Buongiorno. Ad integrazione dell'email trasmessa ieri, si invia quanto in oggetto. Si ritiene utile aggiungere le seguenti considerazioni giuridiche, frutto di riflessione comune con il RPCT e il DPO. Pur considerando che l’accesso civico generalizzato costituisca uno strumento finalizzato a favorire quel controllo diffuso sull’operato delle pubbliche amministrazioni quale concreta attuazione della condizione di “accessibilità totale” espressa come declinazione del e ribadita all’art. 1 del citato d.lgs 33/2013, nel caso in esame si ritiene che l’istanza non meriti di essere accolta per diversi motivi. In primis, questo si può rilevare dalla pronuncia recentissima del Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495, la quale riporta in auge l’esigenza di incanalare il diritto di accesso entro argini di ragionevolezza e non pretestuosità, anche e soprattutto quando si parla di accesso civico: «… se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, …, pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi …». In analogia con la nota USR Veneto n. 21106 del 3 ottobre 2022, si evidenzia come “la richiesta formulata da Monitora PA pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1). Si tratterebbe, quindi, di richiesta vessatoria, pertanto non accoglibile”. Oltre ciò, l’istanza in esame obbligherebbe le Scuole a produrre un rilevante volume di documenti, senza che la richiesta presentata sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Infatti, anche il Consiglio di Stato, nell’Adunanza plenaria n. 10/2020, al punto 6) ha stabilito che «L’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi.» Inoltre, poiché l’istanza, ai punti 2, 4, 5 e 6, è diretta ad ottenere copia di documenti quali le valutazioni di impatto della protezione dei dati - DPIA (artt. 34 e 35 GDPR) - prodotte dal titolare del trattamento, essendo questi documenti interni alla PA in cui il titolare valuta la sicurezza dei trattamenti posti in essere nonché le eventuali misure integrative e gli strumenti per prevenire e risolvere le criticità lato privacy, ed essendo poi questi documenti soggetti direttamente al controllo dell’Autorità Garante, non vi è ragione per concedere l’accesso. Più nello specifico, nel merito della materia in esame, non si rileva la presenza di elementi che inducano a ritenere obbligatoria la DPIA. Ai fini della valutazione dell’istanza in esame deve inoltre evidenziarsi quanto espresso nel parere formulato dall’Avvocatura dello Stato dell’Ufficio Distrettuale di Napoli del 03-10-2022, secondo il quale la richiesta di accesso de quo non parrebbe meritevole di accoglimento poiché, pur essendo qualificata come istanza di accesso civico generalizzato, la stessa risulterebbe del tutto assimilabile a un’istanza di accesso da ricondursi alla disciplina ed alle condizioni di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990. Tale qualificazione dell’istanza, unitamente alla mancanza di un reale titolo di legittimazione attiva del richiedente, attivista animato piuttosto da finalità strumentali e ideologiche, a parere dell’Avvocatura, determinerebbe l’inaccoglibilità dell’istanza. Oltretutto, l’omessa indicazione delle reali e concrete finalità dell’istanza che, nei fatti, si risolverebbe in un “controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”, caso di esclusione del diritto d’accesso espressamente previsto dal legislatore, rafforzerebbe le motivazioni dell’inaccoglibilità nel caso in cui si riconducesse l’istanza più propriamente all’accesso disciplinato dalla Legge 241/1990. Nel merito a parte le errate indicazioni che sono presenti nella premessa (non è corretta la gestione del Protocollo, non vi è stato alcun invio, la documentazione non è obbligatoria come previsto proprio dall'art. 35; le indicazioni del 2020 del Ministero sono state riconfermate nelle linee guida successive per la DDI), la richiesta è la mera riproposizione dei punti precedenti già censurati. Tra l'altro il punto 6) (valutazione comparativa) è presente, come dicevamo, nelle valutazioni ex art. 50/2016, ovvero le motivazioni decisorie della scelta del fornitore... negli atti di aggiudicazione che magari non sono presenti per il 2022/2023, ma sono comunque presenti in Amministrazione Trasparente. Quanto alla PEC del 10 ottobre in risposta alla comunicazione di dialogo cooperativo dello scrivente, a parte le errate indicazioni che sono presenti nella premessa (non è corretta la gestione del Protocollo, non vi è stato alcun invio, la documentazione non è obbligatoria come previsto proprio dall'art. 35; le indicazioni del 2020 del Ministero sono state riconfermate nelle linee guida successive per la DDI), la richiesta è la mera riproposizione dei punti precedenti già censurati. Tra l'altro il punto la valutazione comparativa è presente nelle valutazioni ex art. 50/2016, ovvero le motivazioni decisorie della scelta del fornitore... negli atti di aggiudicazione che magari non sono presenti per il 2022/2023, ma sono comunque presenti in Amministrazione Trasparente. La cosiddetta "TIA" è un documento di natura interna ed oggetto di comunicazioni riservate, non sarebbe comunque oggetto di accessocivico generalizzato ed in ogni caso contiene valutazioni in merito ad un grado di rischio molto contenuto, secondo le linee guida e metodologie ENISA. Il danno e l'impatto, ma non soltanto in ambito protezione dati, deve tenere conto della ricorribilità e non soltanto dell'impatto: sebbene conseguenze siano ipoteticamente possibili, occorre valutare in concreto a quanto queste possano verificarsi e quali conseguenze abbiano in concreto sugli Interessati al trattamento. Distinti saluti -- IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] -- Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.