e-mail: alee00700b @istruzione.it posta elettronica certificata: alee00700b@ pec.istruzione.it AI Sig. Fabio Pietrosanti con domicilio digitale all'indirizzo Pec: comunicazioni@pec.monitora-pa.it e, p.c. - Al Direttore Generale USR - PIEMONTE direzione-piemonte@istruzione.it Oggetto: Risposta accesso civico generalizzato. Facendo seguito alla risposta già inviata a suo tempo da questa istituzione scolastica (prot. 6673 del 22/09/2022), si rappresenta quanto segue. In riferimento alla richiesta pervenuta a questo istituto in data 20/09/2022. assunta con prot. N. 6639 e volta ad ottenere l’accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 e segg. del d.lvo 33/2013 alla seguente documentazione: 1. copia del contratto o altro atto giuridico il forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; . copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; . copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell'ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; . copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; Premesso che l’accesso generalizzato, previsto dall'art. 5, comma 2, del D.lvo 33/2013, presenta la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa; Vista la delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 nella quale vengono considerate non ammissibili le richieste meramente esplorative, volte semplicemente a “scoprire” di quali informazioni le amministrazioni dispongono e ad esercitare forme di controllo generalizzato sul loro operato; Tenuto conto che la richiesta formulata da Monitora PA parrebbe difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza di carattere esplorativo volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull'utilizzo delle tecnologie comunicative configurandosi quindi come richiesta vessatoria, proveniente da un soggetto, MONITORA PA, animato da finalità strumentali e ideologiche; Considerato che siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa; Verificato che dalla semplice lettura della domanda di accesso viene richiesto un gran numero di documenti che obbligherebbe la scrivente a fornire un elevato numero di pagine, senza, peraltro, che tale richiesta sia giustificata da esigenze tali da imporre di sopportarne l’onerosità; Tenuto conto, stante la complessità di questa Istituzione Scolastica , che la raccolta delle informazioni richieste imporrebbe a questa istituzione scolastica un notevole carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il corretto funzionamento dell’ordinaria attività amministrativa, fondamentale per fornire il necessario e indispensabile supporto al servizio di istruzione; Considerato che anche il Consiglio di Stato, nell’Adunanza plenaria n. 10/2020, al punto 6) ha stabilito che «L'accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell'amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi.» Rilevato che le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell'istanza, si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche e/o a documenti interni alla PA in cui il titolare valuta la sicurezza dei trattamenti posti in essere nonché le eventuali misure integrative e gli strumenti per prevenire e risolvere le criticità lato privacy, non vi è ragione per concedere un accesso che metterebbe a rischio l'integrità e la sicurezza dei dati personali trattati dall'Istituto (ex art.5 bis Dlgs 33/2013). Acquisito il parere del DPO; Precisando che l'istanza in parola costituisce di certo un meccanismo di controllo generalizzato preventivo e successivo della amministrazione scolastica ; SI RIBADISCE che la scrivente istituzione scolastica non darà seguito alla richiesta pervenuta in quanto non ammissibile. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)