Ministero dell'Istruzione Istituto Comprensivo di Via Scopoli . + Infanzia —-Primaria - Scuola a iondaria primo grado ad Pirizzo Musicale :.3 DI Italiadomani C. F.: 96069530184 _ C.M.: PVIC828001 È PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Segreteria: Via A. Volta, 17 —- 27100 Pavia (PV) @ 0382/26121 - Fax 0382/1820099 e-mail : pvic828001@istruzione.it e-mail pec: pvic828001 @pec.istruzione.it sito web: www.icviascopoli.edu.it CUF - Codice Univoco di Fatturazione elettronica: UF4IG3 - Codice iPA icvs_018 P er la scuola 14 IC DI VIA SCOPOLI - PAVIA Pavia, 14 ottobre 2022 Prot. 0012657 del 14/10/2022 | (Uscita) Sig. F.Pietrosanti posta-certificata@certmail.irideos.it Oggetto: Richiesta DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO ASSUNTA A protocollo n. 11200 DEL 20/09/2022- FOIA-01-PVIC828001 Egr. Sig. Fabio PIETROSANTI, la presente, da intendersi quale comunicazione strettamente personale in merito alla Sua richiesta FOIA di Accesso Civico Generalizzato, pervenuta via PEC allo scrivente Istituto in data 20/09/2022, assunta a protocollo n. 11200, da Lei presentata in qualità di “attivitsa del progetto Monitora PA”, volta ad ottenere l’accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 e segg. del D.Lvo 33/2013 alla seguente documentazione: 1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell'ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all'estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell'Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; PREMESSO che l’accesso generalizzato, previsto dall'art. 5, comma 2, del D.lvo 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, presenta la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa. Pertanto, l'accesso generalizzato non può essere utilizzato in modo disfunzionale ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon andamento della Pubblica Amministrazione (ex. multis TAR Lombardia - Milano - Sez. III - Sentenza 11/10/2017, n. 1951; Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 02/04/2020, n. 10); vengono considerate non ammissibili le richieste meramente esplorative, volte semplicemente a “scoprire” di quali informazioni le Amministrazioni dispongono e ad esercitare forme di controllo generalizzato sul loro operato; VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, del 25/01/2022, n. 495, per la quale sono da ritenersi “sproporzionate e dunque inammissibili le richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o di richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti, ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi, richieste vessatorie e pretestuose"; VERIFICATO che la raccolta delle informazioni richieste imporrebbe a questa Istituzione scolastica un notevole carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il corretto funzionamento dell'ordinaria attività amministrativa, fondamentale per fornire il necessario e indispensabile supporto al servizio di istruzione, il cui scopo è assicurare prioritariamente l’attività dell'ufficio per il buon andamento dell’amministrazione e la regolare erogazione del servizio scolastico ; VERIFICATO che le informazioni richieste si riferiscono anche ad operazioni non di competenza delle istituzioni scolastiche, come la valutazione di impatto che, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di protezione dei dati personali n. 679 del 27 aprile 2016, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell'elenco che l'autorità di controllo redige e rende pubblico; CONSIDERATO CHE sempre secondo granitica giurisprudenza amministrativa, l'interesse sottostante a una siffatta istanza deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, pena rappresentare in concreto un intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative; VALUTATO CHE siffatta richiesta così sproporzionata e abnorme, ben può essere ascritta a quei casi espressamente qualificati come inammissibili dalla recente giurisprudenza del massimo concesso di giustizia amministrativa (si veda, di nuovo, anche la pronuncia dell’Adunanza Plenaria 10/2020, sentenza 25/01/2022, n. 495 Consiglio di Stato, sezione III), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo ad interferire con il buon andamento dell'Amministrazione stessa, anche alla luce del contesto contingente, ma anche e soprattutto in quanto lo stesso Consiglio di Stato ritiene non solo “possibile”, ma anche “doveroso” per la singola Amministrazione “evitare e respingere richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo”; VISTO CHE tali elementi ben emergono dall’intento, tra l’altro anche manifestamente massivo, dimostrativo ed esplorativo, risultante dall’istanza in oggetto e dalla motivazione ivi riportata, intrinsecamente caratterizzata anche dai profili di illogicità, tra l'altro anche nel riferimento a fondi stanziati a favore di questa Istituzione scolastica e, come sicuramente a Sua conoscenza, non ancora nella disponibilità della medesima; inoltre la generazione automatizzata dell'istanza (caratterizzata da un'immagine digitalizzata della Sua firma, priva di valore giuridico) e l'invio parimenti automatizzato della medesima istanza, peraltro trasmessa massivamente anche alle altre Istituzioni scolastiche, non paiono rispondenti alla ratio alla norma invocata dalla Sua istanza; similmente, la Sua dichiarazione in merito alla sistematica e automatizzata pubblicazione di quanto indicato nell’istanza in oggetto, non pare rispondenti alle normative vigenti e in parte ivi invocate, contribuendo ulteriormente a confermare la ricorrenza, in concreto, degli elementi sopra menzionati. Ciò posto e considerato, la Sua richiesta difetta di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata con una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa. Per quanto articolato in motivazione, lo scrivente Istituto non ritiene accoglibile e per l’effetto rigetta, con il presente provvedimento di diniego totale, tale richiesta di accesso civico. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] (Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa