AANGIARDI È “DUCANVE sorso LEDEORIPLINE Unione Europea Ei & NUVOLE sì G. FALCONE LEIC86400D Scuola capofila e scuola polo per la formazione (g : Via Regina Isabella - 73043 - COPERTINO (LE) Ambito 18 Regione Puglia Tel. 0832.947120 - Fax 0832.937132 leic86400d@istruzione.it AI Sig. Fabio Pietrosanti comunicazioni@pec.monitora-pa.it Oggetto: Riscontro a richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Con riferimento all'istanza di accesso civico generalizzato pervenutaci da MONITORA PA si comunica che la stessa non può essere accolta per i seguenti motivi 1) Richiesta di copia del contratto (o altro atto giuridico) sottoscritto per l'utilizzo di Posta elettronica istituzionale, piattaforme DAD/DDI, software house che fornisce il registro elettronico relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. In merito al punto 1 dell'istanza, si fa osservare che essa è eccessivamente onerosa, atteso che coinvolge servizi erogati anche da altri enti pubblici e amministrazioni con cui la scuola interagisce (come l'amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione). Inoltre, la richiesta copre un periodo di tre anni scolastici, di talché appare esorbitante rispetto allo scopo, con il rischio di cagionare una paralisi all'attività scolastica : in materia di accesso civico generalizzato il diniego è legittimo quando la richiesta è tale da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione, come nel caso di richieste massive (grandi quantità di dati richiesti), ripetute (numerose istanze in arco temporale ristretto) e vessatorie (richieste con carattere pretestuoso o irritante per via del grado di ripetitività in un intervallo di tempo limitato ovvero del tono della richiesta). A quelle sopra esposte si uniscono le seguenti, ulteriori, ragioni di diniego: L1 Con riferimento alla posta elettronica istituzionale si fa osservare che gli istituti usufruiscono in concessione di una casella di posta elettronica e di una casella di posta certificata PEC ministeriale: le software house fornitrici dei servizi di posta (Microsoft e Aruba) sono scelte a livello ministeriale e la relativa contrattualizzazione è stata gestita dall'amministrazione centrale del Ministero. La richiesta, pertanto, non può essere accolta, in quanto attiene a documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non nella disponibilità della scuola. 1.2. Quanto alle piattaforme DaD/DDI utilizzate dall'Istituto, le stesse sono concesse agli Istituti Scolastici di ogni grado con una licenza di utilizzo gratuita. Per questo motivo il rapporto tra le parti è regolato dai "Termini di condizionie utilizzo" della piattaforma, che l'Istituto ha dovuto sottoscrivere prima dell'attivazione del servizio. Tali termini di utilizzo sono pubblici e sono reperibili sui siti web delle piattaforme in questione: Prodotti | [omissis] richiesta, dunque, non può essere accolta in quanto trattasi di documenti già disponibili pubblicamente. 1,3. Riguardo ai contratti sottoscritti tra lo scrivente Istituto e le software house che forniscono i servizi di Registro Elettronico e Segreteria Digitale, si fa rilevare che gli stessi sono stati pubblicati nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, raggiungibile dal sito istituzionale, in osservanza del d.lgs. n. 33/2013. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti già disponibili pubblicamente al link: https://Inx.comprensivofalconecopertino.it/licenze-registro-elettronico-e-segreteria-digitale/ 1 2) Richiesta DPIA per piattaforma DDI per gli A.S. 2020-21 e 2021-22. Con riferimento a tale, punto si richiama il provvedimento del 26 marzo 2020, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo dei sistemi di didattica a distanza e dei registri elettronici. In particolare, con riferimento alle valutazioni di impatto il Garante ha affermato che «/a valutazione di impatto, che l'art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici).». A tal riguardo occorre precisare che, con il menzionato provvedimento, il Garante non ha in alcun modo derogato all'applicazione del GDPR per asseriti motivi emergenziali, ma ha fornito precisazioni utili ad un corretto approccio alla didattica a distanza in vista della sua massiva adozione. La DPIA, quindi, è obbligatoria in casi specifici, tra i quali non ricadono i trattamenti di dati in ambito scolastico , posto che la scuola non effettua nessuno dei trattamenti ipotizzati alle lettere a), b) e c) del suddetto articolo, ovvero: trattamenti automatizzati (punto a), su larga scala (punto b), sistematici (punto c). La richiesta, dunque, non può essere accolta, in quanto avente a oggetto documenti non previsti né obbligatori. 3) Misure tecniche previste e adottate per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. In merito al punto in oggetto, si rappresenta che l'Istituto non fa uso di applicativi aggiuntivi complessi non confacenti ad un ambiente scolastico . L'utilizzo delle piattaforme multimediali si è sempre indirizzato verso l'ottenimento di uno strumento efficace e complementare delle attività di didattica, così come ricordato dalla nota del Garante Italiano in data 26 marzo 2020. La richiesta, dunque, non può essere accolta, in quanto avente a oggetto documenti non previsti né obbligatori. 4) Richiesta di copia di DPIA per posta elettronica, DDI, registro elettronico per l’A.S. 2022-23. Come già rappresentato al superiore punto 2), i casi in esame non rientrano tra quelli per i quali l'art. 35 GDPR prevede la DPIA come necessaria. Inoltre, i trattamenti citati nella richiesta pervenuta non figurano nell'elenco esemplificativo (non esaustivo) dei trattamenti soggetti a DPIA pubblicato dal Garante per la protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it/web/quest/home/docweb/-/docweb display/docweb/9058979). Sulla valutazione d'impatto il Garante ha poi precisato che: "si evidenzia come le espressioni trattamenti "sistematici" e "non occasionali" indicate nell'Elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione di impatto di cui ai punti 6, 11 e 12 sono riconducibili al criterio della "larga scala" (https://www.garanteprivacy.it/Regolamentoue/DPIA). Non basta, quindi, la presenza di un trattamento verso minori ma serve anche la "larga scala", elemento che, ritornando anche al provvedimento del 26 marzo 2020, non è rinvenibile con riferimento alla singola scuola. La richiesta, dunque, non può essere accolta, in quanto avente a oggetto documenti non previsti né obbligatori. 5) Copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all'estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell'Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell'anno scolastico 2022/2023. Come già indicato sub 1), le software house sono scelte a livello Ministeriale. L'eventuale necessità di DPIA è stata quindi esaminata centralmente dal Ministero competente. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non nella disponibilità della scuola. Per quanto concerne i servizi relativi alla Piattaforma DDI (Messaggistica, videoconferenza, etc.), si rappresenta che anche in questo caso la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) non ricade in questa ipotesi, e ciò in quanto gli istituti scolastici non effettuano trattamenti automatizzati (punto a art. 35, comma 3 GDPR), né su larga scala (punto b, art. 35 comma 3 GDPR) né sistematici (punto c art. 35, comma 3 GDPR). La richiesta, dunque, non può essere accolta, in quanto avente a oggetto documenti non previsti né obbligatori. 6) Copia della valutazione comparativa per l’A.S. 2022-23 per le piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023. In riferimento al presente punto, si rileva che la normativa che regola gli acquisti da parte delle scuole richiama non solo l'applicazione del CAD [omissis] ma anche del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/16) e del regolamento di contabilità delle scuole (Decreto 28 agosto 2018, n. 129), i quali non indicano alcun chiaro obbligo di conservare agli atti della scuola valutazioni comparative per acquisti sotto-soglia. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. KAX Il richiedente può presentare istanza di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza indicato sul sito istituzionale della scuola al link corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Copertino, 19.10.2022 Il dirigente/responsabile del procedimento IL DIRIGENTE SCOLASTICO _Omella Ci ASTELLANO NEUL HU E AM