ZI pod s Ministro dell ” Brizio ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado con indirizzo musicale Via Ugo Foscolo, 1 CALIMERA (LE) tel. 0832 875407 C.F. 80012440758 e-mail: leic816004@istruzione.it pec: leic816004@ pec.istruzione.it sito web: www.icscalimera.edu.it AI Dott. Fabio Pietrosanti comunicazioni @ pec.monitora-pa.it OGGETTO: Istanza di accesso civico generalizzato del 20/09/2022 Egr. Dott. Fabio Pietrosanti, In riferimento alla richiesta pervenuta in data 20/09/2022 a questo istituto e volta ad ottenere l’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 e segg. del D.Lgs. 33/2013 alla seguente documentazione: 1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; S. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. Igs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; premesso che l’accesso generalizzato, previsto dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, presenta la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei 4 sa Wie prepare for — Gredva 3 (@:1p1|*]g{) Cut English Qualifications benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi” e l’istanza pervenuta a Codesto Istituto scolastico (come specificato anche dal parere reso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto- Direzione Generale, del 03.10.2022) pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza (vessatoria e non accoglibile) volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare per la richiesta di cui al punto n. 1); vista la sentenza del C.d.S., sez. V, n. 2309/2020 sulle richieste di accesso civico, in base alla quale “la richiesta va rigettata quando non risulta in modo chiaro e inequivoco la sua rispondenza al soddisfacimento di un interesse pubblico”; vista la sentenza del TRGA Bolzano, n. 305/2020, che nega l’accesso civico quando l’istanza abbia carattere vessatorio o sia eccessivamente oneroso rispondere per la quantità dei documenti e dati richiesti; visto il parere dell’ Avvocatura Generale dello Stato 39482/22 — Sez. VII; verificato che, tuttavia, solo l’invio di alcuni dei documenti di cui al su citato punto 1 oggetto di accesso non impone a questa istituzione scolastica un notevole carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il corretto funzionamento dell’ordinaria attività amministrativa, fondamentale per fornire il necessario e indispensabile supporto al servizio di istruzione, in quanto le determine di affidamento sono verificato che la raccolta delle restanti informazioni richieste di cui ai su citati punti 2-3-4-5-6 oggetto di accesso imporrebbe invece a questa istituzione scolastica un notevole carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il corretto funzionamento dell’ordinaria attività amministrativa, fondamentale per fornire il necessario e indispensabile supporto al servizio di istruzione (trattasi, infatti, di istanze massive e di carattere dichiaratamente vessatorio); verificata la necessità di finalizzare prioritariamente l’attività dell’ufficio al buon andamento dell’amministrazione e alla regolare erogazione del servizio scolastico ; vista in ogni caso la presenza di ulteriori motivazioni in diritto, di seguito esplicate, volte ad impedire l’ostensione dei documenti di cui ai su citati punti 2 —- 3 - 4— 5 — 6 oggetto di accesso; verificato che, con riferimento al punto n. 2) della Vostra richiesta, i sistemi di videoconferenza o di piattaforme tecnologiche prescelti dalla scuola sono stati configurati in modo da impedire il monitoraggio sistematico del comportamento degli alunni, né viene effettuata alcuna forma di profilazione online (ad esempio con la inibizione di eventuali funzionalità di geolocalizzazione e l’utilizzo di servizi privi di qualunque forma di pubblicità comportamentale); verificato che su tutte le piattaforme e strumenti digitali vengono adottate specifiche configurazioni per evitare l’uso dei dati degli studenti per finalità ulteriori alla didattica (ad esempio la chiusura del sistema di videoconferenza alle sole lezioni, la circoscrizione della possibilità di invitare o ammettere soggetti in aula virtuale solo ai docenti, la inibizione di geolocalizzazione, profilazione o interconnessione coi social network tramite gli account scolastici); verificato che attraverso gli strumenti in uso nella scuola non è possibile effettuare alcuna operazione di sorveglianza (nemmeno occulta) sugli utenti del sistema, siano essi gli alunni, i loro familiari, i docenti o il personale scolastico che ne fruisce, al di là della raccolta dei log degli accessi e delle operazioni (peraltro obbligatoria per legge) e descritta nella policy di sicurezza dei rispettivi fornitori; considerato che gli istituti scolastici non effettuano trattamenti automatizzati, né su larga scala né sistematici; visto che gli strumenti utilizzati non presentano ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi (come ribadito dall’ Autorità Garante non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato # fo Top 3, >) Cut English Qualifications da una singola scuola - mancando il requisito della larga scala - nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti); verificato che le informazioni richieste (soprattutto con riferimento ai punti n. 2, 4 e 5 si riferiscono anche ad operazioni non di competenza delle istituzioni scolastiche, come la valutazione di impatto (DPIA) che, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di protezione dei dati personali n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR), riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su larga scala e/o trattamenti indicati nell’elenco che 1’ Autorità di controllo redige e rende pubblico (si veda Provvedimento dell’ Autorità per la protezione dei dati personali del 11 ottobre 2018) e che l’esclusione della necessità di effettuare DPIA su tutti gli strumenti (per come sono acquisiti o configurati) deriva dal fatto che non ingenerano elevati rischi per 1 diritti e le libertà degli studenti come previsto dal citato articolo 35 del GDPR; verificato che, con riferimento al punto n. 3, l’Istituto scolastico non utilizza piattaforme “più complesse” che erogano servizi “più complessi” anche non rivolti esclusivamente alla didattica (con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023) - non avendo l’istante precisato o chiarito, tra l’altro, cosa intenda dire con l’affermazione “servizi più complessi” (e, per tale motivo, la richiesta non è chiara dal momento che non si specifica “piattaforme più complesse” rispetto a cosa, o “servizi più complessi” rispetto a cosa) e che la descrizione generale delle misure di sicurezza relative agli strumenti in uso sono già disponibili sulle stesse piattaforme e siti web dei fornitori indicati; verificato altresì che la richiesta di esibizione delle misure di sicurezza o delle DPIA non è applicabile in quanto il livello di sicurezza offerto dal provider garantisce la minimizzazione dei rischi e la scuola ha comunque attivato i soli servizi essenziali regolati da termini di utilizzo che vincolano il fornitore alla non registrazione e alla non divulgazione e che, comunque, l’esibizione/comunicazione di tutta questa documentazione imporrebbe un notevole carico di lavoro alla scuola tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il corretto funzionamento dell’ordinaria attività amministrativa; verificato che il registro elettronico di ARGO [omissis] è un’applicazione web progettata, sviluppata e fornita in piena sicurezza in modalità SaaS dalla Argo Software, azienda dotata di sistema tutti gli applicativi in commercio. Tutte le politiche e le misure di sicurezza e protezione delle informazioni e dei dati personali adottate per i registri, come per tutte le altre applicazioni Argo, sono descritte nel documento Policy web Argo, pubblico e raggiungibile dalla pagina https://www.argosoft.it/privacy.php; verificato che, con riferimento al punto n. 4, come stabilito dal Ministero nelle sue Linee guida, per il nuovo anno scolastico 2022/2023 l'obiettivo è garantire la frequenza scolastica in presenza, limitando al massimo l'impatto delle misure di contenimento dell'epidemia; per questo motivo, l’Istituto scolastico , come tutte le scuole d’Italia, non farà al momento ricorso a piattaforme di messaggistica o videoconferenza ovvero alla DaD (didattica a distanza) o DID [omissis] , per permettere agli studenti di seguire le lezioni da casa; impatto va effettuata nel caso di ricorso a piattaforme di gestione della didattica che offrono funzioni più avanzate e complesse che la scuola decida di utilizzare e che comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In particolare, l'istituzione scolastica per individuare i trattamenti da sottoporre a valutazione di impatto dovrà verificare se il trattamento in questione: 1. rientra nei casi previsti dall'art.35, par. 3 del Regolamento (trattamento automatizzato, profilazione, trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali, ecc.), tenendo conto sempre del uuGredva 3 i (@:1p1|*]g{