m_pi.AOODRMA. REGISTRO UFFICIALE.U.0022189.10-10-2022.h.09:24 Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale — Ufficio Il Alle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado Regione Marche Indirizzi PEO istituzionali p.c. Agli Uffici II, IV, Ve VI Uffici d'Ambito Territoriale USR Marche Oggetto: Istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 2 d.lgs 33/2013 MONITOR PA. Indicazioni Risulta a questo ufficio che le scuole di ogni ordine e grado della regione Marche abbiano ricevuto medesima istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 co. 2 del d.lgs 33/2013 datata 19 settembre a firma del richiedente _0_ [omissis] ivista del progetto “Monitora PA”. Allo scopo di fornire elementi utili di chiarimento e di riscontro alla stessa si rappresenta quanto segue. Si premette che il citato decreto legislativo assicura a tutti 1 cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni al fine di attuare “il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza , imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche”, quale integrazione del diritto (eurounitario) “ ad una buona amministrazione”, nonché per la “realizzazione di un’amministrazione aperta e al servizio del cittadino”. Il medesimo citato decreto all’art. 12 e ss. impone alle Amministrazioni l’obbligo di pubblicare sui siti istituzionali nella sezione denominata “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” i documenti e le informazioni concernenti le scelte amministrative operate. Con ciò si intende garantire da tali siti “direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione” l’accesso a chiunque ai dati in possesso dell’amministrazione. 202210071004 Istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 2 d.lgs 33/2013 MONITOR PA. Indicazioni Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi Pec: drma@ postacert.istruzione.it — E-mail: direzione-marche@istruzione.it Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria Tel.: 071/22951- CF: 80007610423 Sito internet: www.marche.istruzione.it Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale — Ufficio Il Solo in caso di omessa pubblicazione può essere esercitato il c.d. “accesso civico” ai sensi del richiamato decreto legislativo il quale non prevede l’obbligo di motivazione all’accesso. L'accesso civico c.d. “generalizzato” è così configurato dall’art. 5, c0.2 del decreto legislativo 33/2013: “chiunque ha il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis” e si traduce in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti o specifiche ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. Tuttavia, la regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni previste dall’art. 5-bis. D.lgs 33/2013: “Esclusioni e limiti all'accesso civico” poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. Dalla lettura dei commi 1-2-3 art. 5 bis si distinguono due tipi di eccezioni, assolute o relative. AI ricorrere di queste eccezioni, le amministrazioni debbono o possono rifiutare l’accesso generalizzato. Le eccezioni che qui possono interessare sono quelle relative e sono elencate ai commi 1 e 2 dell’art. 5 bis d.lgs 33/2013, infatti si demanda alle amministrazioni una attività valutativa con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico all’ostensione dei dati e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento. Il comma 2 citato art. 5 bis prevede che l’accesso: “è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia”. definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.les. 33/2013 adottate dall’ ANAC in forza della delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016. 202210071004 Istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 2 d.lgs 33/2013 MONITOR PA. Indicazioni Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi Pec: drma@ postacert.istruzione.it — E-mail: direzione-marche@istruzione.it Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria Tel.: 071/22951- CF: 80007610423 Sito internet: www.marche.istruzione.it Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale — Ufficio Il Nelle richiamate linee suida la specifica sezione dedicata alle richieste massive (paragrafo 4.2) prevede l’esclusione del diritto di acceso nei casi i cui la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione. Alla medesima conclusione è giunta la massima giurisprudenza amministrativa allorquando riconosce la legittimità del rifiuto all’accesso agli atti nel caso in cui le richieste siano manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi (Adunanza plenaria n. 10/2020). Va pertanto tenuta in debita considerazione il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione che non può essere intralciato da richieste volte ad un controllo generalizzato senza carattere di concretezza. SI consideri, anche, che l’accesso avrebbe ad oggetto gli anni scolastici: 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 notoriamente caratterizzati dalla pandemia “Covid 19” per i quali si è proceduto in alcuni casi a modalità extra-ordinarie nel trattamento dei dati, pur ribadendo la vigenza, anche nel corso dell’emergenza sanitaria, di obblighi ben precisi da parte degli istituti scolastici. Vedasi il Comunicato 26/3/2020 n.9300784 del Garante della riservatezza che all’ art. 1 ultimo comma prevede: “non deve, pertanto, essere richiesto agli interessati (docenti alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto riconducibile -nonostante tali modalità innovative, - alle funzioni istituzionalmente assegnate alle scuole”. L'accesso ai documenti per gli anni di cui sopra metterebbe a rischio la diffusione di dati personali dei minori e delle famiglie coinvolte nella didattica a distanza. 202210071004 Istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 2 d.lgs 33/2013 MONITOR PA. Indicazioni Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi Pec: drma@ postacert.istruzione.it — E-mail: direzione-marche@istruzione.it Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria Tel.: 071/22951- CF: 80007610423 Sito internet: www.marche.istruzione.it Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale — Ufficio || Infine si rileva che , per taluni aspetti, l’accesso avrebbe ad oggetto 1 documenti di valutazione d’impatto degli Istituti scolastici così come ai punti 2-4-5 dell’istanza di accesso a mente della previsione contenuta nell’art. 2 ultimo comma medesimo parere che invece prevede: “ La valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per 1 casi di rischi elevati, non è necessaria se 1l trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne 1 rischi per 1 diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, nonè richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici)”. In conclusione: s1 rittlene che l’istanza di Monitora PA ricevuta in forma massiva dalle istituzioni scolastiche debba essere riscontrata e possa essere rigettata in quanto non ammissibile per le seguenti ragioni: - In parte afferente ad adempimenti non a carico delle istituzioni scolastiche e oggetto di documenti di cui le scuole non sono in possesso; - in parte per difetto di concretezza, ragionevolezza e pertanto pregiudizievoli per il buon funzionamento della pubblica amministrazione. - In parte già soddisfatta dalle ordinarie pubblicazioni operate da ciascuna scuola nelle aree della sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti istituzionali (in tal caso si invita a verificare l’aggiornamento dei dati e a fornire nel riscontro l’indirizzo URL di collegamento alle informazioni; IL DIRETTORE GENERALE Firma to digitalmente da 202210071004 Istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 2 d.lgs 33/2013 MONITOR PA. Indicazioni Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi Pec: drma@postacert.istruzione.it — E-mail: direzione-marche@istruzione.it Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria Tel.:071/22951- CF: 80007610423 Sito internet: www.marche.istruzione.it