i3 ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno fs con corso a Indirizzo Musicale ” Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408 C.M. APIC83100B — C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it https://iscsolecanta.edu.it/ APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012571 - 19/10/2022 - 1.4 - | Al Stg. Fabio Pietrosanti Co-fondatore di Monitor PA https://monitora-pa.it Via PEC comunicazioni(@pec.monitora-pa.it OGGETTO. Risposta all’istanza di accesso civico generalizzato Monitor PA. Codice scuola APIC83100B. Gentilissimo Sig. Fabio Pietrosanti, in ordine alla Sua richiesta di accesso civico generalizzato pervenuta via PEC il 19/09/2022 alla nostra attenzione, si rappresenta quanto segue. Nello specifico, dagli atti emerge che la richiesta avanzata è qualificata come accesso civico generalizzato e, in quanto tale riguarda “documenti, dati e informazioni non soggetti ad obbligo di pubblicazione” ai sensi dell’art.5, comma 2 e ss. del D.lgs. n. 33/2013. RICHIESTA N. 1 Servizi di posta elettronica L'Istituto usufruisce in concessione di una casella di posta elettronica ministeriale e di una casella di posta certificata PEC ministeriale. Le software house fornitrici dei servizi di posta (Microsoft e Aruba) sono scelte a livello ministeriale e la relativa contrattualizzazione è stata gestita dal Ministero competente. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in nostra disponibilità. Piattaforma DaD/DDI Le piattaforme DaD/DDI utilizzate dall’Istituto sono concesse agli Istituti Scolastici di ogni grado con una licenza di utilizzo gratuita. Per questo motivo non esiste un contratto economico sottoscritto tra le parti. Il rapporto tra le parti è regolato dai l'ermini di condizioni e utilizzo della piattaforma, che l’Istituto ha dovuto sottoscrivere prima dell’attivazione del servizio. Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI I termini di utilizzo sono pubblici e sono reperibili sui siti web delle piattaforme in questione: -Google for Workspace: https://workspace.google.com/terms/education terms.html L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti già disponibili pubblicamente. Registro Elettronico e Amministrazione Digitale APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012571 - 19/10/2022 - 1.4 - | I contratti sottoscritti tra lo scrivente Istituto e la software house che fornisce i servizi di Registro Elettronico e Amministrazione Digitale sono pubblicati nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, raggiungibile dal sito istituzionale, in osservanza del D.LGS. N. 33/2013. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti già disponibili pubblicamente. Dunque, 1 documenti richiesti sono reperibili sul sito web dell’Istituzione scolastica nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai seguenti link: https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/1217/documento/APIC83100B/1 https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/1832/documento/APIC83100B/1 https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/2555/ documento /APIC83100B/1 Non sono presenti altri documenti e atti in merito a quanto richiesto. RICHIESTA N. 2 La valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) è regolata dall’art. 35 comma 3 del Regolamento UE 679/2016 GDPR. La DPIA è obbligatoria in casi specifici e normati, tra i quali non ricadono 1 trattamenti di dati in ambito scolastico : gli istituti scolastici infatti non effettuano trattamenti automatizzati (punto a), né su larga scala (punto b) né sistematici (punto 0). Anche il Garante italiano per la Privacy con il provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020 (doc. web n. 9300784) ha dichiarato che non è prevista la DPIA per questa tipologia di trattamento: “La valutazione di impatto, che l'art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne 1 rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici). Stante la normativa emergenziale in vigore negli anni scolastici in oggetto, il Garante Italiano ha altresi dichiarato che NON era richiesta la DPIA per il trattamento effettuato da una singola scuola nell'ambito di un servizio onlme di videoconferenza o di una piattaforma. Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. RICHIESTA N. 3 La richiesta non è chiara, dal momento che non specifica “piattaforme più complesse” rispetto a cosa, o “servizi più complessi” rispetto a cosa. L'Istituto non fa uso di applicativi aggiuntivi complessi non de confacenti ad un ambiente scolastico . L'utilizzo delle piattaforme multimediali si è sempre indirizzato 14 verso l'ottenimento di uno strumento efficace e complementare delle attività di didattica, così come APECEZIONE - ADPA4BDOD + REGISTRO PROTOCOLLO - 0012571 - 19/10/2022 ricordato dalla nota del Garante Italiano in data 26 marzo 2020. La scuola ha attivato una gestione peculiare della piattaforma attivando le sole funzionalità minime previste e gestendo gli accessi e le abilitazioni tramite la creazione di appositi account. La scuola ha attivato 1 soli servizi essenziali (Gmail, Classroom) regolati da termini di utilizzo che vincolano Google alla non registrazione e alla non divulgazione. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. RICHIESTA N. 4 Posta Elettronica Come enunciato nella risposta alla Richiesta 1, le software house sono scelte a livello Ministeriale; la necessità di DPIA è stata quindi esaminata centralmente dal Ministero competente. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in nostra disponibilità Piattaforma DDI (Messaggistica, videoconferenza, etc) La Didattica a Distanza (DaD) non è più uno strumento previsto dal Ministero competente, come indicato nella Nota 1199 del 28 agosto 2022 nella quale si legge che l’obiettivo è garantire la frequenza scolastica in presenza, limitando al massimo l’impatto delle misure di contenimento dell’epidemia. E° pertanto un errore richiedere una DPIA su un servizio (la DaD) non più attivabile. L'Istituto ha facoltà di attivare strumenti complementari alle attività didattiche (DDI): la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) per questa tipologia di trattamento è regolata dall’art. 35 comma 3 del Regolamento UE 679/2016 GDPR. La DPIA è obbligatoria in casi specifici e normati, tra i quali non ricadono 1 trattamenti di dati in ambito scolastico : gli istituti scolastici infatti non effettuano trattamenti automatizzati (punto a), né su larga scala (punto b) né sistematici (punto c). Anche il Garante italiano per la Privacy con il provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020 (doc. web n. 9300784) ha dichiarato che non è prevista la DPIA per questa tipologia di trattamento: “La valutazione di impatto, che l'art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza 0 di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti 0 comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione 0 biometricò) L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Registro elettronico APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012571 - 19/10/2022 - 1.4 - | L'Istituto scrivente ha recepito all’atto della sottoscrizione del contratto di prestazione di servizio la DPIA redatta dalla software house fornitrice. Le DPIA delle software house fornitrici del servizio sono pubbliche e reperibili nella scheda del servizio SaaS presente nel Marketplace AgID: https://catalogocloud.agid.gov.it/ L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti già disponibili pubblicamente. RICHIESTA N. 5 Posta elettronica Come enunciato nella risposta alla Richiesta 1, le software house sono scelte a livello Ministeriale; la necessità di DPIA è stata quindi esaminata centralmente dal Ministero competente. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in nostra disponibilità. Piattaforma DDI (Messaggistica, videoconferenza, etc) L'Istituto scrivente ha attivato 1 soli servizi essenziali (Gmail, Classroom) regolati da un contratto che vincola Google alla non registrazione e alla non divulgazione, e ha scelto come base dati la server farm europea di Google. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) per questa tipologia di trattamento è regolata dall’art. 35 comma 3 del Regolamento UE 679/2016 GDPR. La DPIA è obbligatoria in casi specifici e normati, tra 1 quali non ricadono 1 trattamenti di dati in ambito scolastico : gli istituti scolastici infatti non effettuano trattamenti automatizzati (punto a), né su larga scala (punto b) né sistematici (punto c). Anche il Garante italiano per la Privacy con il provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020 (doc. web n. 9300784) ha dichiarato che non è prevista la DPIA per questa tipologia di trattamento: “La valutazione di impatto, che l'art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne 1 rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici). L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Registro elettronico L'Istituto scrivente ha recepito all’atto della sottoscrizione del contratto di prestazione di servizio la APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012571 - 19/10/2022 - 1.4 - | DPIA redatta dalla software house fornitrice. La DPIA della software house fornitrice del servizio è pubblica e reperibile nella scheda del servizio SaaS presente nel Marketplace AgID: https://catalogocloud.agid.gov.it/. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti già disponibili pubblicamente. RICHIESTA N. 6 Posta elettronica Come enunciato nella risposta alla Richiesta 1, le software house sono scelte a livello Ministeriale; la necessità di DPIA è stata quindi esaminata centralmente dal Ministero competente. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in nostra disponibilità [omissis] Didattica a Distanza (DaD) non è più uno strumento previsto dal Ministero competente, come indicato nella Nota 1199 del 28 agosto 2022 nella quale si legge che l’obiettivo è garantire la frequenza scolastica in presenza, limitando al massimo l’impatto delle misure di contenimento dell'epidemia. E° pertanto un errore richiedere una DPIA su un servizio (la DaD) non più attivabile. Per quanto concerne le piattaforme DDI, nell’anno scolastico 2022/2023 l’Istituto scrivente ha operato in continuità con gli anni scolastici precedenti: non è stata quindi effettuata nessuna valutazione comparativa, poiché è stato confermato l’utilizzo degli strumenti già attivati in precedenza. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Registro [omissis] peculiare struttura del mercato di riferimento, il contenuto numero di operatori attivi, la particolare soddisfazione maturata nel precedente rapporto contrattuale e la relativa competitività del prezzo offerto, e valutati gli eccessivi oneri in termini di costi (per migrazione, formazione del personale docente, formazione del personale non docente), l’Istituto scrivente ha confermato e rinnovato in affidamento diretto il contratto stipulato con il fornitore degli anni precedenti, operando D.Lgs 56/2017. Di conseguenza non è stata effettuata alcuna valutazione comparativa. Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento non previsto né obbligatorio. Sulla base degli elementi già indicati, il presente Istituto risponde alla richiesta di accesso civico generalizzato ai documenti richiesti con le precisazioni di cui sopra. Ascoli Piceno, 19 ottobre 2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO de [omissis] APEECBZIONE - ADFA4BDOD + REGISTRO PROTOCOLLO - 0012571 - 19 Î VOZORA 14 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.fgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la ferma autografa 4