[omissis] enzione del Direttore Generale USR Puglia, [omissis] del Sig. Fabio Pietrosanti Facendo seguito alla Nota USR Puglia prot. 51411 del 01.12.2022, si precisa quanto segue. Da una attenta e approfondita ricerca tra le mail - pec e peo – ricevute dalla [omissis] nel mese di Settembre 2022, non ne risulta alcuna contenente “Istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 d. lgs. 14/03/2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, a 628 scuole della Regione Puglia, chiedendo a ciascun istituto: 1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023; 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023.” Si chiede, pertanto, in prima istanza, l’immediata cancellazione del I C.D. “N. Fornelli” di Bitonto – cod. mecc. BAEE076003 - dall’elenco pubblico di Istituzioni Scolastiche che, incluse nell’Allegato A alla Nota USR Puglia prot. 51411 del 01.12.2022, “non avrebbero fornito alcun riscontro alla richiesta, in base a quanto comunicato da Monitora Pa”. La sola presenza della [omissis] in un elenco pubblico di Scuole che “non avrebbero fornito alcun riscontro alla richiesta…” rappresenta sia un danno all’immagine ed alla reputazione della Scuola I Circolo Didattico “N. Fornelli”, sia un danno alla professionalità ed al lavoro del personale Amministrativo, del DSGA e della DS che mai hanno lasciato inevasa alcuna istanza, proveniente sia da organi superiori, sia da altre Istituzioni Scolastiche, sia da EE.LL, che dai Genitori e, tantomeno, né mai avrebbero potuto trascurare “un’istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 d. lgs. 14/03/2013, n. 33, e ss.mm.ii.”. Ad ogni buon conto, per mero spirito di collaborazione tra gli Uffici della P.A. ed in ottemperanza ai principi Costituzionali di trasparenza, efficacia ed efficienza dell’azione della Pubblica Amministrazione, in applicazione combinata con l’onere/principio di accountability, la [omissis] avendo letto in data odierna l’istanza del Sig. Fabio Pietrosanti, in quanto presente tra gli allegati alla Nota USR Puglia prot. 51411 del 01.12.2022, si attiene a quanto chiarito dal Garante della Privacy, nel Provvedimento del 26 marzo 2020: “La valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive.” Con osservanza. Dirigente Scolastico [omissis]