LICEO SCIENTIFICO STATALE " S. PERTINI " - C.F. 91008670589 C.M. RMPS53000N - ABE6042 - Liceo_Pertini2017 Prot. 0005841/U del 12/1 2/2022 11:45 1.4 - Archivio, accesso,>, privacy, trasparenza | e relazioni con Îlil pubblico IE TC Je SALTI Tr > = > PE IT Protocollo vedi segnatura Ladispoli, 12/12/2022 AI Sig. Fabio Pietrosanti, con domicilio digitale comunicazioni@pec.monitora- pa.it; p.c. AI Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione Lazio Pec: drla@postacert.istruzione.it Oggetto: Riesame della richiesta di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5 e seguenti del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 alla luce del Provvedimento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza delle Istituzioni Scolastiche del 01/12/2022 Prot. n. 47793 del 01/12/2022. In riscontro al provvedimento in oggetto, con il quale il Direttore dell’USR LAZIO, in qualità di RPCT, accoglie la richiesta presentata il 14/11/2022 dal Sig. Fabio Pietrosanti con riguardo si rappresenta quanto segue: 1. “copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l'Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”): - Il Liceo Sandro Pertini (di seguito denominato ‘Istituto’) non ha esperito negli anni scolastici indicati alcuna procedura di acquisto di piattaforme per la didattica a distanza, limitandosi all’uso di software gratuiti autorizzati dal Ministero dell'Istruzione e da AGID, in conformità a quanto riportato nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 26 marzo 2020. - L'Istituto utilizza le caselle di posta elettronica istituzionali fornite dal Ministero dell’Istruzione ma non è in possesso dei relativi contratti. - Per i servizi di segreteria digitale e registro elettronico sono stati fatti gli affidamenti alla società Axios Italia Service srl in base alle determine fornite in allegato. 2. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; L'Istituto non ha redatto alcuna DPIA relativamente alle piattaforme informatiche utilizzate negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 per le attività DAD/DDI. A questo proposito si richiama il provvedimento del Garante Privacy del 26 marzo 2020 che afferma che la valutazione d'impatto «non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi IESTCEO PERTINI SA ANDRO sUuaroPEi I ee I — Et ne al a ETHI Tr > = > IE e d- pin se per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici)»; Stesso parere è espresso nella nota 12 ottobre 2022, prot. 39482, dell'Avvocatura generale dello Stato che, proprio in relazione a tale punto della richiesta di accesso civico generalizzato presentata da Monitora PA, afferma: “sembrerebbe che nel caso in esame non vi fossero i presupposti per il sorgere dell'obbligo di redazione della DPIA poiché le istituzioni scolastiche non attuano un monitoraggio sistematico né una profilazione né un trattamento su larga scala dei dati, atteso che il trattamento dei dati personali avviene per le sole finalità istituzionali”. Prosegue poi il parere dell'Avvocatura generale dello Stato: “Conseguentemente, con riferimento alla richiesta di cui al punto 2 dell'istanza, sembrerebbe possibile rispondere che l’Istituto scolastico non è in possesso del documento richiesto poiché non era tenuto ad effettuare alcuna DPIA, fatta eccezione per quei casi limite in cui una Scuola abbia in concreto scelto di dotarsi di strumenti per i quali la DPIA fosse prevista come obbligatoria. Analoghe argomentazioni valgono con riferimento ai documenti 4 e 5 della richiesta (“4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo”; 3. “copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”) In riferimento al terzo quesito posto da Monitora PA si riporta il parere espresso nella nota 12 ottobre 2022, prot. 39482, dell'Avvocatura generale dello Stato: “In merito appare opportuno valutare se quanto richiesto (ndr: al punto 3 dell'istanza di Monitora PA) possa comportare un onere di lavoro eccessivo rispetto all'interesse conoscitivo sotteso all'istanza, fermo restando che con riferimento a tale punto dell’istanza, come certamente per il documento n. 1, parrebbero porsi in modo rilevante le esigenze di protezione dei dati dei controinteressati, con tutte le conseguenze già esaminate. La richiesta appare inoltre generica non individuando con esattezza la documentazione richiesta e connotata da carattere esplorativo, oltre che riferirsi anche a dati che in quanto “non rivolti esclusivamente alla didattica” sembrano esulare dai compiti istituzionali di codesta [omissis] natura generica e meramente esplorativa della richiesta, non essendo nemmeno chiaro cosa si intenda per “piattaforme più complesse” e “servizi più complessi” stante l’uso esclusivo delle piattaforme adottate per fini istituzionali, si rigetta l'istanza per il punto 3. IEGTCEO SA INDRO PERTINI sUuaroPEi EI ED SAT! DET > IPIERS iui 4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023; L'istituto non è in possesso del documento richiesto perché non tenuto alla sua redazione (al punto 2 i pareri del Garante Privacy e dell'Avvocatura Generale dello Stato). Si fa presente che il titolare del trattamento, andando al di là degli obblighi di legge, sta lavorando alla redazione di una valutazione d'impatto della protezione dei dati per l’uso delle piattaforme cloud nell’ambito delle attività istituzionali. 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all'estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell'Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell'anno scolastico 2022/2023; L'istituto non è in possesso del documento richiesto perché non tenuto alla sua redazione (al punto 2 i pareri del Garante Privacy e dell'Avvocatura Generale dello Stato). Si fa presente che il titolare del trattamento, andando al di là degli obblighi di legge, sta lavorando alla redazione di una valutazione d'impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA) per l'uso delle piattaforme cloud nell’ambito delle attività istituzionali. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023. Le soluzioni commerciali a pagamento per i servizi di segreteria digitale e registro elettronico sono state adottate nel rispetto del vigente codice degli appalti a seguito di una comparazione tecnico economica fra diverse soluzioni sul mercato. La piattaforma cloud per il supporto delle attività didattiche è stata scelta fra le risorse gratuite raccomandate dal Ministero in occasione dell’entrata in vigore delle misure di emergenza anticovid valutando parametri quali affidabilità, sicurezza, facilità d'uso e diffusione. IESTCEO PERTINI SA ANDRO e [e È Per = n | II _IECD> SAATIIODIE > IPIEIER:T IT] RENEE EE RISI PESTZIZZZE eZ si In entrambi i casi, l'istituto non ha operato alcuna valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 da voi richiesta, considerata l'assenza di qualunque soluzione con software libero o a codice aperto che possa soddisfare le esigenze dell'istituto scolastico . Si fa presente che l'adozione di soluzioni quali, ad esempio, BigBlueButton, Moodle, EduMEET, Jitsi, NextCloud non è stata presa in considerazione perché non esistono nel nostro istituto competenze in grado di installare e gestire i sistemi ed i servizi. Contratto: httos://axiositalia.it/wp- content/uploads/2022/09/M.GES 03.06 Licenza duso software Axios 20220929 signed.pdf Data Processing Agreement (accordo sul trattamento dei dati personali): https://axiositalia.it/wp- content/uploads/2022/09/M.GES 03.06 Licenza duso software Axios 20220929 sign ed.pdf Distinti saluti. Firmato da: BALDI FABIA Codice fiscale: BLDFBA58C59G687R 12/12/2022 11:42:52 JarcrO SANDRO PERTINI