Prot. 0008730/U del 06/12/2022 Normativa e disposizioni attuative SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO Piazzale Kennedy - 72019 - San Vito dei Normanni - BR STO Tel/Fax 0831951170 lea bric82200p@ìistruzione.it - bric82200p@pec.istruzione.it Wwww.secondocomprensivosanvito.edu.it Codice Fiscale 81002230746 A Fabio Pietrosanti con domicilio digitale all’indirizzo Pec: comunicazioni(@pec.monitora-pa.it; p.c. Al DirettoreGenerale Ufficio Scolastico Regione Pec: drpu@postacert.istruzione.it Oggetto: Risposta Accesso civico generalizzato A seguito della Sua istanza nella quale richiedeva l’accesso ai seguenti documenti I. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell’istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo; 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. Igs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. ed in seguito a segnalazione del Direttore Regionale (RPCT) Le si comunica quanto segue: La nostra risposta inviata in data 20/10/2022 prot. 6965 da Lei erroneamente considerata diniego ai sensi della legge 241, conteneva invece plurime motivazioni ed esplicazioni oggettive per il diniego del suo accesso civico, pertanto, la invitiamo a riconsiderarla o quantomeno leggerla, in ogni caso tenteremo ora di riesporre le motivazioni già in precedenza illustrate ai fini della massima collaborazione da parte della scrivente istituzione scolastica : L’art 5 bis del D. lgs 33/2013), stabilisce che: a. l’accessocivicoè rifiutato se “il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia” (art. 5-bis, comma 2, lett. a); b. l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5); c. L’AdunanzaPlenarian. 10/2020, ha affermato che “resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi- limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.”. delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 adottate dall’ ANAC in forza della delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016. Nelle richiamate linee guida la specifica sezione dedicata alle richieste massive (paragrafo 4.2) prevede l’esclusione del diritto di acceso nei casi i cui la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione. Alla medesima conclusione è giunta la massima giurisprudenza amministrativa allorquando riconosce la legittimità del rifiuto all’accesso agli atti nel caso in cui le richieste siano manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi (Adunanza plenaria n. 10/2020). (1. L'accesso civico dicui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessarioper evitare un pregiudizio concretoalla tutela di uno degliinteressi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; c) la politica e la stabilità finanziaria ed economica delloStato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive. 2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresi ri il diniego è Îo per evitare un iudi; di uno dci seguenti interessi priv: ‘ati: a) la protezione dci dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi cconomici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.) Va pertanto tenuta in debita considerazione il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione che non può essere intralciato da richieste volte ad un controllo generalizzato senza carattere di concretezza. Si consideri, anche, che l’accesso avrebbe ad oggetto gli anni scolastici: 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 notoriamente caratterizzati dalla pandemia “Covid 19” per i quali si è proceduto in alcuni casi a modalità extra-ordinarie nel trattamento dei dati, pur ribadendo la vigenza, anche nel corso dell’emergenza sanitaria, di obblighi ben precisi da parte degli istituti scolastici. Vedasi il Comunicato 26/3/2020 n.9300784 del Garante della riservatezza che all’ art. 1 ultimo comma prevede: “non deve, pertanto, essere richiesto agli interessati (docenti alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto riconducibile -nonostante tali modalità innovative, - alle funzioni istituzionalmente assegnate alle scuole”. L'accesso ai documenti per gli anni di cui sopra metterebbe a rischio la diffusione di dati personali dei minori e delle famiglie coinvolte nella didattica a distanza. Infine si rileva che , per taluni aspetti, l’accesso avrebbe ad oggetto i documenti di valutazione d’impatto degli Istituti scolastici così come ai punti 2-4-5 dell’istanza di accesso a mente della previsione contenuta nell’art. 2 ultimo comma medesimo parere che invece prevede: “ La valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici)”. Importante RIMARCARE che il citato provvedimento del Garante della privacy del 26 marzo 2020 chiarisce che la valutazione d’impatto «non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici)»; Infine, si osserva che i citati articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 disciplinano, in combinato disposto con i citati articoli 43, 44 e 45 del decreto del Ministro n. 129 del 2018, le procedure di acquisizione di beni e servizi nelle istituzioni scolastiche autonome, in particolare, che le acquisizioni a titolo gratuito non sono soggette agli obblighi di licitazione privata multipla previsti per gli acquisti superiori a 40.000 euro o alla soglia più bassa deliberata dal consiglio d’istituto; In ordine al terzo documento richiesto si rileva che l’ostensione dello stesso potrebbe violare l’esigenza di protezione dati dei controinteressati, senza contare che la richiesta sembra avere carattere meramente esplorativo, riferendosi a dati che non riguardano esclusivamente la didattica, attivando in questo senso l’articolo 5 bis comma due del 33/2013. Se esiste, in altri termini, l’interesse ad una conoscenza diffusa dei cittadini nell'esecuzione dei contratti pubblici, volta a sollecitare penetranti controlli da parte delle autorità preposte a prevenire e a sanzionare l'inefficienza, la corruzione o fenomeni di cattiva amministrazione e l'adempimento delle prestazioni dell'appaltatore, tali da rispecchiare l’esito di un corretto confronto in sede di gara, a maggior ragione gli operatori economici, che abbiano partecipato alla gara. Sono, pertanto, interessati a conoscere illegittimità o inadempimenti manifestatisi dalla fase di approvazione del contratto sino alla sua completa esecuzione, non solo per far valere vizi originari dell'offerta nel giudizio promosso contro l'aggiudicazione (Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1115), ma anche con riferimento alla sua esecuzione, per potere, una volta risolto il rapporto con l'aggiudicatario, subentrare nel contratto od ottenere la riedizione della gara con chance di aggiudicarsela. Tale interesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, come accade nel caso in esame, pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Emerge, inoltre, che dalla semplice lettura della domanda di accesso che, l’interessato ha, con tale istanza, richiesto un gran numero di documenti che obbligherebbe la scrivente a fornire migliaia di pagine, senza, peraltro, che tale richiesta sia giustificata da esigenze tali da imporre di sopportarne l’onerosità. Una tale richiesta, così sproporzionata e onerosa, è espressamente qualificata come inammissibile così come stabilito dalla già citata Adunanza plenaria n. 10/2020, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (v., sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. d; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi, suddetta valutazione comporterebbe oneri straordinari per la scrivente amministrazione. In relazione alla posta elettronica istituzionale, gli istituti usufruiscono in concessione di una casella di posta elettronica PEO e di una casella di posta certificata PEC ministeriale. Da ciò ne consegue che le software house fornitrici dei servizi di posta (Microsoft e Aruba) sono scelte a livello ministeriale e la relativa contrattualizzazione è stata gestita dall’amministrazione centrale del Ministero. Pertanto, questo Istituto non può quindi accogliere la sua richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in disponibilità della scuola. Inoltre, sentito il parere del DPO, molte delle richieste interferirebbero con dati personali e richiederebbero un invio massivo ai controinteressati aggravando le attività ordinarie della pubblica amministrazione. Considerata in fase finale l’inefficacia dell’instaurazione di un dialogo cooperativo con il richiedente per rideterminare l’oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento dell’Ufficio e di proporzionalità alla luce del fatto che la scrivente amministrazione non detiene i dati o i documenti richiesti. Tali condizioni ricorrono innegabilmente nel caso di specie, per tale ragione e per tutte le motivazioni sopresposte, in considerazione dell’assoluta onerosità della richiesta e della sua difficile realizzazione anche in considerazione dello stato attuale delle risorse umane disponibili presso la scrivente istituzione, la richiesta di accesso non può essere accolta. Il Dirigente scolastico aria Conserva Si riportano in ogni caso i link alla sezione trasparenza di codesto istituto www.secondocomprensivosanvito.edu.it