.gov.it/ L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti già disponibili pubblicamente. Richiesta 6 — Valutazione comparativa per l’A.S. 2022-23 Posta elettronica Come enunciato nella risposta alla Richiesta 1, le software house sono scelte a livello Ministeriale; [omissis] Didattica a Distanza (DaD) non è più uno strumento previsto dal Ministero competente, come indicato nella Nota 1199 del 28 agosto 2022 nella quale si legge che l’obiettivo è garantire la frequenza scolastica in presenza, limitando al massimo l'impatto delle misure di contenimento dell’epidemia. Per quanto concerne le piattaforme DDI, nell’anno scolastico 2022/2023 l’Istituto scrivente ha operato in continuità con gli anni scolastici precedenti: non è stata quindi effettuata nessuna valutazione comparativa, poiché è stato confermato l’utilizzo degli strumenti già attivati in precedenza. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Registro [omissis] peculiare struttura del mercato di riferimento, il contenuto numero di operatori attivi, la particolare soddisfazione maturata nel precedente rapporto contrattuale e la relativa competitività del prezzo offerto, e valutati gli eccessivi oneri in termini di costi (per migrazione, formazione del personale LICEO STATALE PIETRO SICILIANI Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze UMane - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale Sede Centrale Via di Leuca 2/L -73100 LECCE 0832-246020 Sede Succursale Via Don Bosco, 22 - 73100 LECCE tel. 0832 242917 Cod. Mec. LEPM01000Q - Cod. Fisc. 80011210756 sito: www.liceosicilianilecce.edu.it e-mail: lepm01000q@istruzione.it pec: lepm01000g@peciistruzione.it docente, formazione del personale non docente), l’Istituto scrivente ha confermato e rinnovato in affidamento diretto il contratto stipulato con il fornitore degli anni precedenti, operando in deroga al conseguenza non è stata effettuata alcuna valutazione comparativa. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento non previsto né obbligatorio. Si precisa, infine, che le richieste dei punti 3 e 5 e cioè “le misure tecniche adottate per l’utilizzo di piattaforme che eroghino servizi........... ” richiedono una estrapolazione e una decontestualizzazione dalla analisi dei rischi effettuata e, quindi, una operazione che comporta oneri aggiuntivi e scarsi benefici per il richiedente . La comunicazione della documentazione relativa a tutte le contromisure adottate a contrasto del rischio, in buona sostanza, esporrebbe l’amministrazione ad un immotivato ed ingiustificato rischio di sicurezza poiché la conoscenza delle stesse inficia la loro stessa efficacia. Tali richieste sono del tutto inammissibili. Si rileva con riferimento al contenuto intero della istanza ed alle sue dichiarate finalità e motivazioni che la giurisprudenza amministrativa ritiene che sia doveroso e possibile respingere richieste manifestamente onerose e sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo ad interferire con il buon andamento della p.a.; richieste massive uniche-circolare FOIA n.2/2017,par.7,lett.d;Cons.di Stato sez.VI 13.8.2019 n.5702 —contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti o richieste massive plurime, che pervengono in un arco di tempo limitato e da parte dello stesso richiedente; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo (Cons. di Stato adunanza plenaria,sent.n.10/2020). In altri termini, posta la finalità che la legge assegna all'istituto dell’accesso civico,quale sttrumento di tutela deli diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli stessi all'attività amministrativa ex art.1 D.Lgs.n.33/2013 es.s., esso non può....essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in uno strumento di intralcio al buon funzionamento dell’amministrazione (T.A.R.Lombardia sez.Ill sentenza 11.10.2017 n.1951) Per tutte le predette considerazioni e motivazioni la sua richiesta di accesso civico non può essere accolta. LA DIRIGENTE SCOLASTICA [omissis]