ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA TACITO” Via Salvatore Quasimodo 18, 62012 Civitanova Marche (MC) Cod. Meccanografico MCIC83500T - Codice Univoco UFESZI C.F, 93068460430 - Tel 0733812819 - Fax 0733810917 Email mcic83500t@istruzione.it - PEC mceic83500t@pec.istruzione.it www.civitanovatacito.edu.it Prot., vedi segnatura Civitanova Marche, 12 settembre 2022 Al Sig. Fabio Pietrosanti con domicilio digitale all’indirizzo Pec comunicazioni@pec.monitora-pa.it MCIC83500T - A7C46D6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012388 - 12/10/2022 - 1.4 - U p.c. Al Direttore Generale Ufficio Scolastico per la Regione Marche drma@ postacert.istruzione.it Oggetto: Riscontro a Richiesta di Accesso Civico Generalizzato. Gentile Sig. Pietrosanti, Si riscontra Sua istanza in oggetto, acquisita da questo Istituto al Prot. n. 12096 del 20 settembre 2022, onde significare di aver adeguatamente informato il DPO, e di ravvisare quindi, recependo il parere IDONOVI OCUYOCI BP GUELIBYBIP OFELIA dell'Ufficio scolastico Regionale per le Marche (nota prot. 22189 del 10/10/2022) l’inammissibilità e l’inaccoglibilità della richiesta de qua sotto una pluralità di motivi, tra i quali rilevano quelli della non proporzionalità, del difetto di concretezza e di ragionevolezza, nonchè dell’eccessiva gravosità e della connotazione meramente esplorativa. Tutto ciò che appare pregiudizievole per il buon andamento della pubblica amministrazione. Nello specifico, dagli atti emerge che la richiesta avanzata è qualificata come accesso civico generalizzato e, in quanto tale, riguarda “documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione” ai sensi dell’art.5, comma 2 e ss. del D.lgs. n. 33/2013. Invero, le categorie di atti e documenti oggetto di pubblicazione sono previste dal decreto menzionato agli articoli 13 ss. Dunque, è possibile affermare che i documenti richiesti al punto 1 dell’istanza rientrano tra quelli oggetto di pubblicazione e che, in quanto tali, sono reperibili sul sito web dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente. Si precisa peraltro che nell’accesso civico generalizzato si rinviene una finalità riconducibile ad un controllo diffuso dei cittadini delle funzioni istituzionali e dell'utilizzo delle risorse pubbliche, volto a soddisfare esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa. Con la proposizione dell'istanza in oggetto, invece, l'istituto dell'accesso civico generalizzato appare utilizzato in modo distorto e disfunzionale, in palese contraddizione con la sua stessa ratio. Ciò in quanto l'interesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza -come nel caso di specie- per non tradursi in un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative ed in un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495). Nel caso che qui occupa, invece, la richiesta formulata difetta con ogni evidenza di quella base di concretezza che costituisce l'elemento necessario affinchè possa essere accolta, riducendosi ad una mera richiesta vessatoria, di natura massiva, volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative, come del resto comprovato dall’omessa indicazione della specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione alla quale si vorrebbe accedere, in luogo della quale è presente solo il mero riferimento a dati ed informazioni generiche relative ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, assumendo un precipuo carattere di natura meramente esplorativa (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 02/04/2020, n. 10). Con l’accesso azionato, peraltro, è stata chiesta l'acquisizione di alcuni documenti, di cui ai punti 2, 3,4 e 5 contenenti informazioni e dati attinenti alle valutazioni, piani strategici, procedure, misure tecniche, aspetti interni nonché azioni strettamente strumentali alla tutela della sicurezza dell’Istituto volti a prevenire eventuali situazioni pregiudizievoli. ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA TACITO” Via Salvatore Quaslmodo 18, 62012 Civitanova Marche (MC) é Cod. Meccanografico MCICE35007 - Codice Univoco UFERZI CF.93068460430 - Tel 0733812819 - Fax 0733810917 Email mcic83500t@istruzione.it - PEC mcic83500t@pec.istruzione.it www.civitanovatacito.edu.it Dunque, la conoscibilità generalizzata di detti dati e/o informazioni potrebbe dare adito a future azioni, intenzionali e lesive, da parte dî terzi esponendol’Istituto a minacce atte a provocare rischi peri dirit i e libertà degli interessati. Per di più, tali scenari pregiudicherebbera il regolare svolgimento delle funzioni pubbliche e delle attività di pubblico interesse esercitate ostacolando e, eventualmente, parlizzando l'esercizio del buon funzionamento della pubblica amministrazione. Can riferimento, invece, al punto 6 riguardante la valutazione comparativa per l’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale MGIG83500T - A7C46D6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012388 - 12/10/2022 - 14 - U integrata e registro elettronico adottate nell'anno scolastico 2022/2023 sî precisa che la suddetta è stata gi effettuata dall'istituto, negli anni precedenti, nel momento in cui ha scelto i servizi e le forniture sopra indicate sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. Pertanto, per l’annualità corrente l’Istituto ha confermato quelli passati non procedendo ad alcun nuovo affidamento. Inoltre, l’attività dichiarata nell’istanza, quale quella di procedere a rendere accessibili al pubblico tali documenti tramite apposita sezione presente nel Vostro sito web alfine di sottoporlial vaglio di studiosi e specialisti nell’ambito della protezione dei dati e del software libero, rende tale richiesta inaccettabile. Difatti, la suddetta pubblicazione si configura come una finalità ulteriore, eccedente, invasiva e pregiudizievole, a maggior ragione considerata la natura confidenziale e delicata dei documenti richiesti e delle possibili e prevedibili ripercussioni per l'Istituto, come sopra evidenziato. IODNOVI COEVOCE SR epve ratio mn Sî consideri, in particolare, che l’accesso avrebbe ad oggetto gli anni scolastici: 2020/2021; 2021/2022;2022/2023 notoriamente caratterizzati dalla pandemia “Covid 19” per quali sî è proceduto in alcuni casì a modalità estra-ordinarie nel trattamento dei dati, pur ribadendo la vigenza, anche nel corso dell'emergenza sanitaria, di obblighi ben precisi da parte degli istituti scolastici. Vedasi il Comunicato 26/3/2020 n.9300784 del Garante della riservatezza che all art. 1 ultimo comma prevede: “non deve, pertanto, essere richiesto agli interessati (docenti alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell'attività didattica a distanza, in quanto riconducibile nonostante tali modalità innovative, - alle funzioni istituzionalmente assegnate alle scuole”. L'accesso ai documenti per gli anni di cui sopra metterebbe a rischio la diffusione di dati personali dei minori e delle famiglie coinvolte nella didattica a distanza. Pertanto il diniego all'accesso è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dell'interesse privato alla protezione dei dati personali, în conformità con la disciplina legislativa in materia (per cui vedi art. 5 bis co. 2 del D.Igs. 33/2013) Dunque, sulla scorta della previsione di cui al citato art.5 comma 2, în rapporto alla finalità specifica dell'accesso civico generalizzato, la richiesta avanzata dalla S.V. non è intesa ad operare alcuna verifica sul corretto funzionamento dei pubblici poteri da parte dell'istituto ponendosi in contrasto con la ratio della disciplina statale în materîa di trasparenza e palesandosi sproporzionata, abnorme ed eccessivamente onerosa, tanto da risultare inammissibile anche alla stregua di quanto affermato dall’Adunanza plenaria n. 10/2020, per l'irragionevole carico di lavoro che ne conseguirebbe, di per sé tale da interferire pesantemente operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, di cui all'art. 5, co. 2 del dlgs. 33/2013 adottate dallANAC inforza della delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016). In aggiunta, detta richiesta risulta în parte afferente ad adempimenti non a carico delle istituzioni scolastiche e oggetto di documenti di cui le scuole non sono în possesso e în parte, come già evidenziato, è già soddisfatta dalle ordinarie pubblicazioni operate da ciascuna scuola nelle aree della sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti istituzionali. Rebus sic staritibus, la presente istanza di accesso è rigettata. 1 [omissis] lacuc {Documento firmato digitalmente)