SHE Schools for Health in Europe ISTITUTO COMPRENSIVO II SAN MAURO TORINESE SCUOLA DELL'INFANZIA — PRIMARIA — SECONDARIA DI I GRADO SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE Via Speranza, 40 — 10099 San Mauro Torinese - Tel: 011.8223326 Cod. Mecc. TOIC8AWO0O1 — C.F. 80092450016 e-mail:toic8aw001 @istruzione.it — Pec: toic8aw001 @pec.istruzione.it Sito web: www.ic2sanmaurotorinese.edu.it Gent. mo Fabio Pietrosanti Attivista del progetto Monitora PA domicilio digitale l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicazioni @pec.monitora-pa.it OGGETTO: RISPOSTA richiesta accesso ai dati generalizzato ex art. 5, c. 2. D.Lgs. 33/2013 a firma di Fabio Pietrosanti Co-fondatore dell’associazioneMonitoraPa. Con riferimento alla Sua richiesta di accesso del 20/09/2022 pervenuta a questo Istituto in data 20/09/2022, a mezzo PEC, la scrivente Istituzione scolastica comunica il diniego, per le seguenti motivazioni: 1. In primo luogo, come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. INI 25/01/2021, n. 495), se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in un modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio; ..... pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Ebbene, nel caso che qui occupa, la Sua Richiesta difetta di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, qualificandosi come una mera istanza volta ad un controllo in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1). Per quanto concerne i punti 2, 4, 5 e 6 si comunica il diniego; le valutazioni d'impatto (DPIA) sono documenti riservati, contengono informazioni che, se rese pubbliche, possono mettere a rischio l’integrità e la sicurezza dei dati personali oggetto di trattamento. Infine, l’istanza in esame è manifestamente onerosa e sproporzionata e, cioè, tale da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto superiore al numero massimo di ore di lavoro che l’amministrazione è in grado di dedicare alla trattazione di una singola richiesta. Siffatta richiesta viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza (vedasi pronuncia dell’ Adunanza plenaria n. 10/2020), per le motivazioni evidenziate nel sub 3. Sono stati infine, adeguatamente informati, il DPO e il RPCT del MI in ordine a detta circostanza. Cordiali saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma