Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca Id Istituto Comprensivo Statale Ministero dell'Atvuzione, un icef € dell'Università e della Ricerca via Marconi, 35 - 25030 Castrezzato (BS) cuoLa @#030 7040974 - £ fax.030 7040974 i e-mail: bsic86300c@istruzione.it sito web: http://www.iccastrezzato.edu.it/ Prot. n. vedi segn. Castrezzato, 13 ottobre 2022 Egr. sig. Fabio PIETROSANTI via PEC: comunicazioni@pec.monitora-pa.it Oggetto: FOIA 19/09/2022 Facciamo seguito alla Sua richiesta FOIA di Accesso Civico Generalizzato, per- venuta via PEC allo scrivente Istituto in data 19/09/2022 e protocollata al n. 7594 del 11/10/2022 - pratica 4193, per comunicarLe i risultati della procedu- ra di esame e valutazione delle richieste da Lei inoltrate. Richiesta 1 - Copia dei contratti per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 Precisazione La definizione di contratto è contenuta nell'art. 1321 del Codice Civile: _29_ [omissis] contratto regola quindi rapporti economici tra i sottoscrittori. Servizi di posta elettronica L'Istituto usufruisce in concessione di una casella di posta elettronica ministe- riale e di una casella di posta certificata PEC ministeriale. Le software house fornitrici dei servizi di posta (Microsoft e Aruba) sono scelte a livello ministeria- le e la relativa contrattualizzazione è stata gestita dal Ministero competente. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in nostra disponibilità. Piattaforma DaD /DDI Le piattaforme DaD/DDI utilizzate dall'Istituto sono concesse agli Istituti Scola- stici di ogni grado con una licenza di utilizzo gratuita. Per questo motivo non esiste un contratto economico sottoscritto tra le parti. Il rapporto tra le parti è regolato dai Termini di condizioni e utilizzo della piat- taforma, che l'Istituto ha dovuto sottoscrivere prima dell'attivazione del servi- zio. I termini di utilizzo sono pubblici e sono reperibili sui siti web delle piatta- forme in questione: - Google for Workspace: https://workspace.google.com/terms/education _terms.html - Microsoft 365: https://www.microsoft.com/en/microsoft- 365/business/terms-and-conditions - Weschool: https://www.weschool.com/termini-e-condizioni/ L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti già disponibili pubblicamente. Registro Elettronico e Segreteria Digitale I contratti sottoscritti tra lo scrivente Istituto e le software house che fornisco- no i servizi di Registro Elettronico e Segreteria Digitale sono pubblicati nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, raggiungibile dal sito i- stituzionale, in osservanza del D.LGS. N. 33/2013. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti già disponibili pubblicamente. Richiesta 2 - DPIA per piattaforma DDI per gli A.S. 2020-21 e 2021-22 La valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) è regolata dall’art. 35 comma 3 del Regolamento UE 679/2016 GDPR. La DPIA è obbligatoria in casi specifici e normati, tra i quali non ricadono i trattamenti di dati in ambito sco- lastico: gli istituti scolastici infatti non effettuano trattamenti automatizzati (punto a), né su larga scala (punto b) né sistematici (punto c). Anche il Garante italiano per la Privacy con il provvedimento n. 64 del 26 mar- zo 2020 (doc. web n. 9300784) ha dichiarato che non è prevista la DPIA per questa tipologia di trattamento: _30_ [omissis] normativa emergenziale in vigore negli anni scolastici in oggetto, il Garante Italiano ha altresì dichiarato che NON era richiesta la DPIA per il trat- tamento effettuato da una singola scuola nell'ambito di un servizio online di vi- deoconferenza o di una piattaforma. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Richiesta 3 - Misure tecniche previste ed adottate La richiesta non è chiara, dal momento che non specifica “piattaforme più complesse” rispetto a cosa, o “servizi più complessi” rispetto a cosa. L'Istituto non fa uso di applicativi aggiuntivi complessi non confacenti ad un ambiente scolastico . L'utilizzo delle piattaforme multimediali si è sempre indirizzato verso l'ottenimento di uno strumento efficace e complementare delle attività di didat- tica, così come ricordato dalla nota del Garante Italiano in data 26 marzo 2020. La scuola ha attivato una gestione peculiare della piattaforma attivando le sole funzionalità previste e gestendo gli accessi e le abilitazioni tramite la creazione di specifiche OU con specifici permessi. La scuola ha attivato i soli servizi es- senziali (Gmail, Classroom) regolati da termini di utilizzo che vincolano Google alla non registrazione e alla non divulgazione. Servizi non essenziali possono essere attivati solo per specifiche OU non collegate agli studenti. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Richiesta 4 —- DPIA per posta elettronica, DDI, registro elettronico per IFA.S. 2022-23 Posta Elettronica Come enunciato nella risposta alla Richiesta 1, le software house sono scelte a livello Ministeriale; la necessità di DPIA è stata quindi esaminata centralmente dal Ministero competente. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in nostra disponibilità. Piattaforma DDI (Messaggistica, videoconferenza, etc) La Didattica a Distanza (DaD) non è più uno strumento previsto dal Ministero competente, come indicato nella Nota 1199 del 28 agosto 2022 nella quale si legge che l’obiettivo è garantire la frequenza scolastica in presenza, limitan- do al massimo l'impatto delle misure di contenimento dell'epidemia. E’ pertan- to un errore richiedere una DPIA su un servizio (la DaD) non più attivabile. L'Istituto ha facoltà di attivare strumenti complementari alle attività didattiche (DDI): la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) per questa ti- pologia di trattamento è regolata dall'art. 35 comma 3 del Regolamento UE 679/2016 GDPR. La DPIA è obbligatoria in casi specifici e normati, tra i quali non ricadono i trattamenti di dati in ambito scolastico : gli istituti scolastici in- fatti non effettuano trattamenti automatizzati (punto a), né su larga scala (punto b) né sistematici (punto c). Anche il Garante italiano per la Privacy con il provvedimento n. 64 del 26 mar- zo 2020 (doc. web n. 9300784) ha dichiarato che non è prevista la DPIA per questa tipologia di trattamento: “La valutazione di impatto, che l'art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il tratta- mento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulte- riori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà de- gli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trat- tamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piatta- forma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizza- zione o biometrici)." L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Registro elettronico L'Istituto scrivente ha recepito all'atto della sottoscrizione del contratto di pre- stazione di servizio la DPIA redatta dalla software house fornitrice. Le DPIA delle software house fornitrici del servizio sono pubbliche e reperibili nella scheda del servizio SaaS presente nel. Marketplace AgiD: https://catalogocloud.agid.gov.it/ L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti già disponibili pubblicamente. Richiesta 5 —- DPIA del trasferimento di dati all’estero per l’A.S. 2022- 23 Posta elettronica Come enunciato nella risposta alla Richiesta 1, le software house sono scelte a livello Ministeriale; la necessità di DPIA è stata quindi esaminata centralmente dal Ministero competente. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in nostra disponibilità. Piattaforma DDI (Messaggistica, videoconferenza, etc) L'Istituto scrivente ha attivato i soli servizi essenziali (Gmail, Classroom) rego- lati da un contratto che vincola Google alla non registrazione e alla non divul- gazione, e ha scelto come base dati la server farm europea di Google. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) per questa tipologia di trattamento è regolata dall’art. 35 comma 3 del Regolamento UE 679/2016 GDPR. La DPIA è obbligatoria in casi specifici e normati, tra i quali non ricado- no i trattamenti di dati in ambito scolastico : gli istituti scolastici infatti non ef- fettuano trattamenti automatizzati (punto a), né su larga scala (punto b) né si- stematici (punto c). Anche il Garante italiano per la Privacy con il provvedimento n. 64 del 26 mar- zo 2020 (doc. web n. 9300784) ha dichiarato che non è prevista la DPIA per questa tipologia di trattamento: “La valutazione di impatto, che l'art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il tratta- mento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulte- riori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà de- gli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trat- tamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piatta- forma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizza- zione o biometrici)." L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Registro elettronico L'Istituto scrivente ha recepito all'atto della sottoscrizione del contratto di pre- stazione di servizio la DPIA redatta dalla software house fornitrice. Le DPIA delle software house fornitrici del servizio sono pubbliche e reperibili nella scheda del servizio SaaS presente nel. Marketplace AgiD: https://catalogocloud.agid.gov.it/ L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti già disponibili pubblicamente. | Richiesta 6 - Valutazione comparativa per l’A.S. 2022-23 Posta elettronica Come enunciato nella risposta alla Richiesta 1, le software house sono scelte a livello Ministeriale; la necessità di DPIA è stata quindi esaminata centralmente dal Ministero competente. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento prodotto e sottoscritto da soggetto terzo e non in nostra disponibilità. [omissis] Didattica a Distanza (DaD) non è più uno strumento previsto dal Ministero competente, come indicato nella Nota 1199 del 28 agosto 2022 nella quale si legge che l’obiettivo è garantire la frequenza scolastica in presenza, limitan- do al massimo l'impatto delle misure di contenimento dell'epidemia. E’ pertan- to un errore richiedere una DPIA su un servizio (la DaD) non più attivabile. Per quanto concerne le piattaforme DDI, nell’anno scolastico 2022/2023 l’Istituto scrivente ha operato in continuità con gli anni scolastici precedenti: non è stata quindi effettuata nessuna valutazione comparativa, poiché è stato confermato l'utilizzo degli strumenti già attivati in precedenza. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Registro [omissis] peculiare struttura del mercato di riferimento, il contenuto numero di operatori attivi, la particolare soddisfazione maturata nel precedente rapporto contrattuale e la relativa competitività del prezzo offerto, e valutati gli eccessivi oneri in termini di costi (per migrazione, formazione del personale docente, formazione del personale non docente), l’Istituto scrivente ha confermato e rinnovato in affidamento diretto il contratto stipulato con il fornitore degli anni precedenti, operando in deroga al principio di rotazione ai sensi del par.3.7 è stata effettuata alcuna valutazione comparativa. L'istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documento non previsto né obbligatorio. IL DIRIGENTE SCOLASTICO