| UNIONE EUROPEA ‘ Îlinistoro dell Mruzione Fondo sociale europeo ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VALLE SCRIVIA Provincia di Alessandria - Viale IV Novembre n. 65 15053 CASTELNUOVO SCRIVIA 0131 826560 - C.E: 85004070067 email: alic81900g@istruzione.it pec: alic81900g(@pec.istruzione.it www.iccastelnuovoscrivia.edu.it AI Sig. Fabio Pietrosanti, con domicilio digitale comunicazioni@pec.monitora-pa.it; p.c. AI Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione Pec:drpi@postacert.istruzione.it Con riferimento alla Sua richiesta di accesso del 20/09/2022, pervenuta a questo Istituto tramite PEC istituzionale: alic81900g@pec.istruzione.it; Considerata la comunicazione atta ad instaurare con il richiedente un dialogo cooperativo prot. 5047 /2022 del 17/10/2022; Vista l'email di Vostra risposta pervenuta a questo Istituto tramite PEC istituzionale alic81900g@pec.istruzione.it in data 17/10/2022 nella quale richiedeva l’accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013 ai seguenti documenti: - copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, didattica digitale integrata e registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dal vostro Istituto; - copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, didattica digitale integrata e registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dal vostro Istituto; - copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, didattica digitale integrata e registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023 dal vostro Istituto. premesso che l’accesso generalizzato, previsto dall'art. 5, comma 2, del D.lvo 33/2013, presenta la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa; Considerato che l'istanza di accesso civico generalizzato è suscettibile di rigetto in ragione dei limiti previsti dall'art. 5 bis, commi 1,2 e 3 del d. lgs. n.. 33/2013 a tutela di interessi pubblici e privati. Considerato che l'istanza di accesso civico generalizzato può essere altresì rigettata quando la richiesta è tale da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione come nel caso di richieste: - massive (grandi quantità di dati richiesti) - ripetute (numerose istanze in arco temporale ristretto) - vessatorie (richieste con carattere pretestuoso o irritante per via del grado di ripetitività in un intervallo di tempo limitato ovvero del tono della richiesta) Ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 Anac ha precisato che non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. Ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 Anac ha precisato che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell'amministrazione, quest’ultima può ponderare da un lato l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e dall'altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l'interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”. Considerato che la sentenza del 13 agosto 2019 del consiglio di Stato - Sezione VI stabilisce che l'accesso civico serve a favorire forme diffuse di controllo sull’attività dell'ente e sull'uso delle risorse pubbliche ma non può intralciare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Va svolta quindi una valutazione caso per caso per garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento, che non se ne faccia un uso malizioso e non si crei una sorta di effetto "vboomerang" sull’ente destinatario. Considerato che il Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria, n.10 del 02/04/2020 ha stabilito che ‘accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi”. Constatata la natura massiva della richiesta inoltrata a più di 8000 scuole italiane e parte di una campagna più ampia che si protrae da diversi mesi con istanze ricorrenti alle caselle PEC delle istituzioni scolastiche. Constatata la natura generica e meramente esplorativa delle richieste volte a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone con aggravio di lavoro notevole. Visto il parere del DPO prot.4717 del 02/10/2022 che ritiene non si possa concedere l'accesso integrale ai documenti ai punti 1, 2, 3, con ulteriore aggravio di lavoro per l'amministrazione che dovrebbe procedere ad operare degli estratti di tali documenti e ad inserire degli omissis. Considerato che dal 01/09/2022 al 13/09/2022 negli uffici di segreteria era presente un solo amministrativo a fronte di un'unità organizzativa formata da 6 persone; Considerato che dal 14/09/2022 il personale amministrativo nominato necessitava di un periodo di affiancamento; Considerato che il Direttore dei servizi amministrativi è un facente funzione; Considerato che l’inizio dell’anno scolastico è da sempre caratterizzato da un'elevata e intensa attività amministrativa; Considerata la necessità di finalizzare prioritariamente l’attività dell'ufficio al buon andamento dell’amministrazione e alla regolare erogazione del servizio scolastico ; si rende noto che la scrivente istituzione scolastica non darà seguito alla richiesta pervenuta in quanto non ammissibile. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] Istituto Comprensivo Bassa Valle Scrivia ( Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993)