ISTITUTO COMPRENSIVO A. FRANK C.F. 85016110158 C.M. MBIC8AD006 A98A49E - Segreteria Prot. 0006489/U del 18/10/2022 14:31 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ANNA FRANK” e-mail: mbic8ad006@ìistruzione.it; mbic8ad006@pec.istruzione.it — sito: www.icannafrankmonza.edu.it Via Toscana, 10 —- 20900 Monza - Tel/Fax 039/2007876 - Cod. Meccanografico: MBIC8AD006 Codice fiscale: 85016110158 - Codice Univoco Ufficio: UFT Monza 18.10.2022 OGGETTO: Riscontro a richiesta di accesso civico generalizzato presentato da Monitor PA nella persona di Fabio Pietrosanti, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 In merito alla richiesta di accesso civico generalizzata di cui in oggetto, pervenutaci con pec il 20/09/2022, si rassegna quanto segue. Essa, così come rappresentata, per la natura, il contenuto e le finalità che ne costituiscono oggetto, essa si pone come eccessiva e spropositata, finalizzata ad ottenere documentazione di notevoli dimensioni relativamente alla gestione di profili di informatizzazione, privacy, didattica e attività amministrative; L’inoltro strumentalmente massivo e tendenzialmente provocatorio riscontrato dall'essere stata rivolta negli stessi termini a numerosissime altre Istituzioni Scolastiche senza un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ne rivela altresì la pretestuosità indebita e la strumentalità ideologica, fino a costituire vero e proprio intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative; La natura massiva della istanza presentata imporrebbe all’amministrazione di porre in essere complessi oneri procedimentali al fine di acquisire il consenso dei numerosi controinteressati menzionati nell’istanza, nonchè la successiva rielaborazione del documento da esibire, che dovrebbe essere emendato dei nominativi dei soggetti che, eventualmente, si siano opposti all’ostensione dei loro dati, per cui ciascun documento dovrebbe essere ristrutturato e manipolato più e più volte. Come affermato costantemente dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, il diritto di accesso civico generalizzato non può essere espletato in pregiudizio del buon andamento dell’amministrazione, riversando sulla medesima un onere oltremodo gravoso e tale da sottoporla ad attività incompatibile con la funzionalità dei suoi plessi e con l’economicità e tempestività della sua azione, questo specialmente laddove, come nel caso in esame, sia in gioco il coinvolgimento di un numero imprecisato di soggetti controinteressati; L’istanza in esame potrebbe configurare un'ipotesi di abuso funzionale del diritto di accesso civico generalizzato, muovendo dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n.13, secondo cui il predetto diritto di accesso è volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Nella motivazione dell'istanza presentata si evidenzia espressamente che “tutti i documenti e le risposte positive o negative ricevute a seguito della presente richiesta di accesso civico generalizzato saranno automaticamente resi accessibili al pubblico, privati dei dati personali eventualmente presenti nella mail di accompagnamento, tramite una apposita sezione del nostro sito, così da poter essere analizzati da studiosi e specialisti nell’ambito della protezione dei dati e del software libero”. La precisazione effettuata dall’istante nella motivazione lascia emergere che la finalità per la quale viene utilizzato lo strumento dell'accesso civico generalizzato non coincide con il controllo sul perseguimento o meno delle funzioni istituzionali attribuite agli istituti scolastici, ma sarebbe teso a costituire una forma di controllo di un ambito (protezione dei dati personali) già istituzionalmente presidiato dal Garante per la protezione dei dati personali. Anche sotto questo profilo la richiesta di accesso civico generalizzato appare funzionalmente abusiva; La richiesta appare irricevibile anche sotto il profilo del limite della sicurezza pubblica e la tutela di interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi al proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. Considerato che parte della documentazione richiesta dall’istante pare senza dubbio contenere dati la cui diffusione potrebbe pregiudicare gli interessi commerciali dei fornitori dei servizi, questi ultimi potrebbero essere considerati alla stregua di soggetti controinteressati, con la conseguenza che gli adempimenti, anche in questa circostanza, sarebbero massivi e spropositati per l'istituzione scolastica ; Per altri versi, poi, essa comporta il concreto rischio di lesione della privacy e di riservatezza del personale scolastico , dei discenti e dei loro genitori, considerando che i dati risultanti nella plurima documentazione richiesta o recano contenuti sensibili o potrebbero condurre a desumerlì attraverso ulteriori elementi informativi; Non è chiaro, infine, il nesso tra l'affermazione contenuta nella premessa, per cui da informazioni assunte presso il Ministero dell'Istruzione avrebbe appreso che il mio istituto scolastico sta per ricevere fondi a titolo di investimento, in attuazione del Piano scuola 4.0, nell’ambito della Missione 4, Componente 1, del PNRR e le molteplici richieste di accesso avanzate in merito all'utilizzo di piattaforme e tutela dei dati personali. Anche sotto tale profilo, pertanto, l'istanza di accesso civico generalizzato appare pretestuosa. Per questi motivi, sotto il profilo generale, - interpellato il DPO interno; - sentito l'Ufficio Scolastico competente; - preso atto della costante giurisprudenza in materia richiamata anche dall'Avvocatura Generale dello Stato; - la richiesta non può essere accolta e si comunica il diniego totale della richiesta di accesso Sotto il profilo specifico, si precisa in dettaglio quanto segue: » relativamente al documento richiesto al punto 1), oltre ad essere sproporzionata ed onerosa, la richiesta tocca servizi erogati da altri enti pubblici ed amministrativi, in particolare il Ministero dell'Istruzione, servizi peraltro resi in forza di scelte operate a livello ministeriale con relativa contrattualizzazione a livello centrale dello stesso Ministero. Per tali servizi risulta pubblicata sulle apposite pagine web di tali soggetti o delle relative piattaforme la documentazione richiesta. Trattasi dunque di documentazione già prodotta da soggetto terzo, non nella piena disponibilità della Scuola e/o disponibile presso altre apposite pagine e links istituzionali. Lo stesso valga relativamente al Registro Elettronico, per il quale la documentazione è presente nelle pagine del soggetto fornitore “AXIOS”, qualificato e certificato secondo legge; » relativamente al documento richiesto al punto 2), si rimanda al provvedimento del 26/03/2020 del Garante Privacy, ove è ben chiaro che la valutazione di impatto non è necessaria se il trattamento effettuato dalle Istituzioni Scolastiche non presenta caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. In concreto la valutazione di impatto oggetto della richiesta in esame non è prevista e non è obbligatoria per i trattamenti effettuati dalle Istituzioni scolastiche e quindi anche da questo Istituto, che, peraltro, non utilizza piattaforme di monitoraggio sistematico degli utenti, né una profilazione, né un trattamento su larga scala dei dati, atteso che il trattamento dei dati personali avviene per le sole finalità istituzionali; >. per quanto riguarda il documento richiesto al punto 3), oltre a quanto sopra, non sono previsti in uso applicativi aggiuntivi complessi, ma piattaforme multimediali per soli servizi strettamente didattici e di formazione. La richiesta appare generica, non individuando con esattezza la documentazione richiesta e connotata da carattere esplorativo sull'eventuale utilizzo delle piattaforme per erogare “servizi più complessi” oltre quello della formazione, che esulano dai compiti istituzionali delle istituzioni scolastiche. >» per quanto riguarda il documento richiesto al punto 4), è ancora una volta il provvedimento del 26/03/2020 del Garante Privacy a condurre alla conclusione della non riferibilità all'Istituto Scolastico della documentazione richiesta, da ritenersi dunque documentazione non prevista né obbligatoria per questa Istituzione; » relativamente al documento richiesto al punto 5), poi, oltre a quanto previsto al precedente punto, l'Istituzione scolastica , con l'utilizzo dei sistemi informatici in atto, non effettua alcun trasferimento dati verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea. La richiesta non può essere accolta per mancanza di fondamento ed estraneità al fatto che ne è presupposto; » relativamente al punto 6), In merito alla richiesta dei documenti di cui al sopracitato punto 6 la valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82, per l'anno scolastico 2022/2028, risulta ancora in corso di produzione (sempre e solo per le piattaforme scelte dall'istituto e non quelle fornite dagli enti superiori). Peraltro, si nega la sussistenza di un obbligo di conservazione agli atti della Scuola delle valutazioni comparative richieste. Trattasi dunque di documenti non previsti né obbligatori per l'Istituzione Scolastica . Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Tanto si doveva per il ruolo e la funzione svolta. La Dirigente Scolastica Alfina D’Orto Firmato digitalmente