Buongiorno, in merito alla Vostra richiesta di accesso civico generalizzato dei 19/09/2022, premesso che - l'istituto giuridico previsto dal D. Lgs. 97/2016, in generale, non può essere utilizzato in modo disfunzionale ed essere frasformato in una causa di intralcio al buon andamento Sentenza 11/10/2017, n. 1951; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 02/04/2020, n. 10; - li carico di lavoro scaturente dalla specifica richiesta risulta essere irragionevole rispetto ai buon andamento della funzione di istruzione nel garantire il diritto allo studio, tenuto conto, inoltre, che richiederebbe il coinvolgimento di aliri soggetti [omissis] ; - l'intento della Vostra Associazione "MONITORA PA" è massivo, dimostrativo e puramente esplorativo; - {i provv. del 26 Marzo 2020 del Garante per la Protezione dei Dati Personali ha espressamente affermato la non obbligatorietà alla redazione della DPIA nei frattamenti effettuati dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali | minori, Lo scrivente Istituto rigetta tale richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5-bis del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33. Cordiali Saluti i Dirigente Scolastico