Ministero della Pubblica Istruzione Unione Europea Dipartimento per l'Istruzione Fondo Sociale Europeo Direzione Generale per gli Affari Internazionali BILE Mr “Con L’ Europa, investiamo nel vostro futuro” ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado LEIC853003 — C.F. 80012820751 Via Cerundolo, 64 — tel. e fax 0832/205333 — 200486 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN CESARIO DI LECCE ILE) Prot. 0005771 del 21/10/2022 1-4 fIUscita) Oggetto: Istanza di accesso civico generalizzato del 20/09/2022. Inoltrata a mezzo p.e.c. a: comunicazioni @pec.monitora-pa.it Egr. Sig. Fabio Pietrosanti, In riferimento alla richiesta pervenuta in data 20/09/2022 a questo istituto e volta ad ottenere l’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 e segg. del D.Lgs. 33/2013 alla seguente documentazione: 1. copia del contratto 0 altro atto giuridico in forza del quale l'Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indiriezo nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza 0 di una piattaforma che consenta il monttoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell'ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all'estero (ITA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che st trovino al di fuori dell'Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; premesso che l’accesso generalizzato, previsto dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, presenta la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa; premesso che è stato lo stesso Ministero dell’Istruzione a consigliare alle scuole l’utilizzo di talune piattaforme di didattica digitale integrata nel periodo pandemico, nell’ambito dell'iniziativa denominata “Solidarietà digitale al servizio della scuola”, giungendo poi a definire, tramite call, addirittura una short list di piattaforme di e-learning e risorse educative digitali a supporto all’attività didattica selezionate e ulteriormente consigliate a titolo gratuito (Decreto 1810 del 27.11.2020 a firma della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la trasformazione digitale e Ministero dell’Istruzione — Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione); premesso che l’Istituto scolastico usufruisce in concessione di una casella di posta elettronica ministeriale e di una casella di posta certificata PEC ministeriale e che le software house fornitrici dei servizi di posta sono scelte a livello ministeriale e la relativa contrattualizzazione è stata gestita dal Ministero competente; premesso che il Registro Elettronico dell’Istituto scolastico viene fornito da “Argo” e che non è stato adottato da Codesto Istituto scolastico in seguito alla pandemia da Covid-19 e in nessun caso si può collegare la sua adozione allo stato di emergenza; tenuto conto che, con la fine dello stato di emergenza, non è venuto meno il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 26 marzo 2020 - “Didattica a distanza: prime indicazioni”, in quanto lo stesso esplica ancora 1 suoi effetti, fino a indicazione contraria da parte dell’ Autorità Garante per la protezione dei dati (in quanto l’Autorità non ne circoscrive le indicazioni al solo stato di emergenza, come erroneamente da voi sostenuto), c contiene indicazioni di buon senso e di corretta applicazione della normativa privacy all’interno delle scuole (a prescindere dallo stato di emergenza in cui lo stesso provvedimento è stato emanato); vista la delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 nella quale vengono considerate non ammissibili le richieste meramente esplorative, volte semplicemente a “scoprire” di quali informazioni le amministrazioni dispongono e ad esercitare forme di controllo generalizzato sul loro operato; visto che la richiesta pervenuta ha altresi il dichiarato scopo di valutare la compliance a due testi normativi (Codice dell’ Amministrazione Digitale e Reg. UE 2016/679), attività di verifica la cui competenza non si ritiene essere nella potestà normativa di un’associazione quale “MonitoraPA” né di un singolo individuo, ma delle Autorità a ciò preposte; vista la Circolare n. 2 del 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; tenuto conto che presso l’ufficio di segreteria di questo istituto scolastico presta servizio un numero esiguo di personale amministrativo, già oberato dagli impegni di gestione ordinaria dell'Istituto; verificato che emerge, dalla semplice lettura della domanda di accesso, che l’interessato ha, con tale istanza, richiesto un gran numero di documenti che obbligherebbe la scrivente a fornire numerose pagine, senza, peraltro, che tale richiesta sia giustificata da esigenze tali da imporre di sopportarne l’onerosità; considerato che, anche a parere dell’Avvocatura di Stato — Ufficio Distrettuale di Napoli (3 ottobre 2022), una tale richiesta, così proporzionata e onerosa, con chiara finalità strumentale, ideologica e causidica, è espressamente qualificata come inammissibile così come stabilito dall’Adunanza plenaria n. 10/2020, in quanto comporta un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione, al pari delle richieste massive uniche (v., sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. d; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702; Cons. St., 2021, n. 6220), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti ovvero richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi; considerato che anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cx multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495) specifica che “se da un lato l'interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall'altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all'eserazio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi” e l'istanza pervenuta a Codesto Istituto scolastico (come specificato anche dal parere reso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto- Direzione Generale, del 03.10.2022) pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza (vessatoria e non accoglibile) volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare per la richiesta di cui al punto n. 1); vista la sentenza del C.d.S., sez. V, n. 2309/2020 sulle richieste di accesso civico, in base alla quale “la richiesta va rigettata quando non risulta in modo chiaro e inequivoco la sua rispondenza al soddisfacimento di un interesse pubblico”; vista la sentenza del TRGA Bolzano, n. 305/2020, che nega l’accesso civico quando l’istanza abbia carattere vessatorio o sia eccessivamente oneroso rispondere per la quantità dei documenti e dati richiesti; verificato che, tuttavia, solo l’invio di alcuni dei documenti di cui al su citato punto 1 oggetto di accesso non impone a questa istituzione scolastica un notevole carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il corretto funzionamento dell’ordinaria attività amministrativa, fondamentale per fornire il necessario e indispensabile supporto al servizio di istruzione, in quanto le determine di affidamento sono verificato che la raccolta delle restanti informazioni richieste di cui ai su citati punti 2-—3—-4- 5-6 oggetto di accesso imporrebbe invece a questa istituzione scolastica un notevole carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il corretto funzionamento dell’ordinaria attività amministrativa, fondamentale per fornire il necessario e indispensabile supporto al servizio di istruzione (trattasi, infatti, di istanze massive e di carattere dichiaratamente vessatorio); verificata la necessità di finalizzare prioritariamente l’attività dell’ufficio al buon andamento dell’amministrazione e alla regolare erogazione del servizio scolastico ; vista in ogni caso la presenza di ulteriori motivazioni in diritto, di seguito esplicate, volte ad impedire l’ostensione dei documenti di cui ai su citati punti 2-3 —4— 5 — 6 oggetto di accesso; verificato che, con riferimento al punto n. 2) della Vostra richiesta, 1 sistemi di videoconferenza o di piattaforme tecnologiche prescelti dalla scuola sono stati configurati in modo da impedire il monitoraggio sistematico del comportamento degli alunni, né viene effettuata alcuna forma di profilazione online (ad esempio con la inibizione di eventuali funzionalità di geolocalizzazione e l’utilizzo di servizi privi di qualunque forma di pubblicità comportamentale); verificato che su tutte le piattaforme e strumenti digitali vengono adottate specifiche configurazioni per evitare l’uso dei dati degli studenti per finalità ulteriori alla didattica (ad esempio la chiusura del sistema di videoconferenza alle sole lezioni, la circoscrizione della possibilità di invitare o ammettere soggetti in aula virtuale solo ai docenti, la inibizione di geolocalizzazione, profilazione 0 interconnessione coi social network tramite gli account scolastici); verificato che attraverso gli strumenti in uso nella scuola non è possibile effettuare alcuna operazione di sorveglianza (nemmeno occulta) sugli utenti del sistema, siano essi gli alunni, i loro familiari, i docenti 0 il personale scolastico che ne fruisce, al di là della raccolta dei log degli accessi e delle operazioni (peraltro obbligatoria per legge) e descritta nella policy di sicurezza dei rispettivi fornitori; considerato che gli istituti scolastici non effettuano trattamenti automatizzati, né su larga scala né SISTEMATICI; visto che gli strumenti utilizzati non presentano ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne 1 rischi (come ribadito dall’Autorità Garante mor è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola - mancando il requisito della larga scala - rell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza 0 di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utentò); verificato che le informazioni richieste (soprattutto con riferimento ai punti n. 2, 4 e 5 si riferiscono anche ad operazioni non di competenza delle istituzioni scolastiche, come la valutazione di impatto (DPIA) che, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di protezione dei dati personali n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR), riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su larga scala c/o trattamenti indicati nell’elenco che l'Autorità di controllo redige e rende pubblico (si veda Provvedimento dell’ Autorità per la protezione dei dati personali 3 del 11 ottobre 2018) e che l’esclusione della necessità di effettuare DPIA su tutti gli strumenti (per come sono acquisiti o configurati) deriva dal fatto che non ingenerano elevati rischi per1 diritti e le libertà degli studenti come previsto dal citato articolo 35 del GDPR; verificato che, con riferimento al punto n. 3, l’Istituto scolastico non utilizza piattaforme “più complesse” che erogano servizi “più complessi” anche non rivolti esclusivamente alla didattica (con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023) - non avendo l’istante precisato o chiarito, tra l’altro, cosa intenda dire con l’affermazione “servizi più complessi” (e, per tale motivo, la richiesta non è chiara dal momento che non si specifica “piattaforme più complesse” rispetto a cosa, 0 “servizi più complessi” rispetto a cosa) e che la descrizione generale delle misure di sicurezza relative agli strumenti in uso sono già disponibili sulle stesse piattaforme e siti web dei fornitori indicati; verificato altresì che la richiesta di esibizione delle misure di sicurezza o delle DPIA non è applicabile in quanto il livello di sicurezza offerto dal provider garantisce la minimizzazione dei rischi e la scuola ha comunque attivato 1 soli servizi essenziali regolati da termini di utilizzo che vincolano il fornitore alla non registrazione c alla non divulgazione e che, comunque, l’esibizione/comunicazione di tutta questa documentazione imporrebbe un notevole carico di lavoro alla scuola tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il corretto funzionamento dell’ordinaria attività amministrativa; verificato che il registro elettronico di ARGO [omissis] è un’applicazione web progettata, sviluppata e fornita in piena sicurezza in modalità SaaS dalla Argo Software, azienda dotata di sistema di tutti gli applicativi in commercio. L'utte le politiche e le misure di sicurezza e protezione delle informazioni e dei dati personali adottate per 1 registri, come per tutte le altre applicazioni Argo, sono descritte nel documento Policy web Argo, pubblico e raggiungibile dalla pagina https://www.argosoft.it/privacy.php; verificato che, con riferimento al punto n. 4, come stabilito dal Ministero nelle sue Lince guida, per il nuovo anno scolastico 2022/2023 l'obiettivo è garantire la frequenza scolastica in presenza, limitando al massimo l'impatto delle misure di contenimento dell'epidemia; per questo motivo, l’Istituto scolastico , come tutte le scuole d’Italia, non farà al momento ricorso a piattaforme di messaggistica o videoconferenza ovvero alla DaD (didattica a distanza) o DID [omissis] , per permettere agli studenti di seguire le lezioni da casa; va effettuata nel caso di ricorso a piattaforme di gestione della didattica che offrono funzioni più avanzate e complesse che la scuola decida di utilizzare e che comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In particolare, l'istituzione scolastica per individuare 1 trattamenti da sottoporre a valutazione di impatto dovrà verificare se tl trattamento in questione: 1. rientra net casi previsti dall'art.35, par. 3 del Regolamento (trattamento automatizzato, profilazione, trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali, ecc.), tenendo conto sempre del contesto in cui il trattamento stesso st colloca; 2. comporta la compresenza di almeno di due criteri individuati come indici sintomatici del “rischio elevato” dal Gruppo di lavoro ex articolo 29 delle Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (trattamenti valutativi o di scoring), compresa la profilazione, processo decisionale automatizzato, monitoraggio sistematico, dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale, trattamento di dati su larga scala espressi in percentuale della popolazione di riferimento, creazione di corrispondenze 0 combinazione di insiemi di dati, dati relativi a interessati vulnerabili, uso innovativo 0 applicazione di nuove soluzioni tecnologiche od organizzative, trattamento che in sé "impedisce agli interessati di esercitare un diritto 0 di avvalersi di un servizio 0 di un contratto” e che questo Istituto scolastico , come già indicato in precedenza, non utilizza piattaforme e/o servizi online che consentano il monitoraggio sistematico degli utenti né ricorre a soluzioni tecnologiche particolarmente invasive tali da rendere obbligatoria una valutazione di impatto della protezione dei dati; visto, in ogni caso, che la diffusione o l’ostensione a terzi di eventuali documenti idonei a rendere note le specifiche misure tecniche (con riferimento, soprattutto, alle richieste di cui ai punti 3 e 4) potrebbe 4 costituire una concreta minaccia alla disponibilità, all’integrità, alla riservatezza e all’autenticità dei dati della Scuola e dei privati cittadini che utilizzano i sistemi oggetto di richiesta di accesso (e sotto tale profilo, pertanto, a valle del bilanciamento dei contrapposti interessi, questa amministrazione ritiene prevalente la tutela della protezione dei dati personali come declinata dall’articolo 5-bis, comma 2, lett. a del d.los. n. 33 del 2013); verificata la prevalenza della tutela della protezione dei dati personali come declinata dall’articolo 5-bis, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 33 del 2013 e in base alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sempre tenendo conto dei principi generali sul trattamento dei dati e in particolare dei principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati i dati (cfr. articolo 5 del Regolamento); letti gli artt. 23, comma 1, ce 37 del D.lgs. 33/2013, in combinato con Part. 29 del D.Igs. 50/2016, che prevedono l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori forniture e servizi; verificato che, con riferimento al punto 5, si chiede copia della valutazione di impatto (poco prima indicata, nelle precedenti richieste, come “DPIA”) sul trasferimento dei dati all’estero, salvo poi denominarla “TIA” (termine che non esiste all’interno del Reg. UE 2016/679, c.d. “GDPR?) e che, pertanto, tale richiesta è di fatto equivoca e non consente a Codesto Istituto scolastico di identificare correttamente la richiesta (oltre alla circostanza che, anche tale richiesta, è connotata da quel carattere vessatorio 0 pretestuoso come sopra in precedenza evidenziato); verificato che, sempre con riferimento al punto 5, la scuola si affida a provider che adottano specifiche misure di sicurezza sui servizi utilizzati e ha adottato ulteriori misure nella configurazione dei servizi e che la predetta valutazione di impatto (DPIA) non rientra tra quelle previste dall'art. 35 del Reg. UE 2016/679; visto che, con riferimento al punto n. 6, Part. 17, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD (D.Lgs. 82/2015) attribuisce al solo Responsabile per la I'ransizione Digitale — RID i compiti di: @ pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b); e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; e indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell’amministrazione; e indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; @ pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale 0 firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra 1 sistemi e servizi dell’amministrazione e quello di cui all’articolo 64-bis. visto che il RID delle scuole italiane è stato individuato presso 11 MIUR con nota 2260 del 5/12/2019 nella persona del Direttore generale della Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica; visto che nessuna comunicazione è giunta allo [omissis] scolastico in ordine agli avvenuti adempimenti di cui all’art. 68 CAD, come detto ricadenti nei compiti del citato RID; visto che il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i.) non richiama in alcun modo l'adempimento di cui all’art. 68 CAD, escludendone pertanto l'obbligatorietà ai fini dei processi di procurement disciplinati dal Codice; verificata la necessità impellente e improcrastinabile dello scrivente Istituto, nel silenzio del RID scolastico , di acquisire piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico al fine dell'erogazione del relativo servizio pubblico e la tutela del diritto all’istruzione costituzionalmente garantito, la detta acquisizione si è svolta direttamente in attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i.); visto il parere prodotto dai competenti Uffici del Ministero dell'Istruzione e dal Direttore Generale dell’USR [omissis] in qualità di Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione; visto che lo scopo dell’accesso civico generalizzato è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico e non, invece, di valutare la compliance normativa al GDPR o al Codice dell’Amministrazione Digitale; si rende noto che la scrivente istituzione scolastica concede accesso parziale ai documenti di cui al su citato punto 1, limitatamente ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici oggetto della richiesta che hanno comportato un esborso economico da parte della scrivente Istituzione scolastica (Vedi allegati in calce). In ogni caso, si evidenzia che tali provvedimenti sono pubblicati anche nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale e, pertanto, possono essere liberamente consultati da chiunque ne abbia la necessità al seguente link: http://www.comprensivosancesario.edu.it/index.phpfoption=com content&view=categoryv&id=19&I temid=191&lane=tt; si rende noto che la scrivente istituzione scolastica è impossibilitata a concedere accesso per le richieste di cui al punto 2, data l'assenza di obbligo di valutazione di impatto redatta ai sensi dell’art. 35 del GDPR in quanto 1 sistemi di videoconferenza o di piattaforme tecnologiche prescelti dalla scuola impediscono il monitoraggio sistematico del comportamento degli utenti c, in ogni caso, il trattamento in oggetto non rientra nelle fattispecie previste dall’art. 35 del Regolamento Europeo 2016/679; si rende noto che la scrivente istituzione scolastica è impossibilitata a concedere accesso per le richieste di cui al punto 3, in quanto — vista anche la genericità della richiesta che non consente di individuare un termine di paragone - non si fa uso di “piattaforme più complesse” che erogano servizi “più complessi”, anche non rivolti esclusivamente alla didattica e, laddove ci fosse un utilizzo di piattaforme più complesse, si ritiene che l’Istituto scolastico non sia tenuto a rendere conoscibili tali informazioni a persone non autorizzate; si rende noto che la scrivente istituzione scolastica non darà seguito alle restanti richieste di cui ai su citati punti 4 — 5 — 6 per le Motivazioni su ampiamente esposte. Distinti saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] ROSSELLA VERRIENTI CN = VERRIENTI ROSSELLA C=IT ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN CESARIO DI LECCE LE) Prot. 0004819 del 29/12/2020 C14-b (Uscita) Na € Ministero della Pubblica Istruzione Unione Europea Dipartimento per l’Istruzione Fondo Sociale Europeo “Con L’ Europa, investiamo nel vostro futuro” ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado LEIC853003 — C.F. 80012820751 Via Cerundolo, 64 — tel. e fax 0832/205333 - 200486 73016 SAN CESARIO DI LECCE CIG: Z293002CE2 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Vista l'esigenza rispondente all'interesse pubblico e ritenuto necessario procedere alla spesa di acquisto/fornitura del servizio relativo al rinnovo contratto di assistenza Software Argo a.s. 2020/21 Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; Vista la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «/struzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107», Visto Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; Visto Il Regolamento d’Istituto del 07/03/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; Vista La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; Viste le Delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale; Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 32 comma 2 in materia di Determina a contrarreil quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 1 criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; Visto l'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. n. 50/2016 riguardo l'affidamento di forniture e servizi sotto soglia di importo inferiore e Euro 40.000,00, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]»; Visto l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con i/ regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista». Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[...] /a stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; in aggiunta, si rammenta che le Linee guida Anac n. 4 del 01/03/2018, sanciscono che la rotazione degli operatori economici non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, ovvero cambi la categoria merceologica oggetto dell'affidamento al fornitore precedentemente individuato; Visto l'art. 43 44 45 46 del DI. n. 129/2018, così come regolamentato dal Consiglio di Istituto; Visto l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione del valore economico della spesa, per la quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria, tenuti in considerazione 1 tempi necessari di espletamento, nonché se si considera l'art. 36 del Codice dispone che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; Visto l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento», Constatato che la fornitura rientra nei limiti dei valori previsti dall'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. n. 50/2016, nonché art. 45 comma 2 lettera a del D.I. n. 129/2019, come regolamentato dal Consiglio di Istituto; Visto l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «A/ Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico , delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro», Viste le caratteristiche specifiche del servizio oggetto della fornitura; Visto l'importo massimo stimato per la spesa dell'affidamento diretto; Vista la disponibilità finanziaria del Programma Annuale; Visto che la ricerca condotta sulla piattaforma Consip e sulle piattaforme in subordine previste non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive relative alla fornitura in questione; Dato atto che è stata svolta l'indagine di mercato per selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica ; Considerato che rispetto ai parametri di qualità, economicità, ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché delle condizioni generali e contrattuali richieste, la procedura di affidamento diretto risulta essere maggiormente rispondente alle necessità dell'Istituzione Scolastica ; Tenuto conto che per la particolare struttura del mercato, la riscontrata assenza di alternative e del grado di soddisfazione maturato, per esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e competitività dei prezzi offerti, è possibile derogare al principio di rotazione nell'individuazione dell'operatore economico; Constatato che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari - proporzionati in riferimento all'oggetto del contratto - in materia di idoneità professionale, capacità economico- finanziaria e tecnico professionale; Viste le risultanze dell'indagine di mercato; Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma I, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.; Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’ Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «// RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì 1 requisiti di professionalità richiesti al RUP; Ritenuto che la [omissis] DS dell’Istituzione Scolastica , risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG); DETERMINA a) al sensi dell'art. 32 e 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché art. 45 comma 2 lettera a del D.I. n. 129/2018 c) con imputazione a A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - 03/07/006 - Licenze d'uso di software - 2020 AFFIDA alla ditta ARGO SOFTWARE S.R.L. mediante procedura di affidamento diretto, la fornitura come da Allegato Tecnico. La Ditta è tenuta a inviare la prevista fattura elettronica utilizzando il Codice Univoco di Ufficio UFIZ8D Responsabile dell'istruttoria è il [omissis] Ditta è obbligata a presentare la documentazione richiesta, attraverso le dichiarazioni di certificazioni, circa 1 requisiti minimi necessari in materia di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnico professionale, con le modalità ed entro i termini indicati dall'Amministrazione. Spese di imballo, trasporto, spedizione ed eventuale installazione sono da considerarsi interamente a carico della Ditta. Entro dieci giorni dal ricevimento della fornitura, l'Amministrazione provvederà al controllo di regolarità della stessa. La Ditta si impegna a regolarizzare la fornitura qualora vengano rilevati difetti in relazione ad essa. Il pagamento avverrà dopo collaudo positivo della fornitura, entro i termini previsti dalle disposizioni normative in vigore, salvo disponibilità dei fondi specificamente stanziati per il progetto ed infine a seguito di positivo di regolarità amministrativa (Durc, Tracciabilità, ecc.). L'Amministrazione tratterà 1 dati in possesso nel rispetto delle disposizioni vigenti e comunque ai sensi del Regolamento UE 679/2016 per fini istituzionali. Per ogni ulteriore specificazione di legge, si rimanda agli artt. 2222 e s.s. del Codice Civile. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 Nsad Ug49f] ‘504d [TS FHYNMIHOS ODHY LZ07/L0/20 Il ‘esnbey *IIQBUOIZEJ) 0UOS UOU 2 O]evIpui opolad 0J9]uI| ad CUOpusjui Is IZzaJd | z9 ineouae EJdos IUWEIBOJd IEp ISIAIPUCO MEJUOI 9JPIOI = INL %GC VAI + 00‘8927 3 a/e1N}}e; Ep a/210} OUOdui[ T7'18:3 2 Ed %99'7 (0AIssaJb01d 0}u09s 00‘0S8'7 3 Opodwi apo] ‘opopod 0}|2 Ip o0ss8992 2Uolad ) opoduwi e BWwIwWwEIBOId (,) 00‘0zL 00'0zL LEOz/z ILE LZO0z/LO/LO CL dIM ITVNOSH Ad I0IS 00‘006 00'006 LZ0%/a L/LE LZ0z/LO/L0 CAL INNNTY 00S1L>'9A0 LXANYVIONOS 00‘06ì 00'061 LZOZIZIILE LZOZ/LO/LO OL oBI]Ago s/on98 GIM FIVNOSHI7d 00‘0 00°0 LEOZ/a ILE LEOZ/LO/LO OLI () OSNIONI'dSY.L'NININY OTNCON 00‘0S 00°08 LEOz/aL/iLE LCOc/LO/LO IL UM OLSIL IO MAIT 00'0 00°0 LEOZ/IZLILE LZ0Z/LO/LO OL, AVI OTINTCON 9000949 00‘07z o0°0pz LZ0%/2 LIVE LZ0z/LO/LO CL INNNTV 00SÌ > 9000919 00‘09L 00°091 LZ0%/2 LIVE LZ0z/LO/LO CL (VAl'dyl'022) A9M OOSIA o0‘0zL 00'0z1 LEOz/z LIVE LZ0z/LO/L0 IL obilAdO 2JoN9g UM |ILNANNTONI 00‘0 00°0 LZ0%/d L/LE LZ0z/LO/L0 OL] YWOINN INOIZVYOIIHILHIO o0‘0sÌ oo'osÌ LZ0%/d L/LE LZ0z/LO/L0 CAL oBildgO sJon9s GAM CIONVIIE 00‘0£ 00°0€ LZOZ/ZLILE LEOz/LO/LO CL dDAY 194 TINX ODUY 00‘0 00°0 LEOZ/ZLILE LEOz/LO/LO OLI () dIM INNNTY CIS ODYY 00'Shz 00°0%# LEOZ/IZLILE LZ02/90/L0 dl AININODYd 0DYUY 00'SÌ 00‘06 LEOZ/IZLILE LEOZ/LL/LO CdL GIM #74 ODYUY 00‘0EL 00°0€ì LZ0%/2 LIVE LZ0z/LO/LO CL 06!|qg0 a/onos GAM INNNIV opoduj ejenuue QUOUBI Eezuapeos gjeg oizIu! e]}ed xOdiL guoIzIIoseC :mopod nuonbas IE EZUeIsISSE a SUOIZUSINUELI IP O)EI]UOI JI BAOUULI IS TIOT00E62Z (DIO OHIINNN ‘yp 656 0g E suoiznjos eoiun ui cjuawiebed uoo eoIun SUOIZEIN}}E4 (31) 30937 IC OIHYSI9 ‘S - 9LOEZ ueuoiznu]si©£00€98918] “Iew-a 79 ‘OTOONNYII VIA £00€5891971 ’UIN'PoI 399371 I0 ON4VSI9 NVS “Id LG207871008 “I°9 I 1VIVLS ONISNIHAINO9 OLNLILSI 279SL9S ‘9|evod ‘Po9 TrEeLLt Qual ‘POI ue! ISP Meg 61/956 'U L00227 ‘USI J371YNNNvY 3NONY9 1 YZNILSISSY ‘ANOIZNILNNYWN IA OLLYHLNOI S/90/789S| "U L006 ‘U89 vyosoBle@jsisse Calo - LODE Cer) _ MELSA IMI OOFLIUII y'yosobie@uiwwiE "AI 00‘000700% 3 ‘S'9 © Ujla vyosobe@oju pryosobeMmmw/:dju :afed suWuou :|ew-a L6GL99 ZE60 ‘XBd 096199