ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 Prot. 0009554 del 18/10/2022 I i |-4 (Uscita) Alla c.a. Fabio Pietrosanti attivista del progetto Monitora PA tramite pec a comunicazioni@pec.monitora-pa.it OGGETTO: Risposta richiesta di accesso civico generalizzato 19/09/2022 In riscontro all'istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 2 D. Lgs 33/2013, pervenuta a questo Istituto tramite pec in data 19/09/2022; considerata la normativa di cui all'art. 5 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33, con la quale nell’introdurre nel nostro ordinamento l'istituto dell'accesso civico generalizzato, viene attribuito a chiunque il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, per la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa; vista la portata dell'art. 5 bis, c. 1 — 3, del D.Lgs 14/03/2013 n. 33, da cui risultano illegittimi i dinieghi fondati su motivi diversi da quelli riconducibili ai limiti indicati dal suddetto articolo; visto quanto indicato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, in particolare Consiglio di Stato, sez. III, 25/01/2021 n. 495 se da un lato l'interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall'altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ..., pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi (), rispetto a cui la richiesta pare difettare di una base di concretezza per essere accolta; tenuto conto della peculiare condizione in cui si trova ad operare l’Istituto scolastico in intestazione; valutato il carico di lavoro conseguente necessario per evadere la pratica, in considerazione della genericità, della vastità delle informazioni oggetto della richiesta e della complessità dell’attività da svolgere, tale per cui l'accoglimento dell'istanza comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo ad interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa accertato che alcune informazioni richieste (punti 2-4-5-6 dell'istanza) si riferiscono anche ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per effettuata nel caso in esame la valutazione dell'utilizzo secondo buona fede dell'istituto in questione, secondo bilanciamento da un lato della ratio della norma e dall'altro degli effetti pregiudizievoli sull'efficienza dell’Amministrazione; rilevato un effetto disfunzionale tale da trasformare la richiesta in una causa di intralcio al buon funzionamento dell’Amministrazione, comportando l'evasione della pratica un carico irragionevole di lavoro idoneo ad interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; sulla base di quanto sopra, ai sensi dell'art. 5-bis D.Lgs 33/2013, ravvisata la necessità di tutelare l'interesse pubblico per le ragioni esposte, si comunica il rigetto della richiesta. Distinti saluti. Il Dirigente Scolastico