AEC83A9 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0005224 - I.4 - del: 21/10/2022 - 12:59:55 Digitally signed by Date: 2022.10.21 12:53:59 CEST Reason: Location: ISTITUTO COMPRENSIVO “COLOZZA” Trav.sa Insorti d’Ungheria, 11 - 86100 Campobasso C.F.92070240707 - C.M. CBIC84700C - Tel. 0874405722 Fax 0874/405730 E-mail : cbic84700c@istruzione.it – PEC: CBIC84700C @PEC.ISTRUZIONE.IT Al Sig. Fabio Pietrosanti comunicazioni@pec.monitora-pa.it OGGETTO: RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO In riscontro alla Sua richiesta di accesso civico, registro ufficiale entrata prot.0004454-I.4 del 21.09.2022, preso atto del parere dell’Ufficio scolastico Regionale del Molise, Registro ufficiale 0008078 del 13.10.2022, si espone quanto segue. Come riconosciuto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n.10/2020, l’accesso finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), non può finire per intralciare il funzionamento della stessa, sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede e il divieto di abuso del diritto, in nome, anzitutto, di un fondamentale principio solidaristico (art. 2 Cost.). Ed infatti, lo stesso Consiglio di Stato, [omissis] raverso la sentenza 25 gennaio 2021 n. 495, afferma che “se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio […] pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi”. Considerato quanto sopra, la richiesta di cui trattasi pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta. Ciò, in particolare, in merito al punto 1 della richiesta. La richiamata sentenza n.10/2020 del Consiglio di Stato ha anche sancito la possibilità e doverosità di evitare e respingere richieste manifestamente onerose o sproporzionate, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro, che finirebbe per interferire con il buon andamento della p.a., contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti. A tal proposito, si evidenzia che, per dare seguito all’istanza, la scrivente istituzione scolastica dovrebbe elaborare un gran numero di documenti, che dovrebbero prima essere raccolti, poi verificati, poi depurati di eventuali dati personali e di ogni informazione non ostensibile; si dovrebbe, inoltre, plausibilmente, procedere ad acquisire il consenso dei soggetti controinteressati, rielaborare il documento da esibire emendandolo dei nominativi di coloro che si sono opposti all’ostensione dei dati e predisporre un documento finale utile a fornire le informazioni oggetto della richiesta, con un aggravio di lavoro in grado di interferire sul regolare andamento della Pubblica amministrazione. In merito ai punti 2, 4, 5 e 6 dell’istanza, si fa presente che essi si riferiscono ad operazioni non di competenza delle istituzioni scolastiche, quali la valutazione di impatto. Quest’ultima, infatti, riguarda prevalentemente autorità pubbliche ed enti pubblici per progetti su ampia scala e trattamenti indicati nell’elenco che l’autorità di controllo redige e rende pubblico. AEC83A9 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0005224 - I.4 - del: 21/10/2022 - 12:59:55 Inoltre, come si legge anche nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 26 marzo 2020 “Didattica a distanza: prime indicazioni” non è richiesta per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive. La richiesta di cui al punto 3, infine, è generica giacché non individua con esattezza la documentazione richiesta e si riferisce a dati che, non essendo rivolti esclusivamente alla didattica, sembrano esulare dai compiti istituzionali della scuola. Per tutto quanto sopra, l’istanza non può, dunque, essere accolta. Distinti saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] documento è prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice dell’Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale AEC83A9 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0005224 - I.4 - del: 21/10/2022 - 12:59:55 Questo documento è stato firmato da Data/Ora Fri Oct 21 12:53:59 CEST 2022 Emittente CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, OU=Certification AuthorityC, O=ArubaPEC S.p.A., C=IT Serial-No 54651417092176933745277200643570185190 Metodo Dispositivo sicuro Motivazione