I3 United Nations Educational, Scientific and +. - UNESCO Associated Ministero dell'Istruzione Cultural Organization . Schools Università e Ricerca ALESSANDRO VOLTA Costruzioni Ambiente Territorio (diurno e serale) - Liceo Artistico - Amministrazione Finanza Marketing (serale) Istruzione domiciliare e ospedaliera - Scuola in casa circondariale VIA ABBIATEGRASSO, 58 - 27100 PAVIA - TEL: 0382.526352 - 0382.526353 E- mail: pvis006008@istruzione.it - pvis006008@pec.istruzione.it www.istitutovoltapavia.edu.it CF 80008220180 codice IPA UFCI1IF LLSC"A VOLTA" - PAVIA Pavia, 1/7 ottobre 2022 Prot. 0019717 del 17/10/2022 Ill (Uscita) Egr. Sig. F. Pietrosanti comunicazioni@pec.monitora-pa.it Oggetto: Istanza DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO assunta a protocollo n. 17501 del 21/09/2022- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. VOLTA” PAVIA - PVIS006008 - provvedimento di diniego Egr. Sig. Fabio PIETROSANTI, la presente, da intendersi quale comunicazione strettamente personale in merito alla Sua richiesta di Accesso Civico Generalizzato, pervenuta via PEC allo scrivente Istituto in data 20/09/2022, assunta a protocollo n. 17501 del 21/09/2022, da Lei presentata in qualità di “attivista del progetto Monitora PA”, volta ad ottenere l'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 e segg. del D.Lvo 33/2013 alla seguente documentazione: 1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l'Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell'ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all'estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; Premesso che: - l'istituto giuridico previsto dall'art. 5 comma 2 D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, non può essere utilizzato in modo disfunzionale ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon andamento della pubblica amministrazione (ex multis T.A.R. Lombardia - Milano - Sezione terza - Sentenza 11/10/2017, n. 1951; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 02/04/2020 n.10; -sempre secondo granitica giurisprudenza amministrativa, l'interesse sottostante a una siffatta istanza deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, pena rappresentare in concreto un intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative; - dall'istanza in esame, si evince che la mole dei documenti oggetto della richiesta ostensione è cospicua, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità; - in argomento, si riscontra l'assenza di una effettiva esigenza di conoscenza di documenti amministrativi, evidente in relazione alle singole richieste di cui all'istanza in esame, rilevando come nessuna di queste abbia una propria ragione giustificativa appropriata per accogliere l’accesso, apparendo tutte connotate da estrema genericità e sproporzionate rispetto a quanto richiesto, alla copertura temporale, nonché in relazione alla mole di documenti a supporto che si richiede alle singole scuole, e quindi anche a questa istituzione scolastica , di fornire; -siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, ben può essere ascritta a quei casi espressamente qualificati come inammissibili dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda, di nuovo, anche la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’Amministrazione stessa anche alla luce del contesto contingente, ma anche e soprattutto in quanto lo stesso Consiglio di Stato ritiene non solo “possibile” ma anche “doveroso” per la singola Amministrazione “evitare e respingere richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo" (in senso conforme, - tali elementi ben emergono dall’intento, fra l’altro anche manifestamente massivo, dimostrativo ed esplorativo, risultante dall’istanza in oggetto e dalla motivazione ivi riportata, intrinsecamente caratterizzata anche da profili di illogicità, tra l’altro anche nel riferimento a fondi stanziati a favore di questa Istituzione scolastica e, come sicuramente a Sua conoscenza, non ancora nella disponibilità della medesima; -inoltre, la generazione automatizzata della istanza (caratterizzata da una immagine digitalizzata della Sua firma, priva di valore giuridico) e l'invio parimenti automatizzato della medesima istanza, peraltro trasmessa massivamente anche alle altre istituzioni scolastiche, non paiono rispondenti alla ratio della norma invocata nella Sua istanza; - similmente, la Sua dichiarazione in merito alla sistematica ed automatizzata pubblicazione di quanto indicato nell’istanza in oggetto non pare rispondente alle normative vigenti ed in parte ivi invocate, contribuendo ulteriormente a confermare la ricorrenza, in concreto, degli elementi sopra menzionati. Ciò posto e considerato, la Sua richiesta difetta di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa. Per quanto articolato in motivazione, lo [omissis] non ritiene accoglibile e per l’effetto rigetta, con il presente provvedimento di diniego totale, tale richiesta di accesso civico generalizzato. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa