CERT N. 50 100 14484-REV 04 Ministero dell ’Istruzione I.I.S. “G. CAPELLINI - N. SAURO” LA SPEZIA Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Conduzione del mezzo Istituto Tecnico settore Tecnologico navale Conduzione Apparati e Impianti Marittimi Al Sig. Fabio Pietrosanti Oggetto: istanza di accesso civico generalizzato. In merito alla Sua istanza di accesso civico generalizzato del 19/9/2022, si comunica quanto segue: 1. In relazione al primo documento richiesto (“1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”), fatta eccezione per la posta istituzionale, gestita centralmente dal Ministero dell’Istruzione, le informazioni sull’attività negoziale relativa in particolare al registro elettronico e altri servizi di segreteria sono rinvenibili nella sezione “Bandi e contratti” di Amministrazione Trasparente. 2. Per quanto riguarda il secondo documento richiesto (“2. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall’Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022”), nel caso in esame non si riscontrano i presupposti per la redazione della DPIA poiché le istituzioni scolastiche non hanno attuato un monitoraggio sistematico né una profilazione né un trattamento su larga scala dei dati, posto che il trattamento dei dati personali avviene per ristrette finalità istituzionali. Il Garante della Privacy, nel provvedimento del 26 marzo 2020, ha precisato che la DPIA non è necessaria nel caso di specie perché l'istituzione scolastica non effettua trattamenti di dati personali su larga scala. Precisamente il citato provvedimento chiarisce che la valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive. 3. Relativamente al terzo documento (“3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste e adottate nell’istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi, anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”) quanto richiesto comporta un onere di lavoro eccessivo rispetto all’interesse conoscitivo sotteso all’istanza. Inoltre, la richiesta di accesso appare in tal senso generica, non individuando con puntualità la documentazione, e connotata da un carattere prevalentemente esplorativo. Si fa riferimento a dati che in quanto “non rivolti esclusivamente alla didattica” esulano dai compiti istituzionali delle Istituzioni Scolastiche. 4. In relazione ai al quarto e al quinto documento della richiesta (“4. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro VIA G. DORIA 2 - 19124 LA SPEZIA tel. 0187 502217/507042 fax 0187 516748 Web: www.capellinisauro.edu.it Email: spis00600b@istruzione.it - PEC: spis00600b@pec.istruzione.it C.M. SPIS00600B - C.F.: 80002960112 - C.U.U.: UFLKXH CERT N. 50 100 14484-REV 04 Ministero dell ’Istruzione I.I.S. “G. CAPELLINI - N. SAURO” LA SPEZIA Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Conduzione del mezzo Istituto Tecnico settore Tecnologico navale Conduzione Apparati e Impianti Marittimi elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo” - “5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo”), vale quanto già esposto al precedente punto 2. 5. Con riferimento al sesto documento (“6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo”), la normativa che regola gli acquisti nelle scuole richiama non solo il CAD ma anche il codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16) ed il regolamento di contabilità (D.I. 28 agosto 2018, n. 129), dove non si indica alcun chiaro obbligo di conservare agli atti della scuola valutazioni comparative per acquisti sotto-soglia. Questo Istituto non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti né obbligatori. Va anche rilevato che le piattaforme utilizzate durante il periodo della pandemia sono state fornite gratuitamente nella versione base. Si fa presente inoltre che la richiesta: ● si presenta come massiva, essendo stata inoltrata a più di 8000 scuole e parte di una campagna più ampia che si protrae da diversi mesi con istanze ricorrenti alle caselle PEC delle istituzioni scolastiche; ● ha natura generica e meramente esplorativa delle richieste volte a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone, peraltro su più anni scolastici, con aggravio di lavoro notevole, costituendo elemento contrario alla necessità di finalizzare prioritariamente l’attività dell’ufficio al buon andamento dell’amministrazione e alla regolare erogazione del servizio scolastico , anche in considerazione della carenza di personale amministrativo che rende estremamente difficoltoso lo svolgimento anche dell’ordinaria attività istituzionale. Il richiedente può presentare istanza di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che è il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la [omissis] decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Il dirigente scolastico (firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii) 18.10.2022 09:20:29 UTC VIA G. DORIA 2 - 19124 LA SPEZIA tel. 0187 502217/507042 fax 0187 516748 Web: www.capellinisauro.edu.it Email: spis00600b@istruzione.it - PEC: spis00600b@pec.istruzione.it C.M. SPIS00600B - C.F.: 80002960112 - C.U.U.: UFLKXH