ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “S. Pertini -L. Montini -V. Cuoco" CAMPOBASSO Cod. Fisc.: 92071950700 - Cod. Mecc.: CBIS02600G - Cod. Fatt. UFUTB2 - Tel.:0874/96958 Indirizzi e-mail: CBIS02600G@ISTRUZIONE.IT - CBIS02600G@PEC.ISTRUZIONE.IT Sede centrale: Liceo Linguistico Via Principe di Piemonte n.2/C - 86100 CAMPOBASSO (indirizzo di studio: Linguistico) Sede staccata: Istituto Tecnico Via Scardocchia — 86100 Campobasso (indirizzo di studio: Biotecnologie Sanitarie E Ambientali) Sede associata: I.P.LA. Via San Giovanni 100 - 86100 Campobasso Tel.: 0874/ 49581 (indirizzo di studio: Manutenzione E Assistenza Tecnica) Sede associata: I.P.C. Corso Bucci 28 M - 86100 Campobasso Tel: 0874/411978 —- (indirizzi di studio: Commerciale - Socio-Sanitario - Articolazione Odontotecnico) Sede associata: I.P.I.A. Piazza S. Francesco 32 - 86100 Campobasso Tel: 0874/ 62082 IPIA Lo «V. CUOCO” “S. PERTINI” “L. MONTINI” AI sig. Fabio Pietrosanti Co-fondatore di Monitora PA comunicazioni@pec.monitora- pa.it Oggetto: Risposta istanza accesso civico generalizzato In riferimento alla richiesta pervenuta in data 20 settembre 2022 a questo Istituto e volta ad documentazione: 1. copiadelcontratto o altro atto giuridico il forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall’Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. Copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2028 dall’Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2028 dall’Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2028 dall’Istituto in indirizzo; si fa presente quanto segue. Alla luce del parere richiesto al Direttore Generale dell’USR Molise in qualità di Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, si ritiene che la stessa difetti di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, in quanto appare come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull'utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub 1). Si tratta, quindi, di una richiesta vessatoria, pertanto non accoglibile. Infatti l'ampiezza dell'accesso civico generalizzato previsto dall'art. 5 comma 2 D. Lgs. 33/2013, si presta sovente ad un utilizzo improprio dell’istituto, così come riconosciuto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020 che, proprio al fine di contrastare pratiche abusive, chiarisce che l’accesso, finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede e il divieto di abuso del diritto, in nome, anzitutto, di un fondamentale principio solidaristico (art. 2 Cost.). Inoltre si evidenzia che anche l'’Adunanza Plenaria (10/2020) ha riconosciuto la possibilità e doverosità di evitare e respingere richieste manifestamente onerose o sproporzionate, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro, che finirebbe per interferire con il buon andamento della p.a., contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti, ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi. L’ istanza va, inoltre, respinta poiché la stessa tende a creare una forma di controllo su un ambito già istituzionalmente presidiato dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, la natura massiva dell'istanza presentata impone all'Istituto di porre in essere complessi oneri procedimentali, al fine di acquisire il consenso dei numerosi controinteressati menzionati, nonché per la successiva rielaborazione del documento da esibire. A tal proposito la sentenza n. 503 del 3 dicembre 2021, con la quale il TAR dell’Abruzzo-Pescara, Sez. |, ha affermato che “in materia di accesso civico generalizzato, il diritto di accesso non può essere espletato in pregiudizio al buon andamento dell’amministrazione, riversando sulla medesima un onere oltremodo gravoso e tale da sottoporla ad attività incompatibili con la funzionalità dei suoi plessi e con l’'economicità e tempestività della sua azione, questo specialmente laddove [...] sia in gioco altresì il coinvolgimento di un numero imprecisato di soggetti controinteressati.....” Inoltre, si sottolinea come le informazioni richieste ai punti 2, 4, 5 e 6 dell’istanza si riferiscono ad operazioni non di competenza delle istituzioni scolastiche, come ad es. la valutazione d'impatto che, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell'elenco che l'autorità di controllo redige e rende pubblico. Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 3, essa appare generica, non individuando con esattezza la documentazione richiesta e connotata da carattere esplorativo, oltre che riferirsi anche a dati che, in quanto non rivolti esclusivamente alla didattica, sembrano esulare dai compiti istituzionali propri della scuola. Per tutti i motivi sopra specificati, la scrivente Istituzione scolastica non darà seguito alla richiesta pervenuta in quanto non ammissibile. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis]