Protocollo UUU9560/2022 del 18/70/2022 fi n° SE RI Sd Sraggiina lr e Istituto Comprensivo Statale “M. Novaro” e-mail: imic81200b@istruzione.it email posta certificata: imic81200b@pec.istruzione.it codice fiscale 91041570085 Al Sig. Fabio Pietrosanti, con domicilio digitale all’indirizzo Pec: comunicazioni(@pec.monitora-pa.it p.c. Al Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione Liguria drli@postacert.istruzione.it Oggetto: Risposta Accesso civico generalizzato A seguito della Sua istanza nella quale richiedeva l’accesso ai seguenti documenti: “I. copia del contratto o altro atto giuridico il forza del quale l'Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico. relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istitu to Scolastico in indirizzo nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattafo rme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell'ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronic o, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all'estero (TIA). afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell'Unio ne Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronic a, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. Igs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconf erenza. didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo.” va dedotto quanto segue. L'art 5 bis del D.Igs. 33/2013 stabilisce che l’accesso civico debba essere rifiutato, fra l’altro, se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità alle disposizioni vigenti in materia. La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato «se il diniego è necessario con per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a) e che «l'amministrazione cui è lo 5-bis, indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'artico con comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5). L°Adunanza Plenaria n. 10/2020 ha affermato che “resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma I e 2, a tutela degli interessi-limite, a e pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenz quello della riservatezza.”. Se esiste, in altri termini, l’interesse ad una conoscenza diffusa dei cittadini nell'esecuzione dei contratti pubblici, volta a sollecitare penetranti controlli da parte delle autorità preposte a prevenire e a sanzionare l'inefficienza, la corruzione 0 fenomeni di cattiva amministrazione € l'adempimento delle prestazioni dell'appaltatore, tali da rispecchiare l’esito di un corretto confronto in sede di gara, a maggior ragione gli operatori economici partecipanti alla gara sono interessati a conoscere illegittimità o inadempimenti manifestatisi dalla fase di approvazione del contratto sino alla sua completa esecuzione. Questo non solo per far valere vizi originari dell'offerta nel giudizio promosso contro l'aggiudicazione (Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1115), ma anche con riferimento alla sua esecuzione, per poter, una volta risolto il rapporto con l'aggiudicatario, subentrare nel contratto od ottenere la riedizione della gara con possibilità di aggiudicarsela. Tale interesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo di concretezza, anche sotto forma di indizio, come accade nel caso in esame, pena elemento rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Emerge, inoltre, dalla semplice lettura della domanda di accesso che l’interessato ha, con tale istanza, richiesto un gran numero di documenti che obbligherebbe la scrivente a fornire migliaia di pagine, senza, peraltro, che tale richiesta sia giustificata da esigenze tali da imporre di sopportarne l’onerosità. Una siffatta richiesta, così sproporzionata ed onerosa, è espressamente qualificata come inammissibile, così come stabilito dall’ Adunanza plenaria n. 10/2020, in quanto tale da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica d; amministrazione. Richieste massive uniche (v., sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. documenti, Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi, e in base richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviament a parametri oggettivi sono condizioni che ricorrono innegabilmente nel caso di specie: per tale ragione la richiesta di accesso non può essere accolta. SI precisa, in ogni caso, che parte della documentazione richiesta (determ ine a contrarre. estremi stipula contratti. ecc.) è già = pubblicata. sul sito della scuola https://www.iemnovaroimperia.edu.it/ e. pertanto, liberamente consultabile. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] nn