us “ SERA A II REN ON MEANS e7 PATATE o ent I ANO RR ae] AS SI ciale e Coli EI ton : ST ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “G. N. D'A gni Illo” C.F.: 80003030949 - codice Fatturazione UFA66I SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO - C.M.: 1S1S016004 LICEO SCIENTIFICO - C.M.: ISPS01601E ISTITUTO TECNICO - MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA, ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - C.M.: ISTF01601L ISTITUTO PROFESSIONALE - SERVIZI PER L'’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA ALBERGHIERA - C.M.: ISRH016018 AI Sig. Fabio Pietrosanti comunicazioni @ pec.monitora-pa.it OGGETTO: RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO In riscontro alla Sua richiesta di accesso civico, Prot. Entrata 111775/2022 sentito 11 DPO dell’Istituto e preso atto del parere dell’Ufficio scolastico Regionale del Molise, Registro ufficiale 0008078 del 13.10.2022, si espone quanto segue. Come riconosciuto dall’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n.10/2020, l’accesso finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), non può finire per intralciare il funzionamento della stessa, sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede e il divieto di abuso del diritto, in nome, anzitutto, di un fondamentale principio solidaristico (art. 2 Cost.). Ed infatti, lo stesso Consiglio di Stato, [omissis] raverso la sentenza 25 gennaio 2021 n. 495, afferma che “se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio [...] pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi”. Vista quanto sopra, la richiesta di che trattasi difetta di una base di concretezza necessaria per essere accolta, trattandosi di un’istanza volta a un mero controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative; risulta, dunque, vessatoria. Ciò, in particolare, in merito al punto 1 della richiesta. La richiamata sentenza n.10/2020 del Consiglio di Stato ha anche sancito la possibilità e doverosità di evitare e respingere richieste manifestamente onerose o sproporzionate, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro, che finirebbe per interferire con il buon andamento della p.a., contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti. A tal proposito, si evidenzia che, per dare seguito all’istanza, la scrivente istituzione scolastica dovrebbe elaborare un gran numero di documenti, i quali dovrebbe prima essere raccolti, poi verificati, poi depurati di eventuali dati personali, di segreti commerciali o comunque di ogni informazione non ostensibile ai sensi dell’art.5 bis del decreto 33/2013; dovrebbe, inoltre, plausibilmente, procedere ad informare ogni controinteressato, con un aggravio di lavoro irragionevole o comunque in grado di interferire sul regolare andamento della Pubblica amministrazione. In merito ai punti 2, 4, 5 e 6 dell’istanza, si fa presente che essi si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle istituzioni scolastiche, quale la valutazione di impatto. Quest'ultima, infatti, riguarda prevalentemente autorità pubbliche ed enti pubblici; inoltre, come si legge anche nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 26 marzo 2020 “Didattica a distanza: prime indicazioni” non è richiesta per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive. La richiesta di cui al punto 3, infine, è generica giacché non individua con esattezza la documentazione richiesta, è connotata da carattere esplorativo e si riferisce a dati che, non essendo rivolti esclusivamente alla didattica, sembrano esulare dai compititi istituzionali della scuola. Per tutto tanto sopra, l’istanza non può essere accolta. Distinti saluti Il Dirigente Scolastico [omissis] Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa Via Salvo D'Acquisto snc - AGNONE (IS) — Tel.: 08651998311- C.M.: ISIC829002 email: isic829002@istruzione.it — isic829002@pec.istruzione.it — sito web: www.icdagnillo.edu.it