ISTITUTO COMPRENSIVO MASCAGNI - C.F. 91539660158 C.M. MIIC8BM008 - ARMZR43 - ISTITUTO COMPRENSIVO MASCAGNI Prot. 0006397/U del 10/10/2022 14:29:04 ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO MASCAGNI” Presidenza e Segreteria Via Mascagni, 11 - 20066 Melzo —- MI — Tel FONDI 029551673 STRUTTURALI pon C.M. MIIC8BM008 - Codice Fiscale 91539660158 REPS.E 0008 e-mail: miic8bmoosg@istruzione.it e-mail pec: MIIC8BM008@pec.istruzione.it sito I.C.Mascagni: www:scuolamascagni.edu.it Al Sig. PIETROSANTI FABIO OGGETTO: Istanza accesso civico semplice generalizzato In relazione all'istanza di accesso civico generalizzato presentata dalla S.V. ai sensi dell’art. 5 c. 2 del D. Lgs. 33/2013 e recante prot. n. 5953/E del 23/09/2022, si comunica quanto segue: - in primo luogo, come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495), se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio,...... , pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Ebbene, nel caso “de quo”, la richiesta formulata pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative; - in secondo luogo, si sottolinea come le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell’istanza, si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell'elenco che l’autorità di controllo redige e rende pubblico; - infine, dall’istanza in esame, si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe le Scuole a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa; Per le premesse di cui sopra la richiesta non potrà essere accolta. F.to digitalmente