MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROTTE DI CASTRO VIA A. RUSPANTINI, 11 - 01025 GROTTE DI CASTRO (VT) Tel.0763/796009 fax 0763/797281 CF: 80016170567 vtic819003@istruzione.it vtic819003@pec.istruzione.it AI Sig. Fabio Pietrosanti con domicilio digitale all'indirizzo PEC comunicazioni@pec.monitora-pa.it ATTI Oggetto: Richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 33 del 2013 — Diniego. In riscontro alla sua richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 33 del 2013 pervenuta in data 19/09/2022 si rappresenta quanto segue. In merito alla RICHIESTA N. 1: “copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica. a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023” si rileva che tale richiesta non può essere accolta in quanto formulata in modo impreciso e generico. In base all'orientamento di ANAC, difatti, “l’accesso agli atti della P.A. deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare dati ed informazioni generiche relative ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza”. In merito alla RICHIESTA N. 2: “copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall’Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022” si evidenzia che con provvedimento del 26 marzo 2020 il Garante Privacy ha voluto fornire una serie di chiarimenti in merito all'utilizzo dei sistemi di didattica a distanza e dei registri elettronici. In particolare, il Garante, con riferimento alle DPIA, ha così affermato: “la valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati” A tal riguardo, occorre precisare che, con predetto provvedimento, il Garante non ha in alcun modo derogato all'applicazione del GDPR per asseriti motivi emergenziali (come sotteso nella sua in esame), in quanto, in primis, non ne avrebbe nemmeno il potere. L'Autorità ha solo fornito interpretazioni e precisazioni utili a comprendere il corretto approccio alla didattica a distanza in vista della sua massiva adozione, evitando così il frammentarsi delle prassi e il dilagare della confusione in un momento già di per sé particolarmente complicato. Per questo la sua richiesta è da ritenere inammissibile. In merito alla RICHIESTA N. 3: “copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023” si rileva che tale richiesta è eccessivamente generica e meramente esplorativa, motivo per cui non può essere accolta. Sul punto, le linee guida ANAC precisano che “istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti; pertanto non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l'amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell’informazione con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. In merito alla RICHIESTA N. 4: “copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo” si precisa che l’art. 35 del GDPR prevede precisi casi in cui è necessaria la DPIA e questi non rientrano quelli in esame. Non solo, il Garante Privacy ha pubblicato altresì un elenco esemplificativo dei trattamenti soggetti a DPIA e, tra questi, non sono presenti quelli citati dal richiedente. Per quanto riguarda il 6, si fa riferimento al trattamento di dati di minori. Ebbene, sul punto, nella pagina dedicata proprio alla valutazione d'impatto, il Garante ha precisato che: si evidenzia come le espressioni trattamenti "sistematici" e “non occasionali" indicate nell'Elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione di impatto di cui ai punti 6, 11 e 12 sono riconducibili al criterio della “larga scala". Non basta quindi la presenza di un trattamento verso minori ma occorre anche il requisito della “larga scala”, elemento che, ritornando anche al provvedimento del 26 marzo 2020, non è rinvenibile con riferimento alla singola scuola. In merito alla RICHIESTA N. 5: “copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo” si rileva che la scuola utilizza piattaforme autorizzate dal Ministero dell'Istruzione che presuppongono fornitori accreditati AGID. Il Ministero dell'Istruzione ha selezionato, per tutte le scuole, le piattaforme utilizzabili, indicandole sul proprio sito. La scuola pertanto non ha effettuato alcuna valutazione di impatto essendo il rischio calcolato a monte dalle citate istituzioni centrali. Eventuali problemi al riguardo comporterebbero la revoca delle certificazioni da parte di AGID e Ministero dell'Istruzione. In merito alla RICHIESTA N. 6: “copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo” si rileva che tale richiesta risulta meramente esplorativa e pertanto non può essere accolta; come è noto gli acquisti delle scuole sono effettuati in applicazione di tutte le norme in vigore, quindi non solo il CAD citato dal richiedente, ma anche il codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) e il regolamento di contabilità delle scuole (D.I. 129/2018), che non indicano alcun chiaro obbligo di conservare agli atti della scuola valutazioni comparative per acquisti sottosoglia. Si nega, per i motivi di cui sopra, l’accesso civico generalizzato come da istanza pervenuta a questo ufficio. Il Dirigente Scolastico [omissis] Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 d el D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.