Buongiorno, � In merito alla Vostra richiesta di accesso civico generalizzato del 20/09/2022,� premesso che - l'istituto giuridico previsto dal�D. Lgs. 97/2016, in generale, non pu essere utilizzato in modo disfunzionale ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon andamento della pubblica amministrazione 1951; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 02/04/2020, n. 10; - il carico di lavoro scaturente dalla specifica richiesta risulta essere irragionevole rispetto al buon andamento della funzione di istruzione nel garantire il diritto allo studio, tenuto conto, inoltre, che richiederebbe il coinvolgimento di altri soggetti [omissis] ; - l'intento della Vostra Associazione "MONITORA PA" massivo,�dimostrativo e�puramente esplorativo; - il provv. del 26 Marzo 2020 del Garante per la Protezione dei Dati Personali ha espressamente affermato la non obbligatoriet alla redazione della DPIA nei�trattamenti effettuati dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorch relativo a soggetti in condizioni peculiari quali i minori; � Lo scrivente Istituto rigetta tale richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5-bis del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33. � Cordiali Saluti Il Dirigente Scolastico �