ISTITUTO COMPRENSIVO P. STRANEO - C.F. 96034380061 C.M. ALIC815008 - AVMYS8ES - Area Organizzativa I.C. Straneo Prot. 0007494/U del 18/10/2022 16:41 1.3 - Statistica e sicurezza di dati e informazioni ISTITUTO COMPRENSIVO “P. STRANEO” VIA P. SACCO, 11 - 15121 ALESSANDRIA TEL. 0131/346280 - FAX 0131/346315 C. F. 96034380061 Cod. Univoco PA: UFU2HQ e-mail: alic815008@istruzione.it PEC: alic815008@pec.istruzione.it AI Sig. Fabio Pietrosanti con domicilio digitale all’indirizzo Pec: comunicazioni@pec.monitora-pa.it e, p.c. - AI Direttore Generale USR - PIEMONTE direzione-piemonte@istruzione.it Oggetto: Risposta accesso civico generalizzato In riferimento alla richiesta pervenuta a questo istituto in data 20/09/2022 assunta con prot. n. 7490 e volta ad ottenere l’accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 e segg. del d.lvo 33/2013 alla seguente documentazione: 1. copia del contratto o altro atto giuridico il forza del quale l'Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; ISTITUTO COMPRENSIVO P. STRANEO- C.F. 96034380061 C.M. ALIC815008- AVMY8ES- Area“a Organizzativa I.C. Straneo for amenogn ore Sirepre rp da copia dena valutazione di impatto dei LI HSITCI mento dei dati all ‘estel L? È TIA}, affet ente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; Premesso che: -l'accesso generalizzato, previsto dall'art. 5, comma 2, del D.ivo 33/2013, presenta la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere ia partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa; -la delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 considera non ammissibili le richieste meramente esplorative, volte semplicemente a “scoprire” di quali informazioni le amministrazioni dispongono e ad esercitare forme di controllo generalizzato sul loro operato; -la richiesta formulata da Monitora PA parrebbe difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza di carattere espiorativo volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa sull'utilizzo delle tecnologie comunicative configurandosi quindi come richiesta vessatoria, proveniente da un soggetto, MONITORA PA, animato da finalità strumentali e ideologiche. -siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell'amministrazione stessa; “dalla semplice lettura della domanda di accesso viene richiesto un gran numero di documenti che obbligherebbe la scrivente a fornire un elevato numero di pagine, senza, peraltro, che tale richiesta sia giustificata da esigenze tali da imporre di sopportarne l’onerosità; -stante la complessità di questa [omissis] raccolta delle informazioni richieste imporrebbe a questa istituzione scolastica un notevole carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il corretto funzionamento dell'ordinaria attività amministrativa, fondamentale per fornire il necessario e indispensabile supporto al ISTITUTO COMPRENSIVO P. STRANEO- C.F. 96034380061 C.M. ALIC815008- AVMYS8ES- Area Organizzativa I.C. Straneo Prot. 0007494/U del 18/10/2022 16:41 |. 3 - Statistica e sicurezza di dati e informazioni servizio di istruzione in considerazione altresi detfatto che parte delta ciocumentazione richiesta dagli istanti pare senza dubbio contenere dati la cui diffusione potrebbe pregiudicare gli interessi commerciali dei fornitori dei servizi, Questi ultimi dovrebbero quindi essere considerati alla stregua di soggetti controinteressati all'accesso e dovrebbero ricevere le comunicazioni previste dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 33 del 2013, il quale sancisce che “amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sullarichiesta, accertata la ricezione della comunicazione.” Si richiama in proposito la sentenza n. 503 del 3-12-2021, con la quale il T.A.R. per l'Abruzzo Pescara, Sez. I, ha affermato: “Ed infatti, in materia di accesso civico generalizzato, il diritto di accesso non può essere espletato in pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione riversando sulla medesima un onere oltremodo gravoso e tale da sottoporla ad attività incompatibili con la funzionalità dei suoi plessi e con l'economicità e tempestività della sua azione, questo specialmente laddove, come nel caso in esame, sia in gioco altresì il coinvolgimento di un numero imprecisato di soggetti controinteressati. La natura massiva della istanza presentata imporrebbe all'amministrazione di porre in essere complessi oneri procedimentali al fine di acquisire il consenso dei numerosi controinteressati menzionati nell'istanza, nonché per la successiva rielaborazione del documento da esibire che dovrebbe essere emendato dei nominativi dei soggetti che si sono opposti all'ostensione dei loro dati, per cui ciascun documento dovrebbe essere ristrutturato e manipolato attraverso interventi selettivi con eventuale trasfusione del materiale acquisito in un documento finale utile a fornire le informazioni oggetto di richiesta, diversamente da quanto sarebbe accaduto in presenza di un'istanza dal perimetro quantitativo più ragionevole e coerente con le esigenze e le risorse operative dell'amministrazione.” -anche il Consiglio di Stato, nell’Adunanza plenaria n. 10/2020, al punto 6) ha stabilito che «L'accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi.» Tanto premesso ed esposto, in puro spirito collaborativo, sentito il nostro DPO si riscontra e/o trasmette comunque quanto segue: ISTITUTO COMPRENSIVO P. STRANEO - C.F. 96034380061 C.M. ALIC815008 - AVMYS8ES - Area Organizzativa I.C. Straneo Prot. 0007494/U del 18/10/2022 16:41 1.3 - Statistica e sicurezza di dati e informazioni relativamente al punto 1 della richiesta (“copia de/ contratto o altro atto giuridico in forza del quale l'Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”): e si rimanda al contratto del principale fornitore di servizi informatici AXIOS e per gli altri operatori citati nella richiesta, l'istanza è considerata eccessivamente onerosa relativamente al punto 2 della richiesta (‘copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022;") * il documento non risulta necessario in quanto non è attuato un monitoraggio sistematico né una profilazione né un trattamento su larga scala dei dati, atteso che il trattamento dei dati personali avviene per le sole finalità istituzionali. relativamente al punto 3 della richiesta (Copia degli atti riportanti le misure tecniche previste e adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi, anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,2022/2023): » la richiesta, oltre a comportare un onere di lavoro eccessivo, appare generica non individuando con esattezza la documentazione richiesta e connotata da carattere esplorativo, oltre che riferirsi anche a dati che in quanto “non rivolti esclusivamente alla didattica” sembrano esulare dai compiti istituzionali di codesta Amministrazione. relativamente ai punti 4 e 5 della richiesta ("4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell'ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo”) e i documenti non risultano necessari in quanto non è attuato un monitoraggio sistematico né una profilazione né un trattamento su larga scala dei dati, atteso che il trattamento dei dati personali avviene per le sole finalità istituzionali. relativamente al punto 6 della richiesta (copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, ISTITUTO COMPRENSIVO P. STRANEO- C.F. 96034380061 C.M. ALIC815008- AVMYS8ES- Area Organizzativa I.C. Straneo Prot. 0007494/U del 18/1 0/2022 16:41 1.3 - Statistica e sicurezza di dati e informazioni 25 didattica digitate integrata, registro etettronico, adottate nell’anno scolastico 202272023 dall'Istituto in indirizzo): * non è stata effettuata alcuna valutazione comparativa in quanto le piattaforme utilizzate durante il periodo della pandemia sono state fornite gratuitamente dai vendor o fornite dai fornitori già contrattualizzati e opzionate sulla base delle indicazioni rese dal Ministero dell’Istruzione. LA DIRIGENTE SCOLASTICA [omissis] Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 com.2 del D.L. 39/93