Protocollo 0015570/2022 del 19/10/2022 | ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. TARTAGLIA-M. OLIVIERI” CODICE MINISTERIALE: BSIS036008 - CODICE FISCALE 98169720178 Ufficio — Sede, Presidenza e Amministrazione: Via G. Oberdan, 12/e — 25128 BRESCIA i Tel. 030/305892 — 030/305893 — 030/3384911 — Fax: 030/381697 Sn E-mail: bsis036008@istruzione.it - PEC: bsis036008@pec.istruzione.it AI Sig. Fabio Pietrosanti, con domicilio digitale all'indirizzo Pec: comunicazioni@pec.monitora-pa.it |p.c. Al Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione Pec: drlo@postacert.istruzione.it DINIEGO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA) oggetto: Riscontro a richiesta di accesso civico generalizzato presentato il 19 settembre 2022da Monitor PA nella persona di Fabio Pietrosanti, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Con riferimento alla Sua richiesta di accesso civico generalizzato prot. n. 9624 del 19/09/2022 , avendo informato il Responsabile protezione dati circa il contenuto dell'Istanza, raccolto il parere richiesto, diamo riscontro a quanto in oggetto. Riteniamo tale richiesta non accoglibile per i seguenti motivi: In primo luogo, come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez.IlI, 25.01.2021 n. 495), se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall'altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. La Sua richiesta difetta di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa sull'utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1) . L'istanza mira a verificare non tanto le azioni poste in essere per perseguire i fini istituzionali , quanto piuttosto per proteggere i dati personali degli utilizzatori del servizio scolastico , ambito già istituzionalmente presidiato dal Garante per la protezione dei dati personali . Si tratta, quindi, di richiesta vessatoria, pertanto non accoglibile. Tale carattere si evince, fra l'altro dal contenuto del punto finale dell'istanza, in cui si dichiara: “tutti i documenti e le risposte positive o negative ricevute a seguito della presente richiesta di accesso civico generalizzato saranno automaticamente resi accessibili al pubblico ..... tramite una apposita sezione del nostro sito ....”, denotando con ciò l'intento vessatorio e pretestuoso, nonché la mancanza di una qualsivoglia utilità da parte dell'istante. Nello specifico : In merito alla richiesta di cui al p. ] a) si segnala che la richiesta coinvolge servizi erogati anche da altri enti pubblici e amministrazioni con cui la scuola interagisce (come l'amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione). L'istituto usufruisce, in concessione, di una casella di posta elettronica e di una casella di posta certificata PEC ministeriale. Da ciò ne consegue che le software house fornitrici dei servizi di posta (Microsoft e Aruba) sono scelte a livello ministeriale e la relativa contrattualizzazione è stata gestita dall'amministrazione centrale del Ministero. ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI LICEO ARTISTICO STATALE “NICOLO TARTAGLIA” “MAFFEO OLIVIERI” Pertanto, questo Istituto non può accogliere la sua richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in disponibilità della scuola. La sua specifica richiesta in merito viene tuttavia trasmessa al Ministero bb) Inrelazione alle piattaforme DaD/DDI utilizzate dall'Istituto nonché i servizi di posta elettronica connessi con dominio intestato all'istituto, si rammenta che questi sono concessi agli Istituti Scolastici di ogni grado con una licenza di utilizzo gratuita. Per questo motivo non esiste un contratto economico sottoscritto tra le parti. Il rapporto tra le parti è regolato dai Termini di condizioni e utilizzo della piattaforma, che l'Istituto ha sottoscritto prima dell'attivazione del servizio. Tali termini di utilizzo sono pubblici e sono reperibili sui siti web delle piattaforme in questione. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta in quanto trattasi di documenti pubblicati ed aggiornati da altro soggetto, pubblicamente accessibili sui siti delle piattaforme in questione c) In relazione alla richiesta dei contratti sottoscritti tra lo scrivente Istituto e le software house, che forniscono i servizi di Registro Elettronico e Segreteria Digitale, si segnala che questi sono pubblicati nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, raggiungibile dal sito istituzionale, in osservanza del d.lgs. n. 33/2013 L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documentazione già disponibile pubblicamente In merito alle richieste di cui ai punti 2-4-5 dell'istanza si sottolinea come le informazioni richieste, si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell'elenco che l'autorità di controllo ha redatto e reso pubblico (https://www.garanteprivacv.it/Regolamentoue/DPIA) . L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori In_ merito alla richiesta di cui al p. 3 (Misure tecniche previste e adottate per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse ...) Si rappresenta che l’Istituto non fa uso di applicativi aggiuntivi complessi non confacenti ad un ambiente scolastico . L'utilizzo delle piattaforme multimediali è sempre stato indirizzato verso l'ottenimento di uno strumento efficace e complementare delle attività di didattica, così come ricordato dalla nota del Garante Italiano in data 26 marzo 2020; si segnala inoltre che la responsabilità della tutela dei dati personali , gestita dalle applicazioni , non grava solo sull’Istituto scolastico e Titolare , ma anche sul fornitore dei servizi che assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento a cui compete l'implementazione delle misure di sicurezza dei dati ; la richiesta appare inoltre generica, connotata da carattere esplorativo, oltre che riferirsi a dati che in quanto non rivolto esclusivamente alla didattica sembrano esulare dai compiti istituzionali di codesta Amministrazione; L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori In merito alla richiesta di cui al_p. 6 (Copia della valutazione comparativa per l’A.$. 2022-23 per le piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023) si rleva come la normativa che regola gli acquisti da parte delle scuole richiama non solo l'applicazione del CAD [omissis] ma anche del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/16) e del regolamento di contabilità delle scuole (Decreto 28 agosto 2018, n. 129), i quali non indicano alcun chiaro obbligo di conservare agli atti della scuola valutazioni comparative per acquisti sotto-soglia. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. In sintesi , dall'istanza in esame, coprendo un periodo di tre anni scolastici, si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe l'Istituto a porre in essere complessi oneri procedimentali, sia al fine di acquisire il consenso dei vari “controinteressati” che potrebbero veder pregiudicati i loro interessi commerciali e fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Infine, la richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo da interferire con il buon andamento dell'amministrazione stessa. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis]