SF Ministero dell’Istruzione Istituto d’Istruzione Superiore “MARCO POLO” Località Boscone - Via La Madoneta 3 - 23823 COLICO Tel. 0341/940413 Codice Fiscale: 92038240138 - C.M. LCIS003001 - Codice Univoco Ufficio UFGDY3 e-mail: Icis003001@istruzione.it pec mail: Icis003001@pec.istruzione.it Sito web: www.marcopolocolico.edu.it Prot. 0007363 del 21/10/2022 . . . . ‘YI (Uscita) Al sig. Fabio Pietrosanti comunicazioni@pec.monitora-pa.it p.c. USR Lombardia drlo@postacert.istruzione.it Oggetto: Risposta accesso civico generalizzato — LCIS003001 Egr. sig. Fabio PIETROSANTI, facciamo seguito alla Sua richiesta FOIA di Accesso Civico Generalizzato, pervenuta via PEC allo scrivente Istituto in data 21/09/2022 e acquisita al protocollo al n. 6411 del 22/09/2022 per comunicarLe i risultati della procedura di esame e valutazione delle richieste da Lei inoltrate. Richiesta 1 — Copia dei contratti per gli A.S. 2020-21, 2021-22, 2022-23 Precisazione La definizione di contratto è contenuta nell'art. 1321 del Codice Civile: _27_ [omissis] contratto regola quindi rapporti economici tra i sottoscrittori e deve avere necessariamente un contenuto patrimoniale suscettibile di una valutazione economica. Servizi di posta elettronica L'Istituto Superiore Marco Polo di Colico usufruisce in concessione di una casella di posta elettronica ministeriale e di una casella di posta certificata PEC ministeriale. Le software house fornitrici dei servizi di posta (Microsoft e Aruba) sono scelte a livello ministeriale e la relativa contrattualizzazione è stata gestita dal Ministero competente. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in nostra disponibilità. Servizi di posta elettronica — messaggistica — videoconferenze - DDI L'Istituto Superiore Marco Polo di Colico ha stipulato per ciascun anno scolastico del triennio 2020- 2023 un contratto con Microsoft, mediante il quale fornisce al personale e agli studenti i servizi di posta elettronica e di messaggistica e l’accesso alla Piattaforma Microsoft 365. L'istituto accoglie quindi la richiesta di accesso allegando alla presente i tre contratti. Registro Elettronico e Segreteria Digitale L'Istituto Superiore Marco Polo di Colico ha stipulato per ciascun anno scolastico del triennio 2020- 2023 un contratto con ARGO mediante il quale assicura il servizio di registro elettronico e di segreteria digitale. L'istituto accoglie quindi la richiesta di accesso allegando alla presente i tre contratti. Richiesta 2 — DPIA per piattaforma DDI per gli A.S. 2020-21 e 2021-22 La valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) è regolata dall’art. 35 comma 3 del Regolamento UE 679/2016 GDPR. La DPIA è obbligatoria in casi specifici e normati, tra i quali non ricadono i trattamenti di dati in ambito scolastico : gli istituti scolastici infatti non effettuano trattamenti automatizzati (punto a), né su larga scala (punto b) né sistematici (punto c). Anche il Garante italiano per la Privacy con il provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020 (doc. web n. 9300784) ha dichiarato che non è prevista la DPIA per questa tipologia di trattamento: _28_ [omissis] normativa emergenziale in vigore negli anni scolastici in oggetto, il Garante Italiano ha altresì dichiarato che NON era richiesta la DPIA per il trattamento effettuato da una singola scuola nell'ambito di un servizio online di videoconferenza o di una piattaforma. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Richiesta 3 — Misure tecniche previste ed adottate per gli A.S. 2020-21, 2021-22, 2022-23 La richiesta non è chiara, dal momento che non specifica “piattaforme più complesse” rispetto a cosa, o “servizi più complessi” rispetto a cosa. La richiesta appare quindi generica, non individuando con esattezza la documentazione richiesta, e connotata di carattere esplorativo, riferendosi anche a dati che in quanto “non rivolti esclusivamente alla didattica” esulano dai compiti istituzioni in capo alla scuola. L'Istituto non fa uso di applicativi aggiuntivi complessi non confacenti ad un ambiente scolastico . L'utilizzo delle piattaforme multimediali si è sempre indirizzato verso l'ottenimento di uno strumento efficace e complementare delle attività di didattica, così come ricordato dalla nota del Garante Italiano in data 26 marzo 2020. La scuola ha attivato una gestione peculiare della piattaforma attivando le sole funzionalità previste e gestendo gli accessi e le abilitazioni tramite la creazione di specifiche OU con specifici permessi. La scuola ha attivato i soli servizi essenziali necessari al fine del corretto funzionamento della didattica digitale. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Richiesta 4 — DPIA per posta elettronica, DDI, registro elettronico per l’A.S. 2022-23 Posta Elettronica Come enunciato nella risposta alla Richiesta 1, le software house sono scelte a livello Ministeriale; la necessità di DPIA è stata quindi esaminata centralmente dal Ministero competente. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in nostra disponibilità. Piattaforma DDI (Messaggistica, videoconferenza, etc) La Didattica a Distanza (DAD) non è più uno strumento previsto dal Ministero competente, come indicato nella Nota 1199 del 28 agosto 2022 nella quale si legge che l’obiettivo è garantire la frequenza scolastica in presenza, limitando al massimo l’impatto delle misure di contenimento dell'epidemia. È pertanto un errore richiedere una DPIA su un servizio (la DaD) non più attivabile. L'Istituto ha facoltà di attivare strumenti complementari alle attività didattiche (DDI): la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) per questa tipologia di trattamento è regolata dall'art. 35 comma 3 del Regolamento UE 679/2016 GDPR. La DPIA è obbligatoria in casi specifici e normati, tra i quali non ricadono i trattamenti di dati in ambito scolastico : gli istituti scolastici infatti non effettuano trattamenti automatizzati (punto a), né su larga scala (punto b) né sistematici (punto c). Anche il Garante italiano per la Privacy con il provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020 (doc. web n. 9300784) ha dichiarato che non è prevista la DPIA per questa tipologia di trattamento: “La valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici).” L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Registro elettronico L'Istituto scrivente ha recepito all’atto della sottoscrizione del contratto di prestazione di servizio la DPIA redatta dalla software house fornitrice ARGO. La DPIA della software house fornitrice del servizio è pubblica e reperibili nella scheda del servizio SaaS presente nel Marketplace AgiD: https://catalogocloud.agid.gov.it/ L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti già disponibili pubblicamente. Richiesta 5 — DPIA del trasferimento di dati all’estero per l’A.S. 2022-23 Posta elettronica Come enunciato nella risposta alla Richiesta 1, le software house sono scelte a livello Ministeriale; la necessità di DPIA è stata quindi esaminata centralmente dal Ministero competente. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in nostra disponibilità. Piattaforma DDI (Messaggistica, videoconferenza, etc) Questa documentazione non è presente agli atti di questa istituzione. Registro elettronico L'Istituto scrivente ha recepito all’atto della sottoscrizione del contratto di prestazione di servizio la DPIA redatta dalla software house fornitrice ARGO. La DPIA della software house fornitrice del servizio è pubblica e reperibili nella scheda del servizio SaaS presente nel Marketplace AgiD: https://catalogocloud.agid.gov.it/ L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti già disponibili pubblicamente. Richiesta 6 — Valutazione comparativa per l’A.S. 2022-23 Posta elettronica Come enunciato nella risposta alla Richiesta 1, le software house sono scelte a livello Ministeriale; la necessità di DPIA è stata quindi esaminata centralmente dal Ministero competente. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in nostra disponibilità. [omissis] Didattica a Distanza (DaD) non è più uno strumento previsto dal Ministero competente, come indicato nella Nota 1199 del 28 agosto 2022 nella quale si legge che l’obiettivo è garantire la frequenza scolastica in presenza, limitando al massimo l’impatto delle misure di contenimento dell'epidemia. È pertanto un errore richiedere una DPIA su un servizio (la DaD) non più attivabile. Per quanto concerne le piattaforme DDI, nell’anno scolastico 2022/2023 l’Istituto scrivente ha operato in continuità con gli anni scolastici precedenti: stante la peculiare struttura del mercato di riferimento, il contenuto numero di operatori attivi, la particolare soddisfazione maturata nel precedente rapporto contrattuale, l’Istituto scrivente ha confermato e rinnovato in affidamento diretto il contratto stipulato con il fornitore degli anni precedenti, operando in deroga al principio conseguenza non è stata effettuata alcuna valutazione comparativa. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento non previsto né obbligatorio. Registro [omissis] peculiare struttura del mercato di riferimento, il contenuto numero di operatori attivi, la particolare soddisfazione maturata nel precedente rapporto contrattuale e la relativa competitività del prezzo offerto, e valutati gli eccessivi oneri in termini di costi (per migrazione, formazione del personale docente, formazione del personale non docente), l’Istituto scrivente ha confermato e rinnovato in affidamento diretto il contratto stipulato con il fornitore degli anni precedenti, aggiornate al D. Lgs. 56/2017. Di conseguenza non è stata effettuata alcuna valutazione comparativa. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento non previsto né obbligatorio. Il richiedente può presentare istanza di reclamo al Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. Avverso la decisione dell’Amministrazione competente, o in caso di richieste di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza il Richiedente può presentare ricorso al TAR ai sensi dell’art. 16 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Colico, 21/10/2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 1.5. [omissis] Scolastico 21.10.2022 10:34:25 UTC