Quale riscontro di cui all'oggetto, si invia alla S.V. la seguente. COPIA VALUTAZIONE DI IMPATTO DI CUI AL PUNTO NR.4 DELLA RICHIESTA INIZIALE DI MONITORA PA : Preliminarmente si osserva che per le richieste afferenti a servizi di titolarità del MI o di altre terze parti è evidente l’obbligo dell’istante di rivolgersi direttamente ai soggetti titolari e tanto vale anche per qualunque altra richiesta similare. Nella scelta della piattaforma per la videoconferenza, utilizzata sempre ed esclusivamente per attività istituzionali, in riferimento al principio di privacy by design le istituzioni scolastiche si sono limitate ad individuare quelle maggiormente rispondenti ai principi di liceità e minimizzazione del trattamento, con particolare riferimento alle tecniche di monitoraggio dell’attenzione o di profilazione. L’ Autorità, infatti, ha specificato che “La valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici).” Il monitoraggio sistematico, inoltre, è stato categoricamente escluso dal Garante. Sarà sufficiente verificare che tale impostazione, peraltro implementabile solo volontariamente, dotandosi di applicazioni specifiche e a seguito di complesse procedure, non sia mai stata attivata. * COPIA VALUTAZIONE DI IMPATTO TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO DI CUI AL PUNTO NR. 5 DELLA RICHIESTA INIZIALE DI MONITORA PA Le software house sono scelte a livello Ministeriale, la necessità di DPIA è stata quindi esaminata centralmente dal Ministero competente Nell’eventualità di un trasferimento al di fuori dello SEE è comunque rispettato il quadro giuridico di riferimento attraverso decisioni di adeguatezza e clausole contrattuali tipo. La Commissione europea, infatti, ha stabilito che alcuni paesi esterni allo SEE sono tenuti a proteggere i dati personali in maniera adeguata. Le clausole contrattuali tipo (SCC) sono impegni scritti tra le parti che possono essere usati come base per i trasferimenti di dati dall'Unione europea a paesi terzi fornendo le adeguate salvaguardie per la protezione dei dati. Le SCC sono state approvate dalla Commissione europea e non possono essere modificate dalle parti che le utilizzano. * COPIA VALUTAZIONE COMPARATIVA DI UI AL PUNTO NR.6 DELLA RICHIESTA INIZIALE DI MONITORA PA Le software house sono scelte a livello Ministeriale, la necessità di DPIA è stata quindi esaminata centralmente dal Ministero competente. In realtà l’istituzione scolastica non ha effettuato alcuna valutazione comparativa in quanto, oltre alla concessione in gratuità, la piattaforma didattica utilizzata è stata opzionata sulla base di indicazioni rese dal Ministero dell’Istruzione e rispettate in sede di selezione della piattaforma. Si porgono distinti saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] -- Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.