00, È SO, % ISTITUTO COMPRENSIVO ì “G. PASCOLI” - TRICASE SITU 0g, k CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO Via Umberto I 107 73039 TRICASE (LE)Tel. e Fax 0833/544046 C.F.90039170759 www.pascolitricase.edu.it Fe XA leic8ak00R @istruzione.it ; leic8ak00R @pec.istruzione.it + ECDL * xl Test Conter ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - G, PASCOLI-TRICASE Tricase 15 ottobre 2022 Prot. 0008995 del 15/10/2022 | [Uscita] AI Signor Fabio Pietrosanti comunicazioni@pec.monitora-pa.it OGGETTO: Riscontro Istanza accesso civico generalizzato formulata in data 19/09 c.a. Provvedimento di diniego parziale- LEICBAKOOR Egregio Sig. Pietrosanti, in merito alla Sua richiesta di accesso civico generalizzato avanzata a questo istituto scolastico in data 21 settembre 2022, significhiamo quanto segue. Punto 1 Con riferimento alla richiesta di cui al punto 1, si evidenzia che il contratto di acquisto del servizio di registro elettronico (Argo), relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 è stato pubblicato sul sito della scuola in Amministrazione Trasparente, nella sezione “bandi di gara e contratti” e, pertanto, può essere consultato liberamente. Con riferimento alla richiesta di cui al punto 1, si evidenzia che la piattaforme DaD/DDI utilizzata dall’Istituto (Google workspace)è concessa agli Istituti Scolastici di ogni grado con una licenza di utilizzo gratuita. Per questo motivo non esiste un contratto economico sottoscritto tra le parti. Il rapporto tra le parti è regolato dai Termini di condizioni e utilizzo della piattaforma, che l’Istituto ha dovuto sottoscrivere prima dell'attivazione del servizio. | termini di utilizzo sono pubblici e sono reperibili sul sito web della piattaforma in questione: Google for Workspace: https://workspace.google.com/terms/education terms.html L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti già disponibili pubblicamente. Con riferimento alla richiesta di cui al punto 1, si evidenzia che l’Istituto usufruisce in concessione di una casella di posta elettronica ministeriale e di una casella di posta certificata PEC ministeriale. Le software house fornitrici dei servizi di posta (Microsoft e Aruba) sono scelte a livello ministeriale e la relativa contrattualizzazione è stata gestita dal Ministero competente. L’Istituto non può, quindi, accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in nostra disponibilità Punto 2 Per quanto concerne la Sua richiesta indicata nel punto 2 ovvero di ricevere copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, si fa presente che il trattamento in oggetto non rientra nelle fattispecie previste dall’art. 35 del Regolamento Europeo 2016/679. infatti, nel caso di ricorso a piattaforme di gestione della didattica che offrono funzioni più avanzate e complesse che la scuola decida di utilizzare e che comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In particolare, l'istituzione scolastica per individuare i trattamenti da sottoporre a valutazione di impatto dovrà verificare se il trattamento in questione: 1. rientra nei casi previsti dall'art.35, par. 3 del Regolamento (trattamento automatizzato, profilazione, trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali, ecc.), tenendo conto sempre del contesto in cui il trattamento stesso si colloca; 2. comporta la compresenza di almeno di due criteri individuati come indici sintomatici del “rischio elevato” dal Gruppo di lavoro ex articolo 29 delle Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (trattamenti valutativi o di scoring), compresa la profilazione, processo decisionale automatizzato, monitoraggio sistematico, dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale, trattamento di dati su larga scala espressi in percentuale della popolazione di riferimento, creazione di corrispondenze o combinazione di insiemi di dati, dati relativi a interessati vulnerabili, uso innovativo o applicazione di nuove 8 soluzioni tecnologiche od organizzative, trattamento che in sé "impedisce agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto"» Poiché questo Istituto Scolastico non utilizza piattaforme e/o servizi online che consentano il monitoraggio sistematico degli utenti né ricorre a soluzioni tecnologiche particolarmente invasive, non ha redatto alcuna valutazione di impatto della protezione dei dati e, pertanto, non può soddisfare la Sua richiesta. Punto 3 Per quanto riguarda la richiesta formulata al punto 3 ovvero “copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023” si fa presente che il Dirigente Scolastico è tenuto ad adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate sulla base del rischio derivante dall'utilizzo di piattaforme e/o servizi on line necessari alla didattica digitale integrata, ma che proprio tali misure ne impediscono l'ostensione a persone non autorizzate. Punto 4 Con riferimento alla Sua richiesta di cui al punto 4 ovvero di ricevere “copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a di stanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo” si rimanda a quando esposto al punto 2. Poiché non era necessario effettuare una valutazione d'impatto della protezione dei data ai sensi dell’art. 35 del Reg. UE 2016/679, questo Istituto non ha proceduto in tal senso. Ne consegue che non è possibile dar seguito alla Sua richiesta. Punto 5 Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 5 ovvero di ricevere “copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo” si rileva come la predetta valutazione di impatto non rientra tra quelle previste dall’art. 35 del Reg. UE 2016/679. Per tale motivo non è possibile soddisfare la Sua richiesta. Punto 6 In ultimo, per quanto concerne la richiesta di cui al punto 6 volta ad ottenere “copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo” si fa presente che, in relazione a quanto indicato al punto 1, stante la peculiare struttura del mercato di riferimento, il contenuto numero di operatori attivi, la particolare soddisfazione maturata nel precedente rapporto contrattuale e la relativa competitività del prezzo offerto, e valutati gli eccessivi oneri in termini di costi (per migrazione, formazione del personale docente, formazione del personale non docente), l’Istituto scrivente ha confermato e rinnovato in affidamento diretto il contratto stipulato con il fornitore degli anni precedenti, D.Lgs 56/2017. Di conseguenza non è stata effettuata alcuna valutazione comparativa. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento non previsto né obbligatorio. Il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Si avverte l’interessato che contro il presente provvedimento, nei casi di diniego totale o parziale all'accesso generalizzato, potrà proporre ricorso al T.A.R. di Lecce ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010. Il Responsabile del Procedimento La Dirigente Scolastica [omissis] Firmato [omissis]