Gentile sig. Fabio Pietrosanti in merito alla richiesta di accesso civico generalizzato in oggetto con la presente le comunichiamo che la richiesta così come formulata è rigettata, in quanto per contenuto e forma, deve qualificarsi non già come accesso civico generalizzato (come da lei indicato) bensì come accesso aglu atti amministrativi ex art. 22 e ss L.241/1990. A tal proposito si richiama il dettato normativo dell'art. 24 L.241/90 che esclude che tale istituto possa essere invocato per istanze che si concretizzino come controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. La riconducibilità della sua richiesta all'istituto giuridico dell'accesso agli atti è desumibile sul modus operandi dell’istante, il quale, senza alcuna previa interazione con gli uffici scolastici territoriali, richiedeva alle Scuole una mole di documenti attraverso l’inoltro di oltre 8.000 mail ad altrettanti Istituti scolastici. La tipologia dei documenti richiesti inoltre presuppone una vera e propria richiesta di accesso agli atti amministrativi, per la quale è necessario, tra l'altro un interesse personale, diretto e attuale. Tali conclusioni sono state condivise sul punto dall'Avvocatura dello Stato - sede distrettuale di Napoli, mediante redazione di apposito parere. Distinti Saluti Milano, 12.10.2022 [omissis] Direttore Servizi Generali Amministravi Istituto Comprensivo "Via Linneo" -- Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.