1.1.5.S. "LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO” Sede centrale: Viale Don Tonino Bello snc — 73013 Galatina (LE) — Tel. 0836/561117 - 0836568481 Sede staccata: Viale Don Bosco, 48 — 73013 Galatina (LE) — Tel. 0836/561095 Codice Fiscale: 93140040754 — Codice Ufficio: UFJSEL — Codice IPA: iisslfb EMail: leis04900g@istruzione.it - pec: leis04900g@pec.istruz ione.it Sito web: www..iisslfb.edu.it " _ "--GALATINA AI Sig. PIETROSANTI Fabio 115.5. CLOGOE di ieyrtiyodnatti SA Prot. 0012606 de Pec: comunicazioni@pec.monitora-pa.it 1-3 (Uscita) epc USR Puglia Pec: drpu@postacert.istruzione.it. Oggetto: Istanza di accesso civico generalizzato del 19/09/2022. Inoltrata a mezzo p.e.c. a: comunicazioni@pec.monitora-pa. it Egr. Sig. Fabio Pietrosanti, In riferimento alla richiesta pervenuta in data 20/09/2022 a questo istituto e volta ad ottenere l'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 e segg. del D.Lgs. 33/2013 alla seguente documentazione: 1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l'Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, video a distanza, didattica digitale integrata, registro conferenza, didattica elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d'impatto della prote zione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/ 2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolas tici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. GDPR, effettuata 35 del nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme messaggistica, videoconferenza, didattica di posta elettr onica, a distanza, didattica digitale integrata, regist elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/ ro 2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), affere all'eventuale trattamento dei dati in paesi nte terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Union Europea) necessario per la fruizione ed e il funzionamento dei servizi di posta elettr messaggistica, videoconferenza, didattica onica, a distanza, didattica digitale integrata, regist elettronico, adottati nell'anno scolastico 2022/ ro 2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 per provvedere all'acquisizione delle realizzata piattaforme di posta elettronica, messa videoconferenza, didattica a distanza, ggistica, didattica digitale integrata, registro elettr adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Is onico, tituto in indirizzo; premesso che l'accesso generalizzato, previsto dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, presenta la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseg uimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadin i e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa; premesso che è stato lo stesso Ministero dell'Istruzione a consigl iare alle scuole l'utilizzo di talune piattaforme di didattica digitale integrata nel periodo pandemico, nell’ambito dell'iniziativa denominata “Solidarietà digitale al servizio della scuola”, giungendo poi a definire, tramite call, addirittura una short list di piattaforme di e-learn ing e risorse educative digitali a supporto all'attività didattica selezionate e ulteriormente consigl iate a titolo gratuito (Decreto 1810 del 27.11.2020 a firma della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la trasformazione digitale e Ministero dell'Is truzione — Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione); premesso che l'Istituto scolastico usufruisce in concessione di una casella di posta elettronica ministeriale e di una casella di posta certificata PEC ministeriale e che le software house fornitrici dei servizi di posta sono scelte a livello ministeriale e la relativa contrattualizzazione è stata gestita dal Ministero competente; premesso che gli ulteriori strumenti digitali di supporto alla didattica utilizzati dall'Istituto scolastico sono generalmente concessi in uso dai fornitor i con una licenza di utilizzo a pagamento e, per gli stessi, il contratto è rappresentato dalla mera accettazione dei “Termini di condizioni e utilizzo” della specifica piattaforma utilizzata; considerato che, in ogni caso, la determina di affidamento è pubblicata in “Amministrazione Trasparente” della scuola, sezione “Bandi di gara e contrat ti” e i termini di utilizzo sono pubblici e sono reperibili sui siti web delle piattaforme in questi one: - Google for Workspace: https://workspace.google.com/terms/ education terms.html premesso che il Registro Elettronico dell'Istituto scolastico viene fornito da “/Infoschool” e che non è stato adottato da Codesto Istituto scolastico in seguito alla pandemia da Covid- 19 e in nessun caso si può collegare la sua adozione allo stato di emergenza; tenuto conto che, con la fine dello stato di emergenza, non è venuto meno il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 26 marzo 2020 - “Didattica a distanza: prime indicazioni”, in quanto lo stesso esplica ancora i suoi effetti, fino a indicazione contraria da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati (in quanto l'Autorità non ne circoscrive le indicazioni al solo stato di emergenza, come erron eamente da voi sostenuto), e contiene indicazioni di buon senso e di corretta applicazione della normativa privacy all’interno delle scuole (a prescindere dallo stato di emergenza in cui lo stesso provvedimento è stato emanato); vista la delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 nella quale vengono considerate non ammissibili le richieste meramente esplorative, volte semplicemente a “scoprire” di quali informazioni le amministrazioni dispongono e ad esercitare forme di controllo generalizzato sul loro operato; visto che la richiesta pervenuta ha altresì il dichiarato scopo di valutare la testi normativi (Codice dell’Amministrazione Digitale compliance a due e Reg. UE 2016/679), attività di verifica la cui competenza non si ritiene essere nella potestà normativa di un’associazione quale “MonitoraPA” né di un singolo individuo, ma delle Autorità a ciò preposte; vista la Circolare n. 2 del 2017 del Minis tro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; tenuto conto che presso l'ufficio di segreteria di questo istituto scolasti co presta servizio un numero esiguo di personale amministrativo, già oberato dagli impegni di gestione ordinaria dell'Istituto; verificato che emerge, dalla semplice lettura della domanda di accesso, che l'intere ssato ha, con tale istanza, richiesto un gran numero di documenti che obbligherebbe la scrivente a fornire numerose pagine, senza, peraltro, che tale richiesta sia giustific ata da esigenze tali da imporre di sopportarne l’onerosità; considerato che, anche a parere dell'Avvocatura di Stato — Ufficio Distrettuale di Napoli (3 ottobre 2022), una tale richiesta, così proporzionata e onerosa, con chiara finalità strumentale, ideologica e causidica, è espressamente qualificata come inammiss ibile così come stabilito dall’Adunanza plenaria n. 10/2020, in quanto comporta un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione, al pari delle richieste massive uniche (v., sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. dj Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702; Cons. St., 2021, n. 6220), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti ovvero richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi; considerato che anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495) specifica che “se da un lato l'interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall'altro deve in ogni caso palesar si non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi” e l'istanza pervenuta a Codesto Istituto scolastico (come specificato anche dal parere reso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto- Direzione General e, del 03.10.2022) pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza (vessatoria e non accogli bile) volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa sull'utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare per la richiesta di cui al punto n. 1); vista la sentenza del C.d.S., sez. V, n. 2309/2020 sulle richieste di accesso civico, in base alla quale “la richiesta va rigettata quando non risulta in modo chiaro e inequivoco la sua rispondenza al soddisfacimento di un interesse pubblico”; vista la sentenza del TRGA Bolzano, n. 305/2020, che nega l’accesso civico quando l'istanza abbia carattere vessatorio o sia eccessivamente oneroso rispondere per la quantità dei documenti e dati richiesti; verificato che l’invio di alcuni dei documenti di cui al su citato punto 1 oggetto di accesso non impone a questa istituzione scolastica un notevole carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il corretto funzionamento dell'ordinaria attività amministrativa, fondamenta le per fornire il necessario e indispensabile supporto al serviz io di istruzione, in quanto le determine di affidamento sono pubblicate on-line (sezione Amministrazione messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata sono regolati da specifiche condizioni di utilizzo pubblicate nelle rispettive piattaforme dei fornitori (e, pertanto, sono già pubblici); verificato che la raccolta delle restanti informazioni richies te di cui ai su citati punti 2 — 3 — 4-5- 6 oggetto di accesso imporrebbe invece a questa istituzione scolastica un notevole carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostan ziale, il corretto funzionamento dell’ordinaria attività amministrativa, fondamentale per fornire il necessario e indispensabile supporto al servizio di istruzione (trattasi, infatti, di istanze massive e di carattere dichiaratamente vessatorio); verificata la necessità di finalizzare prioritariamente l’attività dell'uff icio al buon andamento dell’amministrazione e alla regolare erogazione del servizio scolastico ; vista in ogni caso la presenza di ulteriori motivazioni in diritto, di seguito esplicate, volte ad impedire l'ostensione dei documenti di cui ai su citati punti 2 — 3 — 4 — 5 — 6 oggetto di accesso; verificato che, con riferimento al punto n. 2) della Vostra richiesta, i sistemi di videoconferenza o di piattaforme tecnologiche prescelti dalla scuola sono stati configurati in modo da impedire il monitoraggio sistematico del comportament o degli alunni, né viene effettuata alcuna forma di profilazione online (ad esempio con la inibizione di eventuali funzionalità di geolocalizzazione e l'utilizzo di servizi privi di qualun que forma di pubblicità comportamentale); verificato che su tutte le piattaforme e strumenti digitali vengono adottate specifiche configurazioni per evitare l’uso dei dati degli studenti per finalità ulteriori alla didattica (ad esempio la chiusura del sistema di videoconferenza alle sole lezioni, la circoscrizione della possibilità di invitare o ammettere soggetti in aula virtuale solo ai docenti, la inibizione di geolocalizzazione, profilazione o interconnessione coi social network tramite gli account scolastici); verificato che attraverso gli strumenti in uso nella scuola non è possibile effettuare alcuna operazione di sorveglianza (nemmeno occulta) sugli utenti del sistema, siano essi gli alunni, i loro familiari, i docenti o il personale scolastico che ne fruisce , al di là della raccolta dei log degli accessi e delle operazioni (peraltro obbligatoria per legge) e descritta nella policy di sicurezza dei rispettivi fornitori; considerato che gli istituti scolastici non effettuano tratta menti automatizzati, né su larga scala né sistematici; visto che gli strumenti utilizzati non presentano ulterior i caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi (come ribadito dall'Autorità Garan te non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola - mancando il requisito della larga scala - nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti) ; verificato che le informazioni richieste (soprattutto con riferimento ai punti n. 2,4e 5 si riferiscono anche ad operazioni non di competenza delle istituzioni scolastiche, come la valutazione di impatto (DPIA) che, ai sensi dell'art. 35 del Regolament Europeo e del Consiglio in materia di protezione dei o del Parlamento dati personali n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR), riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su larga scala e/o trattamenti indicati nell'elenco che l'Autor ità di controllo redige e rende pubblico (si veda Provvedimento dell'Autorità per la protezione dei dati personali del 11 ottobre 2018) e che l'esclusione della necessità di effettuare DPIA su tutti gli strumenti (per come sono acquisiti o configurati) deriva dal fatto che non ingen erano elevati rischi per i diritti e le libertà degli studenti come previsto dal citato articolo 35 del GDPR; verificato che, con riferimento al punto n. 3, l’Istit uto scolastico non utilizza piattaforme “più complesse” che eroga no servizi “più complessi” anche non rivolti esclu didattica (con sivamente alla riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, avendo l'istante precisato o chiarito, tra l’altro, 2022/ 2023) - non cosa intenda dire con l'affermazione “servizi più complessi” (e, per tale motivo, la richiesta non è chiara dal momento che non si specifica “piattaforme più complesse” rispetto a cosa, o “servizi più complessi” rispetto a cosa) e che la descrizione generale delle misure di sicurezza relative agli strumen ti in uso sono già disponibili sulle stesse piattaforme e siti web dei fornitori indicati; verificato altresì che la richiesta di esibizione delle misure di sicurezza o delle DPIA non è applicabile in quanto il livello di sicurezza offerto dal provider garanti sce la minimizzazione dei rischi e la scuola ha comunque attivato i soli servizi essenziali regolati da termini di utilizzo che vincolano il fornitore alla non registrazione e alla non divulgazione e che, comunque, l’esibizione/comunicazione di tutta questa documentazio ne imporrebbe un notevole carico di lavoro alla scuola tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il corretto funzionamento dell’ordinaria attività amministrativa; verificato che il registro elettronico di Infoschool (ClasseViva) è un'applicazione web progettata, sviluppata e fornita in piena sicurezza dal Gruppo Spaggiari Parma SpA, azienda dotata di sistema di gestione per la sicurezza e in possesso di Certificato del Sistema di mediante l'applicazione n. 16650] . verificato che, con riferimento al punto n. 4, come stabilito dal Ministero nelle sue Linee guida, per il nuovo anno scolastico 2022/2023 l'obiettivo è garantire la frequenza scolastica in presenza, limitando al massimo l'impatto delle misure di conten imento dell'epidemia; per questo motivo, l’Istituto scolastico , come tutte le scuole d’Italia, non farà al momento ricorso a piattaforme di messaggistica o videoconferenza ovvero alla DaD (didattica a distanza) o DID [omissis] , per permettere agli studenti di seguire le lezioni da casa; ero dell'Istruzione, “/a valutazione di impatto va effettuata nel caso di ricorso a piatta forme di gestione della didattica che offrono funzioni più avanzate e complesse che la scuola decida di utilizzare e che comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In particolare, l'istituzione scolastica per individuare i tratta menti da sottoporre a valutazione di impatto dovrà verificare se il trattamento in questione: 1. rientra nei casi previsti dall'art.35, par. 3 del Regolament o (trattamento automatizzato, profilazione, trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali, ecc.), fenendo conto sempre del contesto in cui il trattamento stesso si colloca; 2. comporta la compresenza di almeno di due criteri individ uati come indici sintomatici del ‘rischio elevato” dal Gruppo di lavoro ex articolo 29 delle Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (trattamenti valutativi o di scoring la profilazione, processo decisionale automatizzato, monito ), compresa raggio sistematico, dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale, trattamento di dati su larga scala espressi in percentuale della popolazione di riferimento, creazione di corrispondenze o combinazione di insiemi di dati, dati relativi a interessati vulnerabili, uso innovativo 0 applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative, trattamento che in sé "impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio 0 di un contratto” e che questo Istituto scolastico , come già indicato in precedenza, non utilizza piattaforme e/o servizi online che consentano il monitoraggio sistematico degli utenti né ricorre a soluzioni tecnologiche particolarmente invasive tali da rendere obbligatoria una valutazione di impatto della protezione dei dati; visto, in ogni caso, che la diffusione o l’ostensione a terzi di eventuali documenti idonei a rendere note le specifiche misure tecniche (con riferimento, soprattutto, alle richieste di cui ai punti 3 e 4) potrebbe costituire una concreta minaccia alla disponibilità, all’integrità, alla riservatezza e all’autenticità dei dati della Scuol a e dei privati cittadini che utilizzano i sistemi oggetto di richiesta di accesso (e sotto tale profil o, pertanto, a valle del bilanciamento dei contrapposti interessi, questa amministrazione ritien e prevalente la tutela della protezione dei dati personali come declinata dall'articolo 5-bis, comma 2, lett. a del d.lgs. n. 33 del 2013); verificata la prevalenza della tutela della protezione dei dati personali come declinata dall'articolo 5-bis, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 33 del 2013 e in base alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sempre tenendo conto dei principi generali sul trattamento dei dati e in particolare dei principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati i dati (cfr. articolo 5 del Regola mento); letti gli artt. 23, comma 1, e 37 del D.lgs. 33/2013, in combi nato con l'art. 29 del D.lgs. 50/2016, che prevedono l'obbligo di pubblicazione dei provvediment i finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori forniture e servizi; verificato che, con riferimento al punto 5, si chiede copia della valutazione di impatto (poco prima indicata, nelle precedenti richieste, come “DPIA” ) sul trasferimento dei dati all’estero, salvo poi denominarla “TIA” (termine che non esiste all’interno del Reg. UE 2016/679, c.d. “GDPR ”) e che, pertanto, tale richiesta è di fatto equivoca e non consente a Codesto Istituto scolastico di identificare correttamente la richiesta (oltre alla circostanza che, anche tale richiesta, è connotata da quel carattere vessatorio 0 pretes tuoso come sopra in precedenza evidenziato); verificato che, sempre con riferimento al punto 5, la scuola si affida a provider che adottano specifiche misure di sicurezza sui servizi utilizzati e ha adottato ulteriori misure nella configurazione dei servizi e che la predetta valutazione di impatto (DPIA) non rientra tra quelle previste dall'art. 35 del Reg. UE 2016/679; visto che, con riferimento al punto n. 6, l’art. 17, comma 1, del Codice dell’A mministrazione Digitale - CAD (D.Lgs. 82/2015) attribuisce al solo Responsabi le per la Transizione Digitale — RTD i compiti di: * pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzi oni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b); e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coere nza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; e indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi , sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell’amminis trazione; e indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianif icazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia: e pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilit à e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis. visto che il RTD delle scuole italiane è stato individuato presso il MIUR con nota 2260 del 9/12/2019 nella persona del Direttore generale della Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e peri sistemi informativi e la statistica ; visto che nessuna comunicazione è giunta allo [omissis] scola stico in ordine agli avvenuti adempimenti di cui all'art. 68 CAD, come detto ricadenti nei compiti del citato RTD; visto che il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lg s. 50 del 2016 e s.m.i.) non richiama in alcun modo l'adempimento di cui all’art. 68 CAD, escludendone pertanto l'obbligatorietà ai fini processi di procurement disciplinati dal Codice; dei verificata la necessità impellente e improcrastinabile dello scrivente Istituto, nel silenzio del RTD scolastico , di acquisire piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico al fine dell'erogazione del relativo servizio pubblico e la tutela del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, la detta acquisizione si è svolta direttamente in attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50 del 2016 es.mii.); visto il parere formulato dal Direttore Generale dell’USR (Puglia) in qualità di Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione; visto che lo scopo dell'accesso civico generalizzato è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico e non, invece, di valutare la compliance normativa al GDPR o al Codice dell’Amministrazione Digitale; si rende noto che la scrivente istituzione scolastica concede accesso parziale ai documenti di cui al su citato punto 1, limitatamente ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici oggetto della richiesta che hanno comportato un esborso economico da parte della scrivente Istituzione scolastica (allegati alla presente). In ogni caso, si evidenzia che tali provvedimenti sono pubblicati anche nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale e, pertanto, possono essere liberamente consultati da chiunque ne abbia la necessità, mentre, per i servizi [‘Google Workspace”, “Microsoft 365” o indicare altre piattaforme a licenza gratuita] le relative condizioni contrattuali sono rinvenibili on-line sul sito web del fornitore; si rende noto che la scrivente istituzione scolastica è impossibilitata a concedere accesso per le richieste di cui al punto 2, data l'assenza di obbligo di valutazione di impatto redatta ai sensi dell'art. 35 del GDPR in quanto i sistemi di videoconferenza o di piattaforme tecnologiche prescelti dalla scuola impediscono il monitoraggio sistematico del comportamento degli utenti e, in ogni caso, il trattamento in oggetto non rientra nelle fattispecie previste dall'art. 35 del Regolamento Europeo 2016/679; si rende noto che la scrivente istituzione scolastica è impossibilitata a concedere accesso per le richieste di cui al punto 3, in quanto — vista anche la genericità della richiesta che non consente di individuare un termine di paragone - non si fa uso di “piattaforme più complesse” che erogano servizi “più complessi”, anche non rivolti esclusivamente alla didattica e, laddove ci fosse un utilizzo di piattaforme più complesse, si ritiene che l’Istituto scolastico non sia tenuto a rendere conoscibili tali informazioni a persone non autorizzate; si rende noto che la scrivente istituzione scolastica non darà seguito alle restanti richieste di cui ai su citati punti 4 — 5 — 6 per le motivazioni su ampiamente esposte. Distinti saluti. Si allega: IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis]