FONDI Ministero dell'Istruzione, dell'Università Dipartimento per la Programmazione e della Ricerca Direzione Generale per interventi in materia di edilizia ti Î R} U Î ] U Q A LI scolastica , per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV UNIONE EUROPEA EUROPEI 2014-2020 [omissis] SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR MINISTERO DELL ‘IS TRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Manzoni” CAVA MANARA (PV) Scuola dell’Infanzia — Scuola primaria — Scuola Secondaria di primo Grado - C.M. PVIC81200B Sede Centrale e Uffici: Via dei Mille, 9- 27051 Cava Manara (PV) MP 0382/554332 —35 CF: 96038970180 - C.U. UF3DUJ e-mail: pvic81200b@istruzione.it e-mail pec: pvic81200b@pec.istruzione.it Sito web: www.ic-cavamanara.edu.it e AISig. Fabio Pietrosanti comunicazioni(@pec.monitora-pa.it; ° p.c. AI Direttore Generale U.S.R. Lombardia drlo@postacert.istruzione.it; Egr. Sig. Fabio Pietrosanti, A seguito della Sua istanza pervenuta via PEC allo scrivente Istituto in data 20/09/2022, prot. n. 6607 del 06/10/2022, nella quale richiedeva l’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 del d.Igs 33/2013 ai seguenti documenti: 1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; PREMESSO che l’accesso generalizzato, previsto dall’art. 5, comma 2, del d.1gs.33/2013, presenta la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa; CONSIDERATO che l’istanza di accesso civico generalizzato è suscettibile di rigetto in ragione dei limiti previsti dall’art. 5 bis, commi 1, 2 e 3 del d.1gs.33/2013 a tutela di interessi pubblici e privati; CONSIDERATO che l’istanza di accesso civico generalizzato può essere altresì rigettata quando la richiesta è tale da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione come nel caso di richieste: - massive (grandi quantità di dati richiesti) - ripetute (numerose istanze in arco temporale ristretto) - vessatorie (richieste con carattere pretestuoso o irritante per via del grado di ripetitività in un intervallo di tempo limitato ovvero del tono della richiesta); RICORDANDO che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, Anac ha precisato che non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione disponga. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto; RICORDANDO che nelle suddette linee guida, Anac ha precisato che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima può ponderare da un lato l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e dall'altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l'interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”; CONSIDERATO che la sentenza del 13 agosto 2019 del Consiglio di Stato - Sezione VI stabilisce che l'accesso civico serve a favorire forme diffuse di controllo sull’attività dell’ente e sull’uso delle risorse pubbliche ma non può intralciare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Va svolta quindi una valutazione caso per caso per garantire, secondo un delicato ma opportuno bilanciamento, che non se ne faccia un uso pretestuoso e non si crei una sorta di effetto "boomerang" sull’ente destinatario; CONSIDERATO che il Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria, n.10 del 02/04/2020 ha stabilito che “l’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi”. CONSTATATA la natura massiva della richiesta inoltrata a più di 8000 scuole italiane e il suo carattere seriale, in quanto la stessa è stata inviata nell’ambito di una campagna più ampia che si protrae da diversi mesi con istanze ricorrenti alle caselle PEC delle istituzioni scolastiche; CONSTATATA la natura generica e meramente esplorativa delle richieste volte a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone, peraltro su più anni scolastici, con aggravio di lavoro notevole; CONSIDERATO 1l parere dell’ Avvocatura dello Stato — Ufficio distrettuale di Napoli, secondo il quale, l’istanza di accesso civico generalizzato, nonostante il nomen iuris che le è stato attribuito, si configurerebbe piuttosto come una vera e propria istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e come tale soggetta alla relativa disciplina, in quanto il fatto che essa sia diretta ad ottenere l’ostensione di documentazione, peraltro di notevoli dimensioni, la cui diffusione comporterebbe il concreto rischio di lesione della privacy e della riservatezza del personale scolastico , dei discenti e dei genitori dei medesimi, renderebbe necessario il loro coinvolgimento in qualità di controinteressati, andando a mutare nei fatti la natura giuridica dell’istituto; CONSIDERATO che in base alla disciplina dettata dagli artt. 22 e ss. della L.241/1990, 1l richiedente difetterebbe della legittimazione attiva dal momento che la qualità di attivista dell’istante denoterebbe una finalità strumentale e ideologica sottesa all’istanza che si risolverebbe nei fatti in un controllo generalizzato dell’operato delle P.A., caso di esclusione del diritto d’accesso espressamente previsto dal legislatore; VISTO il parere del DPO che ritiene non si possa concedere l’accesso integrale ai documenti ai punti 1, 2, 3,4, 5 e 6 con ulteriore aggravio di lavoro per l’amministrazione che dovrebbe procedere ad operare degli estratti di tali documenti e ad inserire degli omissis; CONSIDERATA la carenza di personale amministrativo che rende estremamente difficoltoso anche lo svolgimento dell’ordinaria attività istituzionale; CONSIDERATA la necessità di finalizzare prioritariamente l’attività dell’ufficio al buon andamento dell’amministrazione e alla regolare erogazione del servizio scolastico ; CONSIDERATO che, volendo vagliare la richiesta dal punto di vista sostanziale, si evidenzia che - punto 1: in relazione alla posta elettronica istituzionale, l'istituto usufruisce in concessione di una casella di posta elettronica e di una PEC ministeriale le cui software house sono scelte e contrattualizzate dall’ Amministrazione centrale del Ministero per cui non dispone della relativa documentazione; 1 termini di utilizzo delle piattaforme utilizzate per la DaD/DDI, che regolano il rapporto tra le parti, sono pubblici e reperibili sui siti web delle piattaforme in questione e allo stesso modo 1 dati relativi ai contratti tra lo scrivente istituto e le software house che forniscono 1 servizi di Registro Elettronico e Segreteria Digitale sono pubblicati nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente; - punti 2, 3, 4 e 3: il Garante per la protezione dei dati personali, mediante il provvedimento del 26 marzo 2020 ha chiarito che non rientrano nell’ambito dell’obbligo di Valutazione di impatto i trattamenti effettuati dalla singola scuola che si serve di piattaforme che non effettuano un monitoraggio automatizzato e sistematico degli utenti, come nel caso di specie; l’istituto non fa inoltre uso di applicativi aggiuntivi complessi non confacenti ad un ambiente scolastico ; i documenti richiesti pertanto non sono previsti né tantomeno obbligatori; - punto 6: l’utilizzo delle piattaforme multimediali si è sempre indirizzato verso l’ottenimento di uno strumento efficace e complementare delle attività di didattica; per l’acquisizione di tali piattaforme non è previsto alcun obbligo di procedere a valutazioni comparative trattandosi di acquisti sotto-soglia, SI COMUNICA Per tutte le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente richiamate, - Che la scrivente istituzione scolastica non accoglie la richiesta pervenuta. Documento Firmato Digitalmente Il Dirigente Scolastico [omissis] -—