IST.PROF.STATALE PER | SERV.ALBERGHIERI TOGNAZZI - C.F. 95032470585 C.M. RMRH06000V - AA27697 - IPSSAR UGO TOGNAZZI VELLETRI Prot. 0005434/U del 18/10/2022 13:55 1.4 - Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico o Ù A "A si A MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO I.P.S.S.A.R. “Ugo Tognazzi” Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione Via S. D'Acquisto, 61 A-B-C 00049 VELLETRI (Roma) - C.F. 95032470585 - Cod. Min. RMRH0O6000V tel. 06121125335- fax 0696100068 ® e-mail: RMRH06000V@istruzione.it, pec: RMRH06000v@ pec.istruzione.it A Fabio Pietrosanti Con domicilio digitale comunicazioni@pec.monitora-pa.it p.c al Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale drla@postacert.istruzione.it In riscontro alla Sua istanza di accesso civico generalizzato pervenuta a questo ufficio in data 19/9/2022, protocollo al n. 0004816 del 20/09/2022, dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa; vista la delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 nella quale vengono considerate non ammissibili le richieste meramente esplorative, volte semplicemente a “scoprire” di quali informazioni le amministrazioni dispongono e ad esercitare forme di controllo generalizzato sul loro operato; tenuto conto che l'eventuale accesso integrale ai documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 dell’istanza rappresenterebbe un ulteriore aggravio di lavoro per l’Amministrazione che dovrebbe procedere ad operare eventuali estratti di documenti inserendo degli omissis che andrebbe ad incidere sulla esigenza di finalizzare l’attività degli uffici al buon andamento dell’amministrazione e alla normale erogazione del servizio scolastico peraltro comportando un aggravio di lavoro su una segreteria priva di DSGA titolare e in attesa di nomina di personale; verificato che le informazioni richieste si riferiscono anche ad operazioni non di competenza delle istituzioni scolastiche, come la valutazione di impatto che, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di protezione dei dati personali n. 679 del 27 aprile 2016, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell'elenco che l’autorità di controllo redige e rende pubblico; assunto il parere del DPO in alcuni casi e l’accesso integrale in altri, che richiederebbero di dover procedere ad operare estratti di atti ed inserire omissis, o coinvolgere controinteressati a tutela dei loro interessi economici e commerciali; si rappresenta quanto segue: e in merito alla richiesta n. 1 (“copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”) si rileva che tale richiesta non può essere accolta in quanto formulata in modo impreciso e generico; e in merito alla richiesta n. 2 (“copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022” ) si rileva che si tratta di richiesta inammissibile in considerazione di quanto precisato dal GPDP circa la DPIA con provvedimento del 26 marzo 2020 in riferimento ; e in merito alla richiesta n. 3 (“copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”) si rileva che si tratta di richiesta generica ed esplorativa e, pertanto, non può essere accolta; e in merito alla richiesta n. 4 ( “copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo”) si rileva che nei casi sottoposti, per i quali tra l’altro non sono previste forme di trattamento su larga scala, non è prevista la DPIA ex art. 35 GDPR; e in merito alla richiesta n. 5 (“copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo”) si rileva che la scuola ha utilizzato piattaforme autorizzate dal Ministero dell'Istruzione, che presuppongono fornitori accreditati presso AgIiD e che, pertanto, non risulta necessaria DPIA; e in merito alla richiesta n. 6 (“copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo”) si rileva che tale richiesta risulta esplorativa e, pertanto, non può essere accolta e che la valutazione comparativa non risulta prevista dal D. lgs. 50/2016 nella procedura di selezione dell'operatore economico. per i motivi di cui sopra, pertanto, la scrivente istituzione scolastica non darà seguito alla richiesta di accesso civico generalizzato come da istanza pervenuta in data 19.09.2022, in quanto non ammissibile. IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA TETTI SANDRA