ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALESSANDRO MANZONI" A ORDINAMENTO MUSICALE Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado AI Sig. Fabio Pietrosanti con domicilio digitale all’indirizzo Pec: comunicazioni(@pec.monitora-pa.It; M-p1- 60/0L/ZL - Y9S7000 - OTIODOLOHd OHLSIDIY - 8006389IIIN - 80043891IIIN p.c. AI Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Pec:drca@postacert.istruzione.it Prot. come da signature Oggetto: Accesso civico generalizzato, al sensi dell’art. 5 e seguenti del d. lgs. 14/03/2013, n. 33, ricevuto in data 19/09/2022 - Riscontro. A seguito della Sua istanza nella quale si richiede l’accesso ai seguenti documenti: “I. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. VIA BOCCACCIO, 13 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI) TEL 02/25397091 WEB icmanzoni.edu.it PEC miic822008@pec.istruzione.it PEO segreteria@icmanzoni.edu.it miic822008@istruzione.it C.F. 94566360155 Cod. IPA istsc_miic822008 Cod. univoco F.E. UFVB7C Firmato [omissis] “ALESSANDRO MANZONI" A ORDINAMENTO MUSICALE Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. Igs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo.” SI deduce quanto segue: M-p1- 60/0L/ZL - Y9S7000 - OTIODOLOHd OHLSIDIY - 8006389IIIN - 80043891IIIN L'art 5 bis del D.lgs 33/2013, stabilisce che l’accesso civico deve essere rifiutato se 1l diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità alle disposizioni vigenti in materia (comma 2, lett. a) e che «l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, al sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, 1 controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5). La medesima normativa stabilisce che l'accesso civico è rifiutato «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa In materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a) e che «l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, 1 controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma $i). L’Adunanza Plenaria n. 10/2020, ha affermato che “resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra 1l valore della trasparenza e quello della riservatezza.”. Se da un lato l’accesso costituisce un principio generale della [omissis] raverso il quale 1 cittadini possono verificare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa, dall’altro deve essere rapportato alla tutela del diritto alla riservatezza ed alle relative norme e principi concernenti eventuali limitazioni sulle finalità e sulla minimizzazione dei dati, collegati, come si vedrà, all'art. 5 del GDPR [omissis] . In linea generale, a fronte di richieste di accesso a Informazioni contenenti dati personali e, a maggior ragione, a dati sensibili, prevalgono le esigenze di riservatezza dell’interessato. L’art_ 4 del GDPR_ 2016/679 identifica come dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un nome, un numero, un indirizzo, un identificativo online o una serie di elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. VIA BOCCACCIO, 13 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI) TEL 02/25397091 WEB icmanzoni.edu.it PEC miic822008@pec.istruzione.it PEO segreteria@icmanzoni.edu.it miic822008@istruzione.it C.F. 94566360155 Cod. IPA istsc_miic822008 Cod. univoco F.E. UFVB7C Firmato [omissis] “ALESSANDRO MANZONI" A ORDINAMENTO MUSICALE Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado Uno strumento utile per consentire la pubblicazione dei dati dei soggetti è quello di utilizzare uno pseudonimo, che consiste nell’associare al nome di un soggetto un identificativo; così facendo il dato personale rimane nascosto a soggetti terzi e solo 1 soggetti in possesso di requisiti specifici potranno chiedere di accedere ai dati di quella persona, presentando una istanza che la M-p1- 60/0L/ZL - Y9S7000 - OTIODOLOHd OHLSIDIY - 8006389IIIN - 80043891IIIN identifichi attraverso una decodifica. Tale interesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, come accade nel caso in esame, pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Dalla semplice lettura della domanda di accesso emerge che l’interessato ha, con tale istanza, richiesto un gran numero di documenti che obbligherebbe la scrivente a fornire numerose pagine, senza, peraltro, che tale richiesta sia giustificata da esigenze tali da imporre di sopportare l’onerosità da parte di questa amministrazione. Una tale richiesta, così sproporzionata e onerosa, è espressamente qualificata come inammissibile così come stabilito dall’ Adunanza plenaria n. 10/2020, tale da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (v., sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. d; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi. Inoltre, il segreto industriale e commerciale — Può essere opposto in riferimento a precisi dati tecnici (art. 53 d.lgs. n. 50/2016), TAR Milano, 16.05.2019 n. 1121, osserva il Collegio che la lettera a) del quinto comma dell’art. 53, d.lgs. n. 50/2016, analogamente a quanto previsto dal previgente art. 13 del D.Lgs. 163/2006, esclude dall’esercizio del diritto di accesso le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Pertanto, codesto Istituto ritiene che tale istanza non sia meritevole di accoglimento, poiché il richiedente non si qualifica come effettivo portatore di un interesse giuridico concreto per la collettività, mirando ad ottenere l’ostensione di documentazione, peraltro di notevoli dimensioni, relativa alla gestione, da parte della scuola, dei profili di informatizzazione e di tutela della privacy relativi alla didattica, specie a distanza ovvero integrata, e delle attività amministrative durante l’intero periodo della pandemia, sostanzialmente ancora in corso. Infatti, in apparenza l’istanza di accesso civico generalizzato sembra qualificata ad ottenere informazioni e documenti da una Pubblica Amministrazione senza ledere privacy o riservatezza di VIA BOCCACCIO, 13 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI) TEL 02/25397091 WEB icmanzoni.edu.it PEC miic822008@pec.istruzione.it PEO segreteria@icmanzoni.edu.it miic822008@istruzione.it C.F. 94566360155 Cod. IPA istsc_miic822008 Cod. univoco F.E. UFVB7C Firmato [omissis] “ALESSANDRO MANZONI" A ORDINAMENTO MUSICALE Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado alcuno, e senza dover manifestare una specifica finalità della richiesta di ostensione, ma dopo un'attenta lettura l’istanza sembra, invece, in tutto assimilabile ad una vera e propria istanza di accesso, e soggiace necessariamente alla disciplina ed alle condizioni di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. In linea generale e di principio si evidenzia che, al fine di ottenere visione ed estrarre copia M-p1- 60/0L/ZL - Y9S7000 - OTIODOLOHd OHLSIDIY - 8006389IIIN - 80043891IIIN di documenti detenuti da una P.A., è necessario formulare apposita e formale istanza di accesso ex artt. 22 e ss. L. 241/1990, proveniente da soggetto provvisto di idoneo titolo di legittimazione attiva a richiedere la predetta documentazione, fondata su una posizione di interesse legittimo e qualificato in tal senso (‘interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso” art. 22 comma 1 lett. b) L. 241/1990), e debitamente motivata quanto alle specifiche finalità di utilizzo della documentazione di cui si richiede l’ostensione (“La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento che lo detiene stabilmente” art. 25 comma 2 L. 241/1990). Di conseguenza, non potendosi ritenere che la predetta istanza sia qualificabile come accesso civico generalizzato, nonostante tale nomen iuris le sia stato attribuito, essa dovrà essere deliberata secondo la disciplina sopra indicata. Ne discende, a personale giudizio, la NON ACCOGLIBILITA’ della medesima in ragione della mancanza dell’indicazione di un oggettivo e reale titolo di legittimazione attiva del richiedente — dichiaratosi semplicemente attivista di un’organizzazione, senza peraltro fornire neanche dettagli, riferimenti, riconoscimento giuridico, atto costitutivo ovvero statuto della medesima — nonché alla luce dell’omessa indicazione delle reali e concrete finalità dell’istanza che, nei fatti, si risolve in un “controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”, che costituisce caso espressamente previsto dal legislatore, dall’art. 24 comma 3 L. 241/1990, di esclusione addirittura del diritto di accesso. Inoltre, non può essere sottaciuto che tale istanza comporti il concreto rischio di lesione della privacy e della riservatezza del personale scolastico , dei discenti e deli genitori dei medesimi, riguardati anch'essi di riflesso dall’istanza in oggetto. Tutto ciò premesso, che è parte integrante e sostanziale del presente documento, per le condizioni che ricorrono innegabilmente nel caso di specie, la richiesta di accesso non può essere accolta. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse UOR: Ufficio alunni VIA BOCCACCIO, 13 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI) TEL 02/25397091 WEB icmanzoni.edu.it PEC miic822008@pec.istruzione.it PEO segreteria@icmanzoni.edu.it miic822008@istruzione.it C.F. 94566360155 Cod. IPA istsc_miic822008 Cod. univoco F.E. UFVB7C Firmato digitalmente da SIMONETTA FRANZONI