RHO, 18/10/2022 10:37:15 Prot. Nr. 0006082/U del 19/10/2022 09:20:00 Buongiorno, in merito alla Vostra richiesta si fa presente quanto segue, relativamente alle 6 richieste: 1. Quanto alla prima richiesta, In relazione alla posta elettronica istituzionale, gli istituti usufruiscono in concessione di una casella di posta elettronica e di una casella di posta certificata PEC ministeriale. Da ciò ne consegue che le software house fornitrici dei servizi di posta (Microsoft e Aruba) sono scelte a livello ministeriale e la relativa contrattualizzazione è stata gestita dall’amministrazione centrale del Ministero. L’ Istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in disponibilità della scuola. Quanto al registro elettronico, il contratto stipulato dall’Istituto con Axios è formalizzato attraverso il “Modulo d’ordine” che l’Istituto ha inviato in Axios (attraverso la rete vendita) e regolamentato attraverso i seguenti documenti: - “Contratto e Licenza d'Uso” scaricabile dal sito web di Axios al seguente link: [1]https://axiositalia.it/wpcontent/uploads/2022/09/M.GES_03.06_Licenza _duso_software_Axios_20220929_signed.pdf- In conformità all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (Responsabile del trattamento), Axios rende disponibile sul proprio sito web il documento “DPA (Data Processing Agreement)”: [2]https://axiositalia.it/wp-content/uploads/2022/09/29.09.22-DPA_Axios _Italia_Srl_2_signed.pdf In relazione alla richiesta dei contratti sottoscritti tra lo scrivente Istituto e le software house, che forniscono i servizi di Registro Elettronico, si allegano Contratti Licenza d’uso, DPIA, Policy Privacy adottate dal fornitore Axios relative all’anno 2022-2023 (all.3-4-5). Il fornitore del servizio di registro elettronico per gli anni 2020-2021 e 2021-2022 era Mastercom, contratto stipulato dal Comune di RHO con il produttore. L’ Istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in disponibilità della scuola. In relazione alla piattaforma DaD/DDI utilizzata dall’Istituto, questa è concessa con una licenza di utilizzo a titolo non oneroso. Termini di condizioni e utilizzo della piattaforma sono pubblici e sono reperibili sui siti web della piattaforma in questione (Google Workspace for Education): Google for Workspace: [3]https://workspace.google.it/intl/it/terms/education_terms.html - Google for Workspace (Termini integrativi): [4]https://workspace.google.it/intl/it/terms/service-terms/index.html Si sottolinea comunque che la tipologia di richiesta e la mole di documentazione da produrre, relativa a tre anni scolastici, si configura come un carico eccessivo di lavoro che, senza alcun dubbio, intralcerebbe il buon funzionamento delle attività amministrative e scolastiche di questo Istituto, visto anche il necessario coinvolgimento di diverse professionalità interne ed esterne. In proposito si richiama la sentenza n. 503 del 3-12-2021, con la quale il T.A.R. per l’Abruzzo Pescara, Sez. I, ha affermato: “Ed infatti, in materia di accesso civico generalizzato, il diritto di accesso non può essere espletato in pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione, riversando sulla medesima un onere oltremodo gravoso e tale da sottoporla ad attività incompatibili con la funzionalità dei suoi plessi e con l'economicità e tempestività della sua azione, questo specialmente laddove, come nel caso in esame., sia in gioco altresì il coinvolgimento di un numero molto alto di soggetti controinteressati. 2. si ritiene non necessario tale adempimento perché il servizio on line di videoconferenza o della piattaforma tecnologica di Didattica a Distanza sono stati configurare in modo da minimizzare i dati utilizzati e impedire attività di monitoraggio del comportamento degli alunni e del personale della scuola; - si ritiene non necessario tale adempimento in quanto il Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" [9300784], benché il provvedimento sia stato reso dal Garante a causa dell’epidemia di COVID-19, non decade con il termine dello stato di emergenza (31 marzo 2022) ma resta valido anche dopo tale termine. -si ritiene infine non necessario l'adempimento, in quanto i trattamenti di dati non rientrano fra quelli previsti dall'art. 35 comma 3 del GDPR. 3. Si rappresenta che l’Istituto non fa uso di applicativi aggiuntivi complessi non confacenti ad un ambiente scolastico . L'utilizzo delle piattaforme multimediali si è sempre indirizzato verso l'ottenimento di uno strumento efficace e complementare delle attività di didattica, così come ricordato dalla nota del Garante Italiano in data 26 marzo 2020. L’istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Il Dirigente scolastico adotta le misure tecniche ed organizzative adeguate sulla base del rischio derivante dall’utilizzo di piattaforme e/o servizi on line necessari alla didattica digitale integrata; proprio tali misure, in quanto idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza digitale, impedirebbero l'ostensione a persone non autorizzate (Regolamento UE 679/2016; art. 5 bis, comma 2 D.lgs n. 33/2013 “esclusioni e limiti all’accesso civico”). L’istanza in concreto risulta eccessivamente onerosa, tale da interferire con il buon andamento dell’Amministrazione stessa, in ragione della copiosità della documentazione richiesta, anche perché relativa ai diversi servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata e registro elettronico. 4. si ritiene non necessario l'adempimento, in quanto i trattamenti di dati non rientrano fra quelli previsti dall'art. 35 comma 3 del GDPR. - si ritiene non necessario tale adempimento in quanto il Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" [9300784], benché il provvedimento sia stato reso dal Garante a causa dell’epidemia di COVID-19, non decade con il termine dello stato di emergenza (31 marzo 2022) ma resta valido anche dopo tale termine. 5. Per quanto riguarda il Registro Elettronico, si ritiene non necessario tale adempimento in quanto nessun dato è trasferito verso Paesi extra SEE; per quanto riguarda gli altri servizi indicati, si ritiene non necessario l'adempimento, in quanto i trattamenti di dati non rientrano fra quelli previsti dall'art. 35 comma 3 del GDPR. Si segnala inoltre quanto riportato nel Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" [9300784] (“L’Autorità vigilerà sull’operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.” La scelta del fornitore è avvenuta fra quelli indicati dal Ministero e presenti sul marketplace AgID. L’istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. 6. In riscontro al punto n. 6, si rileva come la normativa che regola gli acquisti da parte delle scuole richiama non solo l’applicazione del CAD [omissis] ma anche del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/16) e del regolamento di contabilità delle scuole (Decreto 28 agosto 2018, n. 129), i quali non indicano alcun chiaro obbligo di conservare agli atti della scuola valutazioni comparative per acquisti sottosoglia. Per l’anno scolastico richiesto si è proceduto all’attivazione del Registro elettronico Axios, senza costi aggiuntivi per le licenze d’uso dei programmi. L’istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori Distinti saluti il dirigente scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO DE ANDRE Meccanografico: MIIC8BV00L Codice fiscale: 93527170158 Indirizzo: VIA GRAZIA DELEDDA 2 - RHO (MI) C.A.P.: 20017 Mail: MIIC8BV00L@ISTRUZIONE.IT Pec: MIIC8BV00L@pec.istruzione.it Telefono: 029303862 -----Original Message----- Da: "Per conto di: comunicazioni@pec.monitora-pa.it" Inviato: 19/09/2022 13:18:04 A: miic8bv00l@pec.istruzione.it CC: comunicazioni@pec.monitora-pa.it Oggetto: POSTA CERTIFICATA: [RIF FOIA-01.MIIC8BV00L] RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO Messaggio di posta certificata Il giorno 19/09/2022 alle ore 13:18:04 (+0200) il messaggio "[RIF FOIA-01.MIIC8BV00L] RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO" è stato inviato da "comunicazioni@pec.monitora-pa.it" indirizzato a: miic8bv00l@pec.istruzione.it comunicazioni@pec.monitora-pa.it Il messaggio originale è incluso in allegato. Identificativo messaggio: opec2113.20220919131804.22654.22.1.82@certmail.irideos.it References 1. https://axiositalia.it/wpcontent/uploads/2022/09/M.GES_03.06_Licenza_duso_software_Axios_20220929_signed.pdf 2. https://axiositalia.it/wp-content/uploads/2022/09/29.09.22-DPA_Axios_Italia_Srl_2_signed.pdf 3. https://workspace.google.it/intl/it/terms/education_terms.html 4. https://workspace.google.it/intl/it/terms/service-terms/index.html